di Adet Toni Novik*
Gli eventi che hanno coinvolto Alzano e Nembro, comuni della Valle Seriana, divenuti epicentro della pandemia Covid-19 nella provincia di Bergamo, mi hanno colpito sia sotto l’aspetto strettamente tecnico giuridico, sia per le dichiarazioni che sono state rilasciate.
Il procuratore della Repubblica di Bergamo ha delineato l’obiettivo delle indagini: “La gente deve sapere cos’è successo, senza quegli errori avremmo avuto meno morti” […] “Ma a noi interessava una cosa: spiegare alla gente cosa è successo e cosa sarebbe potuto non succedere se non fossero stati fatti certi errori”[…] “Soddisfare la sete di verità della popolazione. Noi non accusiamo nessuno, ma avere dimostrato perché – secondo noi – c’è stata sottovalutazione del rischio dal punto di vista della gestione sanitaria è – dal mio punto di vista – un grande spunto di riflessione”. A sua volta il professor Crisanti, redattore su incarico della procura di uno studio epidemiologico, ha dichiarato: “La motivazione principale mia e della procura è stata restituire agli italiani la verità su quelli che sono stati i processi decisionali che hanno portato a determinate scelte. Con la consulenza è stata fornita una mappa logica su quello che è successo”.
Ho letto l’atto di conclusione delle indagini preliminari con cui si avvisano gli imputati che la Procura di Bergamo sta procedendo per plurimi reati, di cui alcuni per ipotesi ampiamente note (omicidio e lesioni colpose, falso in atto pubblico) e di agevole inquadramento nei profili strutturali, altri per fatti di più complessa portata. È il caso del reato di epidemia, su cui intendo focalizzare la mia personale valutazione.

Il delitto di epidemia è previsto, in forma dolosa, dall’art. 438 del codice penale e in quella colposa dall’art. 452. Autore di questo reato è colui che cagiona volontariamente (dolo) o per colpa una epidemia attraverso la diffusione di germi patogeni. Il concetto di epidemia nella giurisprudenza penale e civile ha una sua specifica caratterizzazione e consiste «in una malattia contagiosa che, per la sua spiccata diffusività, si presenta in grado di infettare, nel medesimo tempo e nello stesso luogo, una moltitudine di destinatari, recando con sé, in ragione della capacità di ulteriore espansione e di agevole propagazione, il pericolo di contaminare una porzione ancor più vasta di popolazione». Il fenomeno, nel suo letale dinamismo, presuppone che ci sia un singolo soggetto che dia origine – volontariamente o per colpa – a una catena di contagi che si sviluppa in successione.
Secondo il codice, l’epidemia origina da una propagazione volontaria o colpevole di germi patogeni di cui l’agente sia in possesso. Occorre quindi verificare che a) un soggetto abbia contagiato un certo numero di persone direttamente e che b) come conseguenza, dal contagio iniziale sia derivata una espansione della malattia, tale da potersi definire, per la sua diffusività e incontrollabilità, come epidemia. È quindi connaturato al concetto di epidemia, e a maggior ragione di pandemia (termine con cui si definisce l’epidemia quando si diffonde rapidamente attraverso vastissimi territori o continenti), la impossibilità di una graduazione quantitativa, perché tutti i soggetti che vengono coinvolti in successione rientrano nell’evento del reato.
Se l’epidemia ha origine da un comportamento umano «attraverso la diffusione di germi patogeni» è doverosa l’apertura di una indagine penale per la necessità di individuare chi è l’autore del delitto. Le domande a cui si dovrà rispondere sono essenzialmente due: 1- è stato commesso un reato? Se la risposta è affermativa, 2- chi lo ha commesso? Evidentemente, una indagine penale si avvarrà anche degli studi epidemiologici (e di altri apporti scientifici), – ricordiamo che una indagine epidemiologica è diretta a valutare lo stato di salute o malattia di una popolazione –, ma essi si pongono su un piano diverso da quello propriamente scientifico che non può basarsi su astratti coefficienti statistici o probabilistici, ma deve essere concreto e riferito a fatti della vita specifici. Per esempio, l’epidemiologia ci può dire che l’inquinamento atmosferico nuoce alla salute e all’apparato respiratorio, ma è noto che non ogni malattia respiratoria deriva dall’inquinamento. Come si legge in una nota sentenza delle Sezioni Unite, che costituisce un caposaldo della giurisprudenza, non è consentito dedurre automaticamente – e proporzionalmente – da un coefficiente di probabilità statistica la conferma dell’ipotesi sull’esistenza del rapporto di causalità, poiché il giudice deve sempre verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile. L’indagine epidemiologa può essere il punto di partenza di una indagine, ma non può essere quello di arrivo.
*già magistrato della Corte di Cassazione
1 – continua
