di Adet Toni Novik*
- Alla luce degli sviluppi del caso Garlasco, come riportati dalla stampa – e con gli inevitabili limiti dipendenti dalla conoscenza indiretta -, rileggendo la sentenza su Stasi emessa dalla seconda corte di assise di Milano che, nelle ultime righe, si conclude con la certezza processuale, Oltre Ogni Ragionevole Dubbio, dell’individuazione in Alberto Stasi dell’assassino della fidanzata, mi sorgono alcune domande: se oggi il colpevole è un altro, e non il condannato Stasi, che ne resta dei passaggi fondamentali di quella condanna? Li elenco:
- L’omicidio scaturisce da un “Rapporto di intimità scatenante una emotività giustificabile solo tra soggetti che si conoscevano bene”;
- Della circostanza che “La vittima era poi una ragazza riservata e prudente che non aveva ampie frequentazioni. Gli stessi amici che facevano parte della compagnia di Stasi hanno descritto Chiara in questi medesimi termini e confermato che la sua presenza in compagnia era legata unicamente a quella di Alberto”;
- Delle impossibili, secondo il racconto di Stasi, manovre di evitamento del sangue con le scarpe;
- Della impossibilità, sempre per Stasi, di vedere il volto chiaro della fidanzata in fondo alla scala;
- Del processo a carico del maresciallo Marchetto – conclusosi per prescrizione – per non aver sequestrato la bicicletta nera della famiglia Stasi, importante per l’individuazione del colpevole;
- Della sostituzione dei pedali della bicicletta Umberto Dei con altri portanti il profilo genetico di Chiara (n.d.e., ma se devo nascondere pedali macchiati non è più semplice distruggerli?);
- Della esclusione “con assoluta certezza che a commettere il reato fosse stato non solo un estraneo, ma anche un conoscente o un soggetto (peraltro nemmeno individuato) con cui avesse una qualche dimestichezza, perché anche in questo caso la giovane avrebbe reagito, urlato, graffiato, si sarebbe in qualche modo divincolata e difesa, avrebbe assunto le posizioni tipiche di chi, aggredito, cerca di farsi scudo almeno con le mani e le braccia. Come si è visto, Chiara è rimasta del tutto inerme: era così tranquilla, aveva così fiducia nel visitatore da non fare assolutamente niente. Tanto da venire massacrata senza nessuna fatica, oltre che senza nessuna pietà.”
Va tutto al macero? Tutto sbagliato? Eppure, è una Corte di assise che parla In Nome del Popolo Italiano sulla base delle indagini svolte.
- L’omicidio ad oggi non scaturisce più da un “Rapporto di intimità scatenante una emotività giustificabile solo tra soggetti che si conoscevano bene”, ma c’è un diverso movente: l’autore del delitto, individuato in Sempio, avrebbe agito in preda a un impulso passionale in seguito ad un rifiuto sessuale da parte di Chiara Poggi. Cosa è il movente? Secondo il linguaggio giuridico, il movente non è un elemento costitutivo del reato, né un elemento “cardine” della pronuncia di condanna penale, ma semmai un elemento – di natura individuale, identificandosi nei motivi di fatto avuti di mira dall’agente – quasi sempre di tipo ipotetico-deduttivo, in quanto appartiene alla sfera intima del colpevole. Il movente è la spinta che porta al delitto, ma è esterno ad esso.
In un processo indiziario, il movente è un fattore di coesione degli indizi e, di conseguenza, diventa il collante che tiene uniti gli altri indizi acquisiti. Peraltro, ciò non significa che in un processo indiziario la mancanza di un movente porta necessariamente alla esclusione della responsabilità dell’imputato. Infatti, anche in un processo indiziario, l’accertamento del movente può, comunque, non essere essenziale, nel caso in cui dagli altri elementi indiziari emerga in modo certo la responsabilità dell’imputato in ordine al fatto criminoso attribuitogli. Dopo l’omicidio, la vita di Chiara Poggi è stata scandagliata nei suoi minimi particolari e nei suoi anfratti più intimi: nessuno ha mai accennato ad un interesse particolare di Sempio per lei. Eppure, se l’interesse ci fosse stato – uno sguardo, una parola, un approccio – qualcuno di coloro che facevano parte della compagnia di Stasi non ne avrebbe parlato? Chiara non ha urlato, non si è difesa, non ha graffiato; Chiara “è rimasta del tutto inerme: era così tranquilla, aveva così fiducia nel visitatore da non fare assolutamente niente. Tanto da venire massacrata senza nessuna fatica, oltre che senza nessuna pietà.” Quello che valeva per condannare Stasi, non può avere la stessa valenza per Sempio. Come ha scritto la Corte di appello “se a commettere il reato fosse stato non solo un estraneo, ma anche un conoscente o un soggetto (peraltro nemmeno individuato) con cui avesse una qualche dimestichezza, [….], in questo caso la giovane avrebbe reagito, urlato, graffiato, si sarebbe in qualche modo divincolata e difesa, avrebbe assunto le posizioni tipiche di chi, aggredito, cerca di farsi scudo almeno con le mani e le braccia”.
- Scrive Francesco Storace su Il Tempo di una «Vicenda simbolo di una giustizia scandalosa»: “E magari, alla fiera dell’est, arriverà fra chissà quanti anni un altro presunto assassino. Domanda: perché Stasi deve continuare a stare dentro? C’è qualcuno che si pone il problema di un possibile innocente incarcerato mentre altri magistrati indagano su un nuovo presunto assassino e non in combutta con lo stesso Stasi?” La domanda si intreccia con una ventilata revisione della condanna prevista dall’articolo 630 del codice di procedura. Sono importanti due ipotesi, vediamole. L’ipotesi della lett. A) dell’art. 630 si riferisce a due procedimenti penali diversi conclusisi con due distinte pronunce irrevocabili di condanna. Non è questo il caso che può interessare perché, al momento, c’è una sola sentenza, quella contro Stasi. Invece, seconda ipotesi, l’art. 630, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., prevede il caso in cui dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto. Secondo la giurisprudenza, devono considerarsi prove nuove sia le prove preesistenti, non acquisite nel precedente giudizio, sia quelle già acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice; ciò vuol dire che gli elementi in base ai quali la revisione viene richiesta devono essere tali da dimostrare che, se accertati, il condannato deve essere prosciolto. La domanda che ognuno deve porsi é: le prove nuove dimostrano la innocenza di Stasi o sono rilevanti solo nei confronti dell’accusa contro Sempio? Se, come pare, le nuove prove sono indirizzate solo contro Sempio, e solo di riflesso in favore di Stasi, si torna di nuovo al caso della lett. A), per cui è indispensabile che anche una eventuale colpevolezza di Sempio sia accertata con sentenza definitiva.
Che dire? Ha ragione il ministro Nordio nel dire: «A un certo punto bisognerebbe avere il coraggio di arrendersi, è difficilissimo dopo 20-30 anni ricostruire una verità giudiziaria. Ricostruire fatti così risalenti nel tempo, specie quando coinvolgono indagini tecniche, non è cosa facile»? E si può aggiungere, particolarmente quando una sentenza definitiva si è già espressa con ampie valutazioni.
*già magistrato della Corte di Cassazione
stasi sempio sentenza condanna – MALPENSA24
