Arbitri e frode sportiva: quale verità?

novik arbitri frode sportiva
Gianluca Rocchi
di Adet Toni Novik*

 

Sono un tifoso dell’Inter da oltre cinquanta anni – il portiere aveva il numero 1, il centravanti il 9, le ali stavano sulle fasce laterali e la difesa dietro, solo Facchetti volava lungo la fascia-, ma prima ancora sono un giurista. E mi ritengo ancora in servizio permanente effettivo. Seguo con interesse la vicenda che coinvolge l’arbitro Rocchi. Nelle vicende giudiziarie il faro sono le norme. Vediamo.

L’Art. 1. Frode in competizioni sportive è così articolato: “ 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. ((18))

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
Due sono le ipotesi: 1- l’offerta di denaro o altra utilita’ o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva (in questo caso, la partita di calcio) al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, 2- compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo: cioè, è opportuno ripetere, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.
Ora, secondo la mia visione, per alterare il corretto e leale svolgimento della competizione il partecipe della frode sportiva deve essere necessariamente l’arbitro che la dirige. Eppure, nessuno avanza questa idea. Quindi, come si può alterare la gara senza la partecipazione dell’arbitro che la dirige?

Si legge che in questo caso: la «combine» di Rocchi — «in concorso con altre persone», che quindi o non sono ancora indagate se identificate, o ancora non sono identificate con certezza — per designare in una gara di campionato con il Bologna un arbitro gradito all’Inter; e per designare nella semifinale di Coppa Italia un arbitro invece sgradito ai nerazzurri ma lì voluto proprio per ridurre le possibilità statistiche di averlo poi ancora in campo nelle successive partite più decisive per lo scudetto” (Corriere, 28/2/2026). E’ vero? A prescindere dalla circostanza che l’arbitro gradito – a sua insaputa – commise un errore così grossolano che costò lo scudetto all’Inter, cosa c’entra il gradimento o meno di un arbitro ai fini del reato di frode sportiva che, nei termini delineati dalla legge, richiede un complesso diretto ad alterare il risultato?

Ritornando nel mio campo, se io fossi imputato e dovessi essere giudicato, preferirei che a comporre il tribunale fosse un giudice preparato di cui mi fido, anche se poi mi dovesse condannare, anziché quello che so essere prevenuto nei miei confronti. Nei processi c’è la ricusazione, nel calcio no. dice il legale di Rocchi “Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate. Io non ho mai visto che l’altro soggetto del presunto accordo nella frode sportiva non venga indicato.” Concordo, siamo in due.

* già magistrato della Corte di cassazione

Visited 160 times, 1 visit(s) today