NOVARA – Esiste ed è risarcibile un danno da “mancato commiato” che si realizza quando per le motivazioni più diverse, ad un congiunto viene negata la possibilità di vivere “quel momento essenziale per l’elaborazione del lutto che è il passaggio, per certi versi formale, di addio”. Lo ha stabilito, con una sentenza che è destinata a far discutere e che sicuramente costituisce un rilevante precedente, il Tribunale di Novara.
Una delle tante tragedie del tempo della pandemia
La storia, raccontata dall’Agi, è una delle tante avvenute al tempo della pandemia da Covid 19 quando molte persone non riuscirono a dire addio a un familiare a causa delle restrizioni nell’accesso alle case di riposo. Alla signora Rosa Anna Z. nel gennaio 2021 venne negato dai responsabili della struttura di poter incontrare per l’ultima volta il marito Pietro, ospitato in una Rsa a Novara. Quest’ultima è stata condannata a pagarle un risarcimento di 5mila euro “per averle discrezionalmente impedito o comunque di fatto non consentito l’accesso impedendole di prestare l’ultimo saluto al coniuge morente”.
Non ha potuto essere vicina al marito nel momento estremo
Il 20 gennaio 2021, viene ricostruito nella sentenza, la signora Rosa fu informata dal direttore sanitario della struttura che le condizioni del marito erano di molto peggiorate e che la sua fine sarebbe stata questione ormai di ore. La signora implorò di poter entrare come già le era stato concesso per due volte nelle settimane precedenti ma le sue email rimasero senza risposta. Alle 14.12 dello stesso giorno la donna venne avvisata dalla caposala del prossimo decesso del marito e invitata a raggiungere al più presto la struttura dove arrivò alle 14,30 circa. “Veniva quindi invitata comunque a salire per prestare un ultimo saluto alla salma del coniuge, ma si rifiutava, ritenendolo tragicamente vano – si legge nella sentenza -. Ciò perché, come a conoscenza di tutto il personale della struttura con il quale sono venuti a contatto, i coniugi erano entrambi non credenti, senza figli, né parenti prossimi o comunque legati da un rapporto affettivo significativo: erano convinti che non vi sia una vita ultraterrena dopo la morte, e che con quest’ultima cessi ogni rapporto umano e spirituale fra le persone. Tali circostanze hanno reso ancor più doloroso per la signora Rosa Anna non poter essere vicina al marito, con il quale aveva condiviso cinquant’anni di vita familiare e lavorativa, negli ultimi momenti della sua vita. Conseguentemente al divieto di poter accedere alla struttura, non ha potuto, stare accanto al marito durante gli ultimi momenti della sua esistenza in vita. Questo ha causato un dolore ancor maggiore di quello determinato dalla scomparsa del compagno di una vita“.
Le motivazioni della sentenza del giudice
Il giudice civile Giuseppe Siciliano spiega nelle motivazioni alla decisione perchè esiste in casi come questo un danno da ‘commiato’. La sua premessa è che il ruolo del magistrato non è controllare “la stretta applicazione delle norme” ma come viene declinato nel caso concreto un “potere discrezionale”. Il magistrato individua un “eccesso di potere” da parte dei responsabili della Rsa.
“In conclusione e in estrema sintesi, un comportamento, in generale plausibile in forza di un potere conferitole dalle norme allora vigenti, ma esercitato in modo non del tutto corretto (con tutta probabilità, un eccesso di prudenza ma comunque un eccesso; un avviso della imminente morte, con tutta probabilità, dato con troppo ritardo; insomma, un ‘eccesso di potere’ non assoluto-arbitrario e generalmente animato da una volontà di cautelare i ricoverati o anche di cautelarsi ma comunque un eccesso di potere”.
E per individuare il ‘diritto al commiato’ e la sua importanza il giudice ne chiama in causa altri: “Se – per esempio – è risarcibile il danno da vacanza rovinata, non vi è motivo per non risarcire il danno da sofferenza per non avere potuto stare vicino al proprio coniuge al momento della morte di quest’ultimo”.
