MILANO – “Fare allusioni a sfondo sessuale nei confronti di una collega, anche se manca la volontà offensiva e anche se il clima nell’ambiente lavorativo è scherzoso e goliardico, giustifica il licenziamento del lavoratore”. Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione riportata anche dall’agenzia di stampa Agi.
La sentenza
La Cassazione ha confermato quanto già stabilito dal tribunale di Arezzo e dalla Corte di Appello riguardo a un barista che ha perpetrato “comportamenti consistenti in molestie sessuali” nei confronti di una giovane collega addetta al banco del bar.
Secondo i giudici territoriali le allusioni verbali e fisiche a sfondo sessuale, denunciate in due diversi occasioni dalla ragazzo alla direzione aziendale, “comunque indesiderate e oggettivamente idonee a ledere e violare la dignità della collega di lavoro”, hanno costituito una giusta causa di licenziamento. E l’assenza di “volontà offensiva” e il clima tra colleghi “spesso scherzoso e goliardico”, sono stati ritenuti irrilevanti.
Il ricorso
L’uomo ha fatto ricorso anteponendo “l’inattendibilità della lavoratrice” perché il Gip aveva già archiviato una sua precedente denuncia per violenze sessuali e stalking. Per i giudici della Corte d’Appello e prima ancora del tribunale di Arezzo, il reato di stalking era estraneo ai fatti di causa e alle ragioni del licenziamento”. L’archiviazione della violenza era dovuta alla querela tardiva e non a ragionamenti del merito.
Respinto
Anche per quanto riguarda il ricorso sull’”inidoneità” delle allusioni, per la Cassazione la Corte d’Appello ha agito bene e “si è mossa nella cornice di definizione di molestie”, tenendo in considerazione “i comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”, seppur in assenza di una violenza fisica a contenuto sessuale.
Il giudizio si è basato “sui fatti accertati attraverso le prove acquisite”per questo il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
