di Adet Toni Novik*
Su Il Dubbio del 25/9/2024 c’è una emblematica storia giudiziaria. Titolo: “Quell’epopea giudiziaria senza fine (dopo 20 anni) di processi e (vari) rinvii”. Ho fatto il conto: senza contare i giudici impegnati nei riesami personali e reali, nel processo, iniziato nel 2004, i giudici, finora, coinvolti sono stati 50. Mi sforzo di cercare e tento di spiegare le ragioni che hanno portato a questo disastro: il Vajont della Giustizia.
Il processo americano
La Tv ci ha portato all’interno dei processi americani, dove tutto si conclude con una decisione della giuria che sanziona l’innocenza o la colpevolezza; il giudice dopo fisserà la pena. Spetta alla giuria sulla base del proprio intimo convincimento decidere a quale prova credere e quale considerare non credibile, decidere sulla credibilità dei testimoni, decidere in ultima istanza se ci siano abbastanza prove per emettere un verdetto in favore dell’attore e deliberare, come gruppo, prendendo la decisione finale. E, quando questo è possibile, emettere il verdetto non motivato. Nei casi civili, le Giuria può decidere non solo sulla responsabilità, ma anche sull’ammontare del danno. Nei casi penali, di solito la giuria decide la colpevolezza, mentre un giudice si occupa della commisurazione della pena. Non ci sono parti civili, non ci si occupa del risarcimento dei danni e non ci sono confische. Cosa importante, per ragioni pratiche (spese enormi) e di convenienza dell’imputato (pene eccessive se si azzarda ad andare in giudizio: la maggior parte della popolazione carceraria è composta da afroamericani), solo l’1-2% dei processi civili e penali arriva davanti alla giuria.
Giudice immutabile
In realtà, il processo negli USA non è così semplice e, nonostante tutto, anche i processi americani sono di lunga gestione. Prima del giudizio vero e proprio, c’è un giudice che decide se vi sono prove sufficienti per il giudizio, la qualità dei testimoni, quali prove devono essere ammesse. Inoltre, il giudice è immutabile e, siccome conosce il processo, segue tutte le sue fasi, senza astensioni e ricusazioni. Solo in appello, nei casi e modi in cui è ammesso, il processo passa davanti ad una Corte superiore, ma ritorna poi allo stesso giudice. Ecco qui esprimersi la praticità del sistema americano: i cittadini credono nel giudice e preferiscono che a giudicare sia un giudice che conosce bene tutto il processo fin dal suo inizio: niente incompatibilità. Ancora, la giuria non dispone dei verbali di udienza e deve ricorrere ai suoi appunti e a quanto ha visto e sentito. Quando è terminata l’assunzione delle prove (i processi devono avere una struttura semplice – niente associazioni per delinquere – facilmente comprensibili da una giuria composta da comuni cittadini), il giudice togato stila un elenco di prescrizioni che la giuria deve seguire per arrivare alla decisione.
In Italia “entra tutto”
Per il processo penale italiano, una premessa è necessaria. I legislatori del 1989 si sono sforzati di creare un processo simil accusatorio, ma hanno fallito. Qui entra di tutto: le parti civili e le questioni economiche, la valutazione di una miriade di circostanze attenuanti e aggravanti, la loro comparazione, le confische facoltative e obbligatorie, misure di sicurezza. E su ogni questione di rilievo occorre motivare in modo completo, logico, non contraddittorio e rispettoso della legge sostanziale e processuale. Da qui, le sentenze ipertrofiche.

Il processo infinito
Torniamo al processo che riguardava C. (superstite di 10 iniziali) imputato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di tabacchi a mezzo di barche nel periodo di tempo compreso tra il 1998 e il 2000, ossia durante l’embargo decretato dall’ONU che aveva comportato l’isolamento commerciale del Montenegro.
