di Adet Toni Novik*
“Cerco un po’ d’Africa in giardino tra gli oleandri e il baobab”, canta Celentano. Io volo più basso. Cerco di trovare qualcuno che mi chiarisca cosa si intende per freccia del tempo o cosa sta alla base delle disuguaglianze sociali o quali sono i rapporti tra sviluppo tecnologico ed etica. Ma non trovo nessuna discussione. Invece, il diritto penale la fa da padrone. Qualunque sia il problema, DNA, misure cautelari, misure di sorveglianza, femminicidi, tutti ne parlano ed ognuno è un esperto. Non più allenatori della Nazionale, ma esperti di diritto penale. Chapeau.
Oggi è il turno delle aggravanti, una in particolare: la crudeltà. È il caso di Filippo Turetta riconosciuto colpevole dell’omicidio premeditato di Giulia Cecchettin e condannato all’ergastolo, ma con l’esclusione dell’aggravante della crudeltà. La reazione dei rappresentanti di tutte le forze politiche allo scandalo per questa decisione della Corte di assise non si è fatta attendere. Ma come si fa a dire che 75 coltellate ad una povera ragazza non sono una crudeltà? Certamente, se siamo al bar, con in mano uno spritz, lo possiamo dire senza paura di essere smentiti, ma se siamo in un’aula di giustizia, dove anche un soffio di vento ha un peso sulla bilancia della decisione, dobbiamo essere cauti, e non giudicare con la pancia del popolo.
Cerco di essere chiaro, a rischio di sembrare pedante. Servono alcune premesse di fondo. Intanto, stiamo parlando di un omicidio, un atto già di per sé considerato profondamente crudele, perché va contro il valore universale della dignità umana e del rispetto reciproco, principi fondamentali per il vivere civile. Con l’omicidio non solo si priva una persona della vita, che è un diritto non ricostituibile dal momento che dalla morte non si torna indietro, ma si infligge anche un dolore immenso alle persone care della vittima, ai familiari, agli amici ed all’intera collettività. Inoltre, ogni fatto di sangue mina i principi di fiducia e sicurezza all’interno delle comunità, generando paura e insicurezza. L’aggravante della crudeltà si inserisce, quindi, in un reato crudele per sé, già realizzato interamente.
L’aggravante deve, allora, apportare un elemento aggiuntivo rispetto alla crudeltà tipica di ogni omicidio, ed è questo quid pluris che giustifica l’aggravamento della pena, per la considerazione che deve essere punito più gravemente colui che non si limita a compiere un atto crudele, ma lo fa con la palese volontà di infliggere alla vittima ulteriori sofferenze rispetto alla morte. A questo fine, non è nemmeno necessario che la condotta crudele si diriga contro la vittima: ad esempio, sarebbe aggravata dalla crudeltà l’uccisione del figlio compiuta davanti ai genitori costretti ad assistere all’esecuzione. Inoltre, particolare non secondario, gli atti che danno luogo a questa aggravante devono essere diretti contro una persona viva, in grado di soffrire per l’azione crudele, e non contro una persona già morta (in questo caso ci sarebbero altri reati).
Se questo è il contesto su cui il giudice deve fondare la decisione, la domanda è se la crudeltà possa essere ravvisata nel solo numero dei colpi inflitti. La risposta non è semplice. Non esiste un protocollo che dica quale è il numero dei colpi sufficienti per uccidere, oltre i quali l’azione è crudele. Se si considera il dinamismo che normalmente connota queste condotte, e che nel caso di colluttazione tra aggressore e vittima possono realizzarsi contemporaneamente lesioni prodotte dall’attacco ed altre da difesa, non è semplice stabilire se l’azione ripetuta sia stata determinata dalla dinamica omicidiaria, oppure sia espressione della volontà di infierire e di praticare sofferenze ulteriori rispetto alla “normalità” delle situazioni. In mancanza di una prova evidente dell’efferatezza dell’azione è compito del giudice analizzare attentamente tutti i dettagli del contesto per determinare quale sia stato l’intento dell’autore.
È necessario “entrare” nella mente dell’imputato. Nel caso Turetta, la Corte ha riconosciuto all’imputato l’aggravante della premeditazione, e già per effetto di questa aggravante la pena applicabile, ed applicata, è quella dell’ergastolo. Il disconoscimento della crudeltà non ha avuto nessuna incidenza sulla pena, ma era dovere del giudice, a costo di non soddisfare gli umori del popolo, decidere applicando i concetti elaborati dalla giurisprudenza (non si dimentichi che le costanti sentenze della Corte di Cassazione, soprattutto a Sezioni Unite, sul punto sono considerate “diritto vivente”) e, a tal fine, analizzando la videoregistrazione dell’omicidio, la sentenza ha concluso che “l’imputato ha aggredito Giulia Cecchettin attingendola con una serie di colpi ravvicinati, portati in rapida sequenza e con estrema rapidità, quasi alla cieca”, e che tale dinamica fosse espressiva non di una scelta deliberata per infierire crudelmente o per fare scempio della vittima, ma “conseguenza della inesperienza e della inabilità dello stesso”. In definitiva, è stato ribadito il principio per cui nei casi di omicidio commesso con condotte reiterate, non è il numero dei colpi che determina il riconoscimento della crudeltà, ma l’intenzione con cui sono inflitti.
Sia consentita una riflessione personale. Negli omicidi commessi con l’uso ripetuto di un coltello, ho sentito spesso questa espressione “Il coltello andava da solo”. Ciò, secondo me, significa che in quel frangente il coltello è una estensione della mano che, per effetto della rabbia, il cervello non controlla più. Concludo. Se avere un processo ha ancora un senso, allora le regole vanno rispettate sempre, a meno che non si voglia ricorrere ad un altro metodo, magari organizzando un sondaggio on line.
*già magistrato della Corte di Cassazione
