di Adet Toni Novik*
Tre recenti episodi – omicidi di Chiara Poggi, Serena Mollicone e Cerciello Rega – hanno rianimato un dibattito, mai sopito, sulla instabilità delle decisioni. Tutte le sentenze citate hanno in comune la particolarità di essere passate più volte al giudizio della cassazione, e di aver visto coinvolta, nei giudizi di merito, una corte di assise.
Premesso che in ogni valutazione di un fatto del passato – il giudice, in definitiva, è come uno storico che indaga su fatti che conosce solo “per sentito dire” – entrano in gioco componenti soggettive insondabili, una chiave di lettura di una sentenza di assise è data anche guardando dall’interno il funzionamento della Giuria.
Si deve ricordare che, la corte di assise di primo e secondo grado, in base all’articolo 102 della Costituzione, è composta anche da giudici popolari: per brevità, nel prosieguo userò il termine di “giuria” (anche se, tecnicamente, non preciso).
Per quale ragione la Costituzione ha previsto questa sezione specializzata del tribunale, incaricata di giudicare i più gravi reati? I motivi sono molteplici: assicurare una giusta tutela ai valori della comunità, educare il popolo alla giustizia penale attraverso la sua diretta partecipazione, contrastare una troppo rigida e ingiusta applicazione della legge, proteggere gli imputati contro i pregiudizi degli ufficiali di polizia, dei pubblici ministeri e degli stessi giudici, neutralizzare la durezza di certe leggi.
Nella mia esperienza, i componenti popolari, di ogni genere e ceto sociale, al termine di un processo si sono detti sempre entusiasti di aver avuto l’opportunità di essere stati parte della macchina della giustizia e capirne, adesso, il reale funzionamento e la difficoltà insita nel giudicare. Nonostante questo, molte voci nei Paesi che adottano il sistema puro della giuria, si alzano, quanto meno per una modifica nella composizione, alla luce dell’ingresso nel processo del tema della prova scientifica, che comporta un altissimo grado di tecnicità del processo e, ovviamente, di coloro che devono gestirlo e decidere.
In Italia, la giuria è di tipo misto, essendo composta da otto membri, di cui due giudici professionali e sei estratti a sorte in base a elenchi di cittadini formati dai Comuni tra coloro che posseggono determini requisiti (che tra poco indicherò).
Le scelte del legislatore
Per capire alcune scelte del legislatore dell’epoca (legge 10 aprile 1951, n. 287) sui criteri di formazione delle Corti, è necessario ricordare quale è la condizione del Paese nel 1951. L’Italia conta 47.224.000 abitanti: 7.581.622 sono analfabeti, 13.037.627 sono privi di titolo di studio, ma sanno leggere qualcosa, 24.946.399 con Licenza Elementare (3a e 5a), 3.514.474 con Media inferiore, 1.379.811 Diplomati, 422.324 Laureati. Si arrivò per questo a stabilire:
Art. 9. (Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise).
I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 10. (Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello).
I giudici popolari delle Corti d’assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Come si vede, è stato richiesto un certo grado di istruzione, ma la differenza tra il giudizio di primo grado e quello di appello sta solo nel titolo di studio richiesto: scuola media di primo grado oppure di secondo grado. E però, è facile vedere la contraddizione interna: se la conformazione del giudizio di Assise trova il suo fondamento nella volontà di far partecipare il Popolo alla Giustizia, non ci possono essere due Popoli, uno meno colto ed uno più colto. La nozione di Popolo è unitaria. Evidentemente, la scelta è stata politica e determinata dalla volontà di mantenere un doppio grado di giudizio di merito. Per inciso: molti Stati non vogliono un grado di appello in cui tutto il fatto è ridiscusso, per evitare contrasti di giudizi che non sarebbero capiti dal Popolo (proprio quello che succede da Noi adesso).
Un’altra considerazione riguarda il tipo di giudizio richiesto: mentre nel processo di primo grado la giuria assiste alla ricostruzione di un fatto, in quello di appello oggetto del giudicare è la critica alla sentenza per errori di fatto o di diritto. Nel primo caso, la giuria segue abbastanza facilmente lo sviluppo del processo, nel secondo invece sono necessarie competenze critiche e conoscenza di principi giuridici che la giuria non ha.
Nel processo, giudici di carriera e giudici popolari si trovano sullo stesso piano. Ogni testa è un voto. Essendo però il collegio formato da otto giudici, è possibile che in caso di parità di voto, su quanto oggetto di discussione non si formi una maggioranza. Vale allora il criterio per cui su ogni votazione, in caso di parità, prevalga quella più favorevole all’imputato. È erronea l’affermazione, pur fatta in sedi autorevoli, che in caso di parità prevalga il voto del presidente. La decisione deve essere motivata, devono cioè essere spiegate le ragioni, in fatto e diritto, per cui si è giunti a quella decisione, sia di condanna o di assoluzione. La motivazione, richiedendo capacità di argomentazione, normalmente è redatta dal giudice togato, anche se nulla esclude che possa essere affidata ad un giudice popolare. La decisione è resa in segreto (la violazione del segreto è punita penalmente) e i giudici hanno la possibilità di consultare tutti gli atti del giudizio: verbali, deposizioni, corpi di reato.
Il dato certo è che nelle sentenze di Assise non è possibile stabilire quale incidenza abbia avuto la componente popolare. Qualcuno potrebbe obiettare: “Ma la Corte di Cassazione non si è accorta che è stato assolto/condannato un colpevole/innocente?”). La risposta è No: sembra difficile da capire, ma in Cassazione non si giudica l’imputato, ma la sentenza. Se questa è completa, rispetta i requisiti di logicità e non contraddittorietà, non viola norme di legge, la Cassazione non può compiere un giudizio di merito quale è quello della innocenza/colpevolezza.