1. Il giudice di primo grado aveva condannato C. e ordinato la confisca di beni (mobili, immobili, mobili registrati, quote societarie). Svolto il suo compito il giudice di primo grado esce di scena e tutto quel che segue intercorre tra la Corte di appello e la Cassazione.
2. Su appello di C., la Corte di appello di Bari lo assolse per insussistenza del fatto dal reato associativo, revocando l’ordine di confisca di quanto sequestrato nei suoi confronti e disponendone la restituzione.
3. Su impugnazione del PG, nel 2009, la Corte di cassazione annullò la sentenza di appello, rilevando l’erroneità dell’assoluzione e rinviando per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
4. Nel 2011, la Corte di appello, giudicando in sede di rinvio, assolse nuovamente l’imputato dal reato associativo per non aver commesso il fatto, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
5. Anche la nuova decisione fu però annullata dalla Corte di cassazione nel 2012, limitatamente alla posizione di C., rinviando per un nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
6. La Corte di appello di Bari nel 2015, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, dichiarò non doversi procedere per essere il reato associativo ascritto a C. estinto per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
7. Pronunciandosi su ricorso del Procuratore generale e dello stesso C., la Corte di cassazione nel 2017 affermò che: a) la penale responsabilità dell’imputato per il reato associativo doveva ritenersi definitivamente accertata, non essendo stato proposto ricorso sul punto; b) la motivazione della sentenza della Corte di appello era illogica, sia nella parte in cui applicava le circostanze attenuanti generiche e le riteneva equivalenti alle aggravanti sia in quella relativa alla confisca. Pertanto, annullò la sentenza impugnata limitatamente a tali punti, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio su essi.
8. La Corte di appello di Bari nel 2018, decidendo nuovamente in sede di rinvio, ritenuta fondata la tesi di C. relativa alla sopravvenuta archiviazione in Svizzera del procedimento per lo stesso fatto, dichiarò non doversi procedere nei confronti di C. per il reato associativo, in quanto l’azione penale non doveva essere proseguita per ne bis in idem internazionale ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, disponendo la revoca della confisca e la restituzione all’avente diritto dei beni in sequestro.
9. In accoglimento di un nuovo ricorso del Procuratore generale, la Corte di cassazione nel 2020, annullò ancora una volta la decisione della Corte di appello, ritenendo insussistente la preclusione del doppio giudizio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo esame circa l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione e, in caso di scrutinio positivo di tale questione, per un nuovo esame circa la ricorrenza dei presupposti della confisca.
10. Con sentenza del 2021, la Corte di appello di Bari, ancora giudicando in sede di rinvio, negando stavolta il riconoscimento delle attenuanti generiche, confermò la sentenza di condanna del Giudice dell’udienza preliminare di Bari nella parte in cui accertava la responsabilità di C. per il reato associativo e, per l’effetto, dispose la confisca di quanto in sequestro.
11. A seguito di ricorso dell’imputato, la Corte di cassazione nel 2022, ritenendo sussistenti i vizi denunciati, annullò, senza rinvio, la sentenza impugnata ritenendo maturata l’estinzione per prescrizione del reato associativo e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello quanto alla confisca. Nel frangente, la Suprema Corte rilevò che anche la sentenza impugnata, al pari delle precedenti pronunce annullate con rinvio, era viziata nella motivazione relativamente alla confisca dei beni nei confronti di Cuomo, essendosi limitata a confermarla, pur in presenza di una pronuncia di proscioglimento per prescrizione, senza motivare adeguatamente sui relativi presupposti.
12. Con sentenza del 2023, la Corte barese, dopo avere premesso che il reato ascritto a C. era ormai estinto per prescrizione e avere qualificato la confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., ha rigettato la richiesta di misura patrimoniale avanzata dal Pubblico ministero in applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., in presenza di una declaratoria irrevocabile di estinzione del reato per prescrizione.
