La Giustizia, il Diritto e il processo eternit

giustizia diritto eternit

di Adet Toni Novik*

“Vogliamo Giustizia.” “Questa non è Giustizia.” Sono le frasi che riecheggiano di sovente nelle aule giudiziarie quando la decisione non corrisponde ai desiderata delle parti. Quando vi sono parti contrapposte, di fronte ad una che gioisce ve n’è un’altra che si lamenta.

La domanda è d’obbligo: se in un’aula di Tribunale o di Corte di appello o di Cassazione il Giudice è tenuto ad applicare il Diritto, in che rapporto esso si pone con la Giustizia? Nei libri di testo ho studiato che un Giudice, di fronte ad un diritto ingiusto, deve trovare il modo di non applicarlo. Ma se la norma non è ingiusta, ed è il risultato della sua applicazione che nel caso concreto si rivela ingiusto, cosa deve prevalere, il Diritto o la Giustizia? Pensiamo all’arbitro di calcio: se per errore assegna un rigore in favore della squadra A, deve rimediare con uguale decisione sbagliata in favore della squadra B? Due errori riequilibrano la Giustizia, o sono due ingiustizie? E poi, ogni decisione crea un precedente e, nei casi simili, quell’arbitro come si dovrà comportare?

Per prima cosa dobbiamo chiarire cos’è la Giustizia e cos’è il Diritto? La tendenza a identificarli nasconde finalità politiche e serve a giustificare un determinato regime. In realtà, il concetto di Giustizia è di natura morale e ha declinazioni diverse, inconciliabili: può significare a ciascuno la stessa cosa, o a ciascuno secondo i suoi meriti, o a ciascuno secondo le sue opere, o a ciascuno secondo i suoi bisogni, o a ciascuno secondo il suo rango, o a ciascuno secondo quanto la legge gli attribuisce (Perelman, La Giustizia). Con conseguenze diverse.

Il Diritto, invece, come insieme delle regole che governano una società umana nasce da un’esigenza: in un ipotetico stato di natura gli uomini commetterebbero ingiustizia gli uni contro gli altri, si sbranerebbero come lupi; per evitare un esito così catastrofico si accordano per formare una società civile e cedono una parte della loro sovranità allo Stato che disciplina i rapporti a mezzo di regole cogenti e prevede punizioni in caso di violazione affidate ad un corpo speciale, i giudici, che devono farle osservare mediante procedure che tutelino anche i diritti di chi è accusato.

E dopo dobbiamo chiederci: in che rapporto si trovano Giustizia e Diritto? Il codice non dà una definizione di Giustizia sostanziale. È la Corte costituzionale che ha indicato che scopo del processo non può che essere la ricerca della Verità, non della Giustizia. Ma anche inteso come ricerca della Verità, il risultato del processo incontra limiti naturali che spesso frustrano questa esigenza: il tempo, i diritti degli imputati, i limiti alle testimonianze, i divieti probatori, fanno sì che l’unica Verità acquisibile è quella processuale, che può avvicinarsi, ma non è mai, la Verità sostanziale. La ricerca della Giustizia porterebbe ad un processo senza fine, perché non c’è decadenza che potrebbe impedire l’acquisizione della prova, non vi è spesa che non debba essere sostenuta se anche solo in astratto potrebbe apportare elementi a vantaggio dell’imputato: esempio, se un teste della difesa si trovasse nell’Amazzonia e non venisse a testimoniare, la Giustizia richiederebbe che fosse il Giudice a spostarsi verso il teste. In tempi lontani, la ricerca della Giustizia legittimava la tortura e i giudizi di Dio!

