Violenza sulle donne, quando le parole diventano prove

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di Marcello Bertucci

Quando si parla di violenza contro le donne, il pensiero corre spesso, e quasi inevitabilmente, ai segni sul corpo: lividi, fratture, corpi senza vita. Tuttavia, la violenza non comincia sempre con un colpo ma spesso inizia con una parola. In ambito giuridico, questa distinzione non è solo teorica: è fondamentale per riconoscere e prevenire forme di maltrattamento che, se trascurate, possono evolvere in condotte ancora più gravi.

Non tutti sanno, però, che il nostro ordinamento non sottovaluta la violenza psicologica e verbale. Sebbene non sempre inquadrabile immediatamente in una fattispecie penale autonoma, può integrare reati come le minacce (art. 612 c.p.), le ingiurie (oggi depenalizzate ma civilmente rilevanti), e soprattutto la molestia o il maltrattamento in famiglia (art. 572 c.p.). Quest’ultima norma – troppo spesso considerata solo in presenza di lesioni fisiche – ricomprende anche condotte reiterate di denigrazione, svalutazione, isolamento e intimidazione, attuate all’interno di un contesto relazionale, affettivo o familiare.

Nei procedimenti penali relativi alla violenza domestica, emerge con chiarezza come la progressione sia quasi sempre la stessa: si parte da parole e atteggiamenti di controllo, si passa all’isolamento e poi alla violenza fisica. Il controllo su come la donna si veste, chi frequenta, quanto tempo passa fuori casa o con la famiglia, rappresenta una forma di sopraffazione psicologica, e la giurisprudenza ha ormai consolidato il principio secondo cui non è necessario attendere il danno fisico per qualificare penalmente un comportamento come violento.

Come operatori del diritto, è importante contribuire alla diffusione di una cultura giuridica che riconosca anche le forme di violenza non visibili. Nei procedimenti per violenza verbale, la parola della vittima, da sola, spesso non basta se non è sostenuta da un contesto coerente, da elementi indiziari, da dichiarazioni di terzi o da tracce scritte. Ecco perché è fondamentale che le donne possano parlare presto, con chiarezza e in contesti in cui siano ascoltate senza pregiudizi.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che le parole, i toni e gli atteggiamenti offensivi e umilianti possono costituire condotte maltrattanti. La Corte di Cassazione, ad esempio, ha riconosciuto che l’umiliazione costante, la denigrazione, il controllo ossessivo e la mortificazione della vittima costituiscono maltrattamenti quando incidono sul suo equilibrio psichico ed emotivo. In un altro caso, è stato ribadito che non è necessario che i maltrattamenti si manifestino attraverso atti di violenza fisica: possono consistere anche in comportamenti vessatori e umilianti di natura verbale e psicologica. Anche l’isolamento forzato, il controllo dei contatti sociali, il discredito sistematico rivolto alla vittima all’interno del nucleo familiare, sono stati considerati rilevanti dalla giurisprudenza, in quanto idonei a creare un clima di soggezione e paura.

È quindi fondamentale riconoscere la violenza verbale come un possibile indice di un quadro più ampio di sopraffazione. Comprendere che la violenza non è solo fisica aiuta a prevenirla, a interrompere dinamiche relazionali dannose e a promuovere una cultura della tutela, del rispetto e della dignità della persona.

*avvocato

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