13. La Corte di cassazione nel 2024 ha rilevato che la corte di appello, contraddittoriamente, non avesse considerato, che la confisca parrebbe essere stata disposta, quantomeno in parte, ai sensi dell’art. 416-bis, settimo comma, cod. pen. rispetto a beni ritenuti essere, secondo la previsione di tale disposizione, «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego». E dal momento che, in ipotesi siffatte, quando detti beni siano il prodotto o il profitto del delitto in parola la confisca è diretta e che, costituendo essa una misura di sicurezza, è consentita l’applicazione retroattiva del più volte citato art. 578-bis cod. proc. pen., ha concluso nel senso che, ancora una volta, la Corte di appello di Bari non abbia fatto corretta applicazione dei principi in materia di confisca, affermando l’inapplicabilità retroattiva della citata disposizione, senza distinguere tra le varie ipotesi di confisca che, secondo quanto riportato dalla stessa sentenza impugnata, sarebbero state, invece, applicate nel caso qui in rilievo. Ha quindi rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo esame al fine di risolvere l’indicata questione afferente al profilo qualificatorio della misura, se cioè, 1) – abbia natura sanzionatoria o 2) – di misura di sicurezza (operando, nel primo caso, l’irretroattività; nel secondo, la retroattività), del tutto preliminare rispetto alla individuazione della disciplina applicabile al caso esaminato.
La negazione della Giustizia
Questa la situazione fino ad oggi, ed ecco perché il processo italiano presenta una complicatezza sconosciuta agli altri ordinamenti. Ma le riflessioni sono altre. Il processo penale è alla base della convivenza civile perché è lo strumento che serve a stabilire la “pax” sociale violata dal reato, secondo lo schema: reato –> processo –> pena. Se il processo non funziona salta tutto lo schema. Quante sentenze e quanti giudici – con i costi relativi – per arrivare ad una sentenza di prescrizione, cioè la negazione della Giustizia! Come ho detto in precedenza, il processo italiano è del tutto sfasato rispetto alle esigenze del cittadino. Brucia risorse ed è costantemente in affanno, farraginoso, pletorico, tendente ad una perfezione garantista irraggiungibile dall’imperfezione umana: quanto più si vuole creare un giudice imparziale che in ogni fase del processo non si sia già pronunciato, tanto più si rende impossibile per il giudice ripercorrere dall’inizio tutti i passaggi e le sue scansioni e formarsi una opinione completa su quello su cui deve giudicare. Il mare delle carte sommerge ogni nauta pur volenteroso (anche considerando che, nel momento in cui un giudice deve studiare un processo complesso, deve portare anche avanti il lavoro ordinario, fatto di udienze e di altre sentenze: una volta, scherzando, ma non troppo, io dissi “Se il codice mi dà 30 giorni di tempo per scrivere una sentenza, significa che quello è il tempo ritenuto necessario per un buon lavoro. Ma, allora, perché contemporaneamente ne devo scrivere altre 30! Vuol dire avere solo un giorno per ogni sentenza!”).
Garantismo fine a sé stesso
Guardate, per rendersi conto, la docuserie girata direttamente dal vivo nelle aule di giustizia americane dal titolo The Staircase (Netflix). Un solo giudice, dal 2003 al 2018, si occupa del processo e invecchia con i protagonisti, perché, così ritengono gli americani, è lui che conoscendo il processo è quello che può meglio decidere. A chi serve un garantismo fine a sé stesso che non tutela nessuno? In questo caso reale, ammiriamo la praticità americana: dopo 84 mesi trascorsi in carcere, l’imputato redige un accordo con cui accetta un’ammissione di colpevolezza di Alford – istituto a noi ignoto -, con cui egli non ammette il delitto e ribadisce la sua innocenza, ma accetta l’imposizione di una sentenza di condanna, prescindendo da tutte le prove acquisite. Con l’accordo la pena risultò interamente scontata. Purtroppo, da noi la praticità è un optional non in commercio.
*già magistrato della Corte di Cassazione
