MALPENSA -E’ stato assolto anche in Appello l’ex sindacalista della Cisl operativo a Malpensa, accusato di violenza sessuale nei confronti di una hostess in servizio nell’aeroporto i all’epoca dei fatti. I giudici del tribunale di Milano oggi hanno confermato la sentenza pronunciata dal collegio di Busto Arsizio presieduto da Nicoletta Guerrero nel 2022 rigettando il ricorso presentato da procura e parte civile rappresentata dal legale Maria Teresa Manente, responsabile dell’ufficio legale dell’associazione Differenza Donna.
Assolto anche in Appello
Secondo quanto denunciato dalla vittima, l’incontro con il sindacalista avrebbe dovuto riguardare una vertenza che la donna intendeva aprire nei confronti della società per la quale lavorava che, a suo dire, le negava diritti fondamentali, in particolare dopo la seconda gravidanza. La donna si era rivolta alla Fit Cisl dopo aver lasciato il sindacato autonomo Usb. Il 12 marzo del 2018 i due si incontrano alle 18.20. L’aggressione si sarebbe interrotta nel momento in cui la donna mostrò chiari segni di insofferenza. In primo grado l‘imputato era stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”. La presidente Guerrero, dopo la lettura del dispositivo, aveva precisato che la hostess era stata creduta dal collegio ma che non era stata raggiunta la prova su quanto accaduto.
Indietro di 30 anni
La decisione della Corte d’Appello di Milano, così come accadde nel 2022, ha sollevato l’indignazione dell’avvocato Manente: «Faremo ricorso in Cassazione perché questa sentenza ci riporta indietro di 30 anni e rinnega tutta la giurisprudenza di Cassazione che da oltre dieci anni afferma che un atto sessuale, compiuto in maniera repentina, subdola, improvvisa senza accertarsi del consenso della donna è reato di violenza sessuale e come tale va giudicato. Questa vicenda giudiziaria evidenzia ancora una volta l’urgenza di una riforma della norma prevista dall’articolo 609 bis del Codice Penale che definisca in maniera chiara che il reato di stupro è qualsiasi atto sessuale compiuto senza il consenso della donna (il cui dissenso è sempre presunto) così come previsto dalla Convenzione di Istanbul. Anche il comitato Cedaw con la decisione A.Fois contro Italia 2022, un caso da noi patrocinato, ha raccomandato all’Italia, già da 2 anni ormai, di intervenire su questa norma indicando il consenso all’atto sessuale quale elemento essenziale per la valutazione del reato. L’ onere di provare il consenso della donna all’atto sessuale deve essere fornita dall’ imputato . Attualmente l’attuale legge, unitamente ad un giurisprudenza non specializzata, favorisce la vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano e ciò è inaccettabile», conclude il legale.
Malpensa, molestie a una hostess: assolto ex sindacalista Cisl
