di Adet Toni Novik*
Ricordate il film Salvate il soldato Ryan? La cover italiana potrebbe titolarsi Salvate Bartolozzi Giusi, Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia Nordio. Sentita come testimone dal collegio per i reati ministeriali del Tribunale di Roma nel caso Almasri, il tribunale ha ritenuto che: “La versione fornita dalla dotoressa Bartolozzi è da ritenere sotto diversi profili inattendibile e, anzi, mendace”, laddove ha dichiarato di aver deciso autonomamente di non informare il ministro su un documento tecnico cruciale, in tal modo ostacolando la convalida dell’arresto e contribuendo al rimpatrio di Almasri senza che fosse completata la procedura.
Giusi Bartolozzi è stata per questo indagata dalla Procura di Roma per il reato previsto dall’articolo 371-bis del Codice penale: dichiarazioni false o reticenti rese nel corso di un procedimento penale.
In prima battuta si sono mossi i costituzionalisti. Eh no! è stato detto. La legge prevede che, nell’ipotesi in cui il ministro abbia agito in concorso con altre persone che non siano parlamentari né al governo, “anche per questi soggetti, come può essere Bartolozzi, la Camera deve essere coinvolta per valutare se sussiste un preminente interesse pubblico” (Curreri, il Foglio 7/8/2025). Aggiunge Stefano Ceccanti “l’autorizzazione parlamentare va richiesta per qualsiasi imputato laico, cioè non ministro, che ha commesso presunti reati in regia con i ministri” (il Foglio 10/9/2025). In sintesi, si sostiene, il reato commesso da Bartolozzi sarebbe “connesso” a quelli addebitati al Ministro.
È così? Vediamo. L’art. 11 della legge costituzionale 1/89 stabilisce che “1. Per i reati commessi dal presidente del consiglio dei ministri e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio…”. Questa norma si ricollega al precedente articolo 5 che prevede l’autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari e la estende “anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del senato della repubblica o della camera dei deputati.”.
In base alla legge costituzionale, quindi, la competenza del Parlamento per i reati ministeriali si estende anche ai soggetti che non hanno la qualità di membri del consesso. Tecnicamente, le norme riguardano “il procedimento” e “il concorso”. In prima battuta, sembrerebbe che parlamentari e non parlamentari per beneficiare del regime dell’autorizzazione debbano essere indagati per il medesimo reato. Però, come sappiamo, il reato di cui è accusata Bartolozzi non è lo stesso reato contestato al Ministro Nordio, ma è stato commesso in un tempo successivo quando, sentita dal tribunale come testimone, ha reso una versione “inattendibile e anzi mendace”.
Su questa base normativa, l’ipotesi del concorso sarebbe da scartare: perciò la capo di gabinetto dovrebbe essere giudicata dal tribunale ordinario e non ci sarebbe necessità di autorizzazione a procedere.
C’è un però. Il codice di procedura penale all’articolo 12 prevede che c’è connessione di procedimenti non solo se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso fra loro (lett. a), ma anche se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri (lett. c).
Esclusa la prima ipotesi (reati commessi per eseguire gli altri) dal momento che la condotta contestata alla capo di gabinetto è successiva alla commissione dei reati ministeriali, c’è da esaminare l’eventualità che il reato sia stato commesso “per occultare gli altri”. L’ipotesi in astratto potrebbe porsi. Se la capo di gabinetto, magistrato esperto, consapevole del ruolo rivestito e dei suoi doveri, ha mentito, la domanda d’obbligo è: perché lo avrebbe fatto? Forse per scagionare il suo Ministro che è imputato di rifiuto di atti d’ufficio e di favoreggiamento personale?
Se, sempre per pura ipotesi, la capo di gabinetto avesse voluto coprire il suo Ministro, il reato commesso sarebbe sicuramente connesso con quelli ipotizzati a carico del Ministro e scatterebbe la necessità dell’autorizzazione parlamentare anche per lei.
Tuttavia, allo stato delle cose, il reato contestato alla capo di gabinetto non è il favoreggiamento, ma il fatto di aver reso dichiarazioni mendaci al pubblico ministero e questo reato, punito con una maggiore severità della pena rispetto al favoreggiamento, prescinde dallo scopo per cui è stato commesso e si radica nel mero fatto che sia stato intralciato il regolare svolgimento dell’attività investigativa.
Così, mentre nel caso di favoreggiamento è sempre noto il soggetto favorito – il Ministro Nordio è accusato di avere aiutato il ricercato Almasri, sia ad eludere le investigazioni svolte dalla CPI, sia a sottrarsi alle ricerche, finalizzate all’arresto e consegna, disposte dalla medesima Corte -, nel caso della capo di gabinetto manca una indicazione di questo tipo.
La conseguenza di questa situazione è evidente. Il movente di una azione è un fatto interno. Solo chi agisce sa le ragioni del suo comportamento. Per cui, la capo di gabinetto, per fare rilevare la connessione tra il suo reato e quello addebitato al Ministro, dovrebbe dichiarare di aver mentito al tribunale per favorirlo, e ne deriverebbe indirettamente che anche il Ministro ha mentito al Parlamento. La pezza sarebbe peggiore del buco.
L’altra alternativa di cui si parla è una prossima candidatura della capo di gabinetto al parlamento. Qui ognuno può fare le proprie valutazioni. Candidare una persona per sottrarla al processo? Sarebbe un caso Salis di destra. La stessa destra che all’epoca accusò la sinistra di aver usato la elezione di Salis come escamotage per sottrarla alla giustizia ungherese (come disse il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di Radio 2 “qualcosa che non appartiene alla democrazia, ma dal loro punto di vista era un elemento propagandistico da usare”).
Comunque, la si voglia guardare, non è una bella storia.
*già magistrato della Corte di Cassazione
almarsi nordio bartolozzi – MALPENSA24
