Il paradosso di Garlasco

garlasco stasi revisione
Andrea Sempio e Alberto Stasi

di Adet Toni Novik*

Siamo di nuovo a Garlasco. Scrive Luca Fazzo che:  “Se la Procura non sceglie di congelare l’inchiesta, e chiede di portare Sempio al giudizio della Corte d’assise, il processo rischia di viaggiare in contemporanea a quello che a 90 chilometri di distanza davanti alla Corte d’appello di Brescia si aprirà per la revisione della condanna di Stasi, una volta che la difesa dell’ex fidanzato di Chiara avrà depositato la sua richiesta. Con il rischio sulla carta che entrambi i processi finiscano con un’assoluzione, ma anche – e qui lo schianto tra le due sentenze si farebbe frontale – con due condanne.  Il codice non contempla un caso del genere, e non ci sono precedenti cui fare riferimento.”

A parte il “congelamento” che non esiste come istituto  – forse il giornalista alludeva all’archiviazione –, sono d’accordo soltanto nell’evocazione come paragone,  nel caso di condanna, dello scontro frontale tra autovetture.  Ribatte al Giornale l’avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Sempio:  «È vero il codice non vieta e non prevede che si possa fare un processo contro una condanna ancora valida. Ma è uno scenario chiaramente irrazionale». E allora? «Abbiamo già pronta l’eccezione di illegittimità costituzionale da sottoporre, se verrà chiesto il rinvio a giudizio del nostro assistito, al giudice preliminare di Pavia». E qui non sono per niente d’accordo.

Nell’articolo “Sulla scacchiera di Garlasco”, mi ero ripromesso di ritornare sui problemi derivanti eventualmente dal doppio processo Stasi/Sempio. Lo faccio adesso.

L’ipotesi di sentenze contrastanti è prevista dal codice di procedura e dà luogo al caso della revisione previsto dall’articolo 630 del codice di procedura penale: “1. La revisione può essere richiesta: a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale”. Così, restando a Garlasco, in caso di condanna definitiva di Sempio (dopo  tre gradi di giudizio), Stasi sarebbe legittimato a richiedere la revisione della sua condanna: si aprirebbe così un nuovo fronte davanti alla Corte di appello di Brescia in cui il giudice dovrà valutare la motivazione della  sentenza di condanna di Sempio e decidere se è idonea a scardinare quella di condanna di Stasi. Casi di revisione sono frequenti, ma pochi si pongono in modo così frontale. Uno di questi, assimilabile a questo, attinge alla storia giudiziaria del Paese e affonda le sue radici nel sequestro Soffiantini.

Il 17 giugno 1997, l’imprenditore tessile Giuseppe Soffiantini fu rapito dalla sua casa di Manerbio da una banda capeggiata da Mario Moro, ex pastore nativo di Ovodda, composta da due rapinatori pregiudicati, Giorgio Sergio e Osvaldo Broccoli. Immobilizzati i presenti, Soffiantini fu caricato  a forza su un’auto e consegnato ad Attilio Cubeddu e Giovanni Farina, che lo rinchiusero in diversi covi. Il 17 ottobre 1997 ci fu a Riofreddo una fallita operazione delle teste di cuoio dei NOCS contro i rapitori. Nel corso di un  conflitto a fuoco perse la vita l’ispettore Samuele Donatoni. I colpevoli furono condannati per il sequestro di persona di Soffiantini e per l’omicidio di Donatoni, ad eccezione di Giovanni Farina che, giudicato separatamente, fu assolto perché si scoprì che Donatoni era stato colpito da un proiettile esploso a distanza ravvicinata, non superiore ad un metro ,da un’arma cal. 9 parabellum in dotazione dei Nocs, diversa da quelle in uso ai rapitori.  Nel 2012 il condannato Broccoli Osvaldo chiedeva la revisione della sentenza in riferimento alla condanna per l’ omicidio volontario aggravato, ritenendo la sussistenza della ipotesi prevista dall’art. 630 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.  La Corte di appello di Perugia, quale giudice della revisione, revocava la sentenza di condanna nei confronti di Broccoli, e lo assolveva dal reato di omicidio per non aver commesso il fatto. Successivamente, la Corte di Cassazione, confermava l’assoluzione di Broccoli affermando il principio per cui: “[…] ai fini, [invece,] dell’accoglimento della richiesta di revisione è necessario accertare che, sulla base della diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza passata in giudicato, il compendio probatorio sul quale si è basata la sentenza di condanna impugnata sia irrimediabilmente compromesso. (Sez. 1, n. 31263 del 30/05/2014, Broccoli, Rv. 260238 – 01)”.

Calando il principio in questo caso, significa che il giudizio di revisione della condanna di Stasi potrà essere attivato soltanto dopo che, in ipotesi, sarà diventata esecutiva una eventuale condanna di Sempio, ed è necessario che il giudice della revisione, oltrepassando la mera constatazione del contrasto di giudicati, emetta la decisione procedendo ad un rivalutazione congiunta ed unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna impugnata (quella di Stasi), raffrontandolo con i dati fattuali incontrovertibilmente
accertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto (quella, in ipotesi, di Sempio).

A questo punto, come scrivono su Il Dubbio Maiolo e Musco nell’opinione pubblica si sta verificando un paradosso tutto italiano: per essere garantisti con Stasi non si trova altra strada che essere giustizialisti con Sempio. Comunque vada, non sarà un successo.

Adesso si stanno ponendo in dubbio le analisi eseguite dal RIS sul DNA rinvenuto su una bicicletta di Stasi e attribuito a Chiara Poggi. Visto che tale elemento fu tenuto presente come prova a carico di Stasi, ci si domanda quale influsso potranno avere sulla condanna di Stasi. Ne riparleremo più avanti.

*già magistrato della Corte di cassazione

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