Una patologia della decisione è costituita dalla sentenza suicida, termine con cui si intende una sentenza resa, di norma, dalla maggioranza della componente popolare in contrasto con l’opinione dei giudici tecnici, scritta in maniera contraddittoria in funzione di provocarne l’annullamento in Cassazione. Caso esemplare fu quello concernente l’omicidio Calabresi. Attualmente, la motivazione suicida può comportare il procedimento disciplinare a carico del giudice che l’ha redatta, ma non incide sulla validità della decisione. Forse nei confronti dell’estensore sarebbe stato possibile ravvisare il reato di abuso di ufficio, ma il problema non si pone più, visto che la norma è stata abrogata.
La giuria negli Stati Uniti d’America
Dal momento che si afferma che il processo nostrano è di stampo accusatorio, vediamo adesso come si atteggia la giuria nella Patria di questo processo, gli Stati Uniti d’America.
Negli U.S.A. l’istituto della giuria ha un forte valore ideologico e grande presa psicologica sulla popolazione; infatti, l’essere giudicati da una giuria è avvertito nella popolazione come un diritto fondamentale dell’individuo e come un prerequisito del giusto processo. Questo perché il Sesto Emendamento stabilisce che la giuria dovrebbe essere “imparziale e tratta da un distretto naturale precostituito”.
La composizione della giuria varia a seconda dello Stato. In genere, il giorno del dibattimento, davanti al giudice, al difensore ed al rappresentante dell’accusa vengono radunati un certo numero di cittadini, fino a 50, reclutati da funzionari giudiziari, consultando gli elenchi telefonici, le liste di coloro che sono in possesso della patente di guida e i registri elettorali, in modo da avere uno spaccato della società. I potenziali giurati sono sottoposti ad esame da parte del giudice per verificare se abbiano conoscenza dei fatti oggetto di giudizio, se conoscano l’imputato, la vittima o gli avvocati. Viene anche chiesto ad essi se sono stati vittime di reati simili a quelli contestati all’imputato e se abbiano carichi pendenti per gravi reati. Dopo queste domande di carattere generali, tutti i cittadini estratti vengono di solito interrogati ad uno ad uno, qualche volta dal giudice, o a richiesta dalle parti, per avere informazioni sul loro passato e sulla personalità al fine di stabilire se è nel loro interesse che quella specifica persona entri a far parte della giuria che dovrà pronunciare il verdetto. Chi è più abbiente si avvale di persone esperte nella selezione dei giurati. Il giudice esclude tutti quelli che ritiene inidonei a partecipare al giudizio. Infine, al difensore ed al procurator spetta la facoltà di escludere un certo numero di giurati a discrezione.
Alla conclusione dell’assunzione delle prove, il giudice, con l’aiuto degli avvocati e del procurator, provvede a formulare le istruzioni cui i giurati dovranno attenersi, ad esempio quali sono le norme da applicare, quale rilievo può essere data alla testimonianza di un correo, se vi siano reati meno gravi ai quali l’imputato potrebbe essere condannato in via subordinata, quali ad esempio l’omicidio preterintenzionale anziché l’omicidio doloso. Si dà corso, quindi, al dibattimento e la giuria procede ad emettere il verdetto di innocenza o di colpevolezza. Normalmente la pena viene determinata dal giudice a seguito di una indagine condotta da assistenti sociali. In alcuni Stati è permesso ai giurati di prendere appunti, in altri no, stante l’importanza del carattere orale del processo. Normalmente il giudice non deve commentare tutte le prove e non in tutti gli Stati il giudice può riassumere ciò che sia avvenuto nelle precedenti fasi. Particolare importante: il verdetto non è motivato, da qui l’importanza che assume il ruolo del difensore, preposto a “convincere” la giuria dell’innocenza dell’imputato. Il giudizio è sostanzialmente di equità e l’appello, nella maggior parte dei casi, riguarda solo gli aspetti giuridici della causa.
Il Far West delle comunicazioni
In tutti gli ordinamenti, non solo in Italia, tuttavia, l’istituto della giuria, deve attualmente confrontarsi con un problema, in precedenza sconosciuto, che influisce direttamente sull’imparzialità che si richiede a un giudice, in quanto, parlare degli omicidi più efferati nei maggiori media è diventata un’abitudine culturale. Oggi, il fenomeno ha preso piede a tutti i livelli di comunicazione, quindi non solo sulla carta stampata e in televisione, dove la cronaca nera da sempre fa audience, ma almeno è soggetta a uno specifico controllo di veridicità delle informazioni fornite, ma anche sulla rete, dove impera il Far West della comunicazione. Si può ben comprendere come l’opinione del giurato rischi di formarsi al di fuori del processo venendo frustrato proprio il principio cardine dell’oralità. Se è difficile che un giudice professionale si faccia influenzare dalle opinioni pubbliche, questo diventa preoccupante se a giudicare non è più un soggetto esperto, ma un soggetto chiunque preso dalla collettività, e dunque ancor più esposto al bombardamento di informazioni, che per problemi di audience privilegiano gli aspetti sensazionali ed eclatanti, tralasciando quelli meno clamorosi, ma che possono fortemente incidere sulla sentenza finale.
Ed ecco che la ratio alla base dell’istituto della giuria si svuota completamente di significato e rilevanza, e il giurato rischia di assumere una veste ambigua: invece di essere un arbitro imparziale può trasformarsi in “tifoso” che, a seconda dei casi, parteggia e “tifa” ora per l’accusa ora per la difesa. Ma, di questo non si parla.
*già magistrato della Corte di cassazione
