Busto, vigile condannato per falsa aggressione: lo smentiscono le telecamere

polizia locale

BUSTO ARSIZIO – Le telecamere smentiscono il racconto dell’agente e la sua versione dei fatti non regge al confronto con le immagini. È questo il punto centrale delle motivazioni della sentenza con cui la Corte d’Appello ha condannato a due anni di reclusione (con pena sospesa), l’agente della Polizia Locale di Busto Arsizio, accusato di aver simulato un’aggressione il primo febbraio 2023. I giudici, che a luglio avevano ribaltato l’assoluzione in primo grado, ritengono provato che l’episodio denunciato non sia mai avvenuto.

Le telecamere decisive

Nelle motivazioni, la Corte ricostruisce le incongruenze emerse durante le indagini e attribuisce un peso determinante alle registrazioni degli impianti di videosorveglianza privati. Filmati che, secondo i giudici, consentono di escludere «oltre ogni ragionevole dubbio» che l’aggressione si sia verificata. L’agente era accusato di simulazione di reato, procurato allarme, falso ideologico e truffa. Per la Corte, la sua denuncia non si limitò a fornire una versione inattendibile dei fatti, ma innescò una mobilitazione delle forze dell’ordine, determinò attività investigative senza esito e si collegò a una pratica per infortunio sul lavoro con la relativa indennità.

La scena ripresa dai filmati

La mattina del primo febbraio 2023, l’agente aveva riferito di essere stato spinto alle spalle da due sconosciuti mentre svolgeva da solo un servizio nella zona a traffico limitato. Aveva descritto due giovani, uno con un giubbotto arancione e l’altro con un giubbotto chiaro. La segnalazione aveva provocato l’invio di diverse pattuglie della Polizia Locale e il coinvolgimento della Polizia di Stato. L’agente era stato poi accompagnato in ospedale, dove aveva ricevuto una prognosi di dieci giorni. La svolta è arrivata dall’acquisizione delle immagini di più telecamere, tra via Carlo, via Sant’Ambrogio e via Travelli. Nessun filmato ha mostrato i presunti aggressori. Al contrario, le registrazioni ritenute decisive dalla Corte hanno ripreso l’agente da solo mentre si avvicinava a un muro, colpiva volontariamente la parete con un ginocchio e, in momenti diversi, strofinava parti del corpo e la guancia contro il muro o una colonna.

L’angolo cieco non convince

Gesti che in primo grado erano stati giudicati «bizzarri», ma non sufficienti a dimostrare che l’uomo si fosse procurato volontariamente le lesioni. Il Tribunale aveva inoltre ipotizzato che l’aggressione potesse essersi consumata in un angolo cieco del sistema di videosorveglianza. La Corte d’Appello ha escluso questa possibilità. Lo spazio non coperto dagli impianti, osservano i giudici, era troppo ridotto per consentire l’arrivo di due persone, la spinta e la caduta dell’agente senza che almeno una parte della dinamica finisse ripresa. Respinta anche l’ipotesi che i due sconosciuti potessero essere entrati o usciti attraverso i cancelli della zona: la registrazione continua della telecamera della banca li mostrava sempre chiusi nell’intervallo di tempo considerato.

Le contraddizioni dell’agente

A pesare sulla condanna sono anche le incongruenze nella ricostruzione fornita dall’imputato. L’agente aveva dichiarato di non essere in grado di indicare con precisione il punto in cui sarebbe avvenuta l’aggressione. Aveva inoltre spiegato di aver associato ai fatti due persone viste correre successivamente, ammettendo di non poter essere certo che fossero davvero i responsabili. Quanto ai movimenti contro il muro, aveva negato di essersi procurato volontariamente le lesioni, sostenendo di essersi soltanto appoggiato alla parete perché agitato. Una spiegazione che, per i giudici, non trova riscontro nelle immagini. Il comportamento ripreso dalle telecamere non è compatibile con la semplice ricerca di un sostegno dopo uno choc. La Corte valorizza inoltre la persistenza dell’imputato nel sostenere la propria versione anche di fronte alle registrazioni, elemento considerato nel determinare la pena e nel negare il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il falso allarme e le ricerche inutili

La denuncia aveva fatto scattare una ricerca dei due presunti aggressori, estesa anche ad altre zone della città e alla stazione di Saronno. Le verifiche, condotte dagli stessi colleghi dell’agente, non avevano prodotto risultati e avevano richiesto molte ore di lavoro. Secondo la Corte, la segnalazione integra il reato di procurato allarme: risorse destinate ai servizi per la collettività furono impiegate per cercare persone che, secondo la ricostruzione accolta in appello, non avevano commesso alcuna aggressione. La relazione di servizio e la successiva annotazione di polizia giudiziaria sono invece alla base della contestazione di falso ideologico. La truffa è collegata alla pratica per l’infortunio sul lavoro e all’indennità riconosciuta dopo il referto ospedaliero.

Il danno al Comune

La vicenda aveva avuto anche conseguenze sull’immagine dell’amministrazione, costituitasi parte civile. Dopo la denuncia, il Comune era stato criticato pubblicamente per aver mandato un giovane agente «solo e disarmato» in una situazione pericolosa. La Corte ha riconosciuto che l’episodio ha provocato un danno reputazionale, oltre a impegnare risorse organizzative. Per il Comune è stata disposta una provvisionale immediatamente esecutiva di 5mila euro, in attesa della quantificazione definitiva del risarcimento in sede civile. A questa somma si aggiungono 9.358 euro per le spese di rappresentanza e assistenza legale nei due gradi di giudizio, oltre agli oneri previsti e alle spese processuali. Il conto già quantificato supera i 14mila euro, mentre resta da stabilire l’ammontare complessivo dei danni dovuti all’amministrazione. La sentenza d’appello è impugnabile in Cassazione.

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