Se su questi presupposti valutiamo la trasmissione di Report di lunedì scorso sul caso Eternit, trovo vergognoso che sia stato deriso Francesco Mauro Iacoviello a proposito di una sua affermazione sul rapporto tra Diritto e Giustizia. Riprendo la frase estesa dai suoi appunti predisposti per la requisitoria (pubblicati in Diritto penale contemporaneo: mia la punteggiatura mancante nel testo) “il diritto costituisce un precedente; piegare il diritto alla giustizia oggi può fare giustizia, ma è un precedente che domani produrrà mille ingiustizie. E’ per questo che gli anglosassoni dicono “hard cases make bad law”. I casi difficili producono cattive regole (cioè, cattivi precedenti). Il giudice deve sempre tentare di calare la giustizia nel diritto se è convinto della colpevolezza, deve sempre cercare di punire un criminale miliardario che non ha neppure un segno di umanità e -prima ancora di rispetto- per le sue vittime, ma ci sono dei momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte: è naturale che le parti offese scelgano la strada della giustizia, ma quando il giudice è posto di fronte alla scelta drammatica tra diritto e giustizia non ha alternativa. E’ un giudice sottoposto alla legge, tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto.”

Qualcuno può in buona fede affermare il contrario?

Non è la sola critica che devo muovere a quella trasmissione. Chiunque può millantare di poter intervenire su un processo in Cassazione. Se la sentenza è favorevole può prendersi il merito, se è contraria può dire Mi dispiace, ho fatto di tutto ma non ci sono riuscito. Ho trattato un caso simile. Per chi come me conosce la Corte ed il suo funzionamento, oltre che personalmente il Pg Iacoviello ingiustamente esposto alla rabbia dei leoni da tastiera, il solo ipotizzare una intromissione esterna nel processo decisionale è pura fantascienza. Ha dichiarato il conduttore RanucciNoi sappiamo che in quel collegio c’erano anche i relatori, altri membri di indiscussa integrità morale”. Vero. Allora, addebitare a Iacoviello la posizione assunta nel processo significa ignorare che per la Corte l’opinione del PG ha lo stesso valore di quella delle parti: si esamina e si valuta. Così come è pura insinuazione ricordare che Iacoviello è stato il PG di altri processi di alto profilo conclusisi in favore del ricorrente. I processi non si scelgono: lui è stato designato dal Capo del suo ufficio, che forse lo ha prescelto per l’eccellente preparazione giuridica. Mi pare logico che per i processi più difficili venga scelto a rappresentare la pubblica accusa il sostituto valutato meglio in grado di sostenerla. E in questi casi il confronto tra il sostituto e il Capo dell’ufficio è costante.

Ed ancora: è nient’altro che una fallacia argomentativa quella che la trasmissione strumentalmente mette in evidenza per mettere in dubbio la correttezza della dichiarazione di prescrizione, cioè che nei luoghi contaminati ancora si muore: come a suggerire, se anche adesso ci sono morti significa che la polvere di amianto è sempre presente e non ci può essere la prescrizione. Ma si ignora (volutamente o per errore) che la sentenza non ha ad oggetto le morti, ma soltanto il “disastro”: la Cassazione spiega quali sono gli errori di diritto – sempre il Diritto! – in cui sono incorse le due sentenze (pur diverse tra loro, a dimostrazione della confusione concettuale e giuridica in cui si muovono: il desiderio di Giustizia fa danni. Io le definisco sentenze illusive, perché nell’immediato illudono i cittadini essendo destinate a cadere) nel ritenere che il reato non fosse prescritto, confondendo l’evento del reato (momento in cui il reato è consumato e da cui inizia a decorrere la prescrizione: nel caso, la chiusura degli stabilimenti) con i suoi effetti (presenza attuale di polveri mortali, del tutto irrilevanti al fine della prescrizione) e ammonisce che, a seguire il percorso dei giudici di merito, si sarebbero dovuti contestare “plurimi omicidi volontari, ovverosia in sostanza una strage” (pag. 76). Certamente, se ancora si verificano morti legate all’amianto, si deve iniziare un nuovo processo, ma non su base epidemiologica, ma su base individuale, spiegando passo per passo quando e dove è sorta la malattia e la sua derivazione causale dal pulviscolo di amianto. Quello che, in forza dell’imputazione di disastro, è mancato nel processo del 2014. E forse, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e l’incremento del numero dei possibili disastri, sarebbe il caso di riscrivere la norma, valorizzando l’evento della morte ai fini della prescrizione.

*già magistrato della Corte di Cassazione

giustizia diritto eternit – MALPENSA24
Visited 201 times, 1 visit(s) today