Funivia del Mottarone, ecco la verità del processo per la tragedia del 2021

Verbania funivia Mottarone sentenza
La cabina numero 3 accartocciata sul pendio del Mottarone

VERBANIALuigi Nerini  “avrebbe dovuto mantenere l’impianto in buono stato di efficienza, e non l’ha fatto: sapeva perfettamente dell’uso frequente dei ceppi o forchettoni, delle ragioni per cui ciò avveniva e delle conseguenze che da ciò derivavano per la sicurezza dei clienti della sua società, come del resto ha riferito Gabriele Tadini,  l’unico imputato che abbia ammesso gli addebiti”. “Toccava a Enrico Perocchio compiere tutti gli atti di competenza del Direttore di Esercizio che ne contraddistinguevano la posizione di pubblico ufficiale”.

Cento pagine per spiegare la decisione del giudice

Sono solo alcune righe delle quasi 100 pagine delle motivazioni della sentenza – depositata oggi –  dello scorso 18 settembre con la quale il giudice Gianni Macchioni al termine dell’udienza preliminare ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di Martin Leitner, vicepresidente della società altoatesina incaricata della manutenzione della funivia del Mottarone, e Peter Rabanser, responsabile del customer service.

Quelle quattordici vittime morte sull’erba del Mottarone

Nel drammatico incidente del 23 maggio 2021, per il quale si è celebrato un lungo processo che si è concluso con 3 patteggiamenti e, appunto, due decisioni di non luogo a procedere, persero la vita nello schianto della cabina numero 3 della funivia, quattordici persone, tra cui due bambini. Sopravvissuto solo un terzo bambino, Eitan Biran, divenuto il simbolo di questa tragedia. Tra le vittime, oltre alla famiglia israeliana del bimbo, persone provenienti da ogni parte d’Italia e anche dalla provincia di Varese.

La sentenza ricostruisce i fatti e le testimonianze

La sentenza ripercorre da un lato le conclusioni della perizia tecnica che é stata il frutto di lunghi mesi di incidente probatorio, e dall’altro ripropone praticamente per intero i verbali degli interrogatori resi in particolare dai dipendenti della funivia sentiti dalla Procura nelle prime ore dopo l’incidente e nelle settimane successive.

La sentenza conferma la ricostruzione dei fatti e evidenzia le responsabilità di Nerini, Perocchio e Tadini, che hanno ottenuto il patteggiamento con pene che vanno da 4 anni e 5 mesi a 3 anni e 10 mesi ma esclude gli addebiti a carico di Martin Leitner e Peter Rabanser.

Entrambi, si legge nella sentenza, non ricoprivano infatti funzioni di garanzia e non avrebbero dovuto controllare l’operato del direttore di Perocchio, che pure era anche dipendente Leitner. Ma il suo incarico di direttore aveva carattere di pubblico ufficiale e non dipendeva dal contratto in essere con l’azienda altoatesina.

La posizione di Perocchio snodo per il proscioglimento dei vertici Leitner

Il 15 giugno del 2017 Enrico Perocchio scriveva in una mail ai vertici Leitner nella quale riferiva di “pressioni del signor Nerini volte, sotto varie sfaccettature, a ridurre i costi”. E che “adesso il signor Nerini sostiene che si ‘stanno rubando’ soldi suoi e che chiederà i danni a Leitner per questo operato”.

Perocchio sottolineva che “con queste condizioni pensare ad un contratto di manutenzione per ancora 12 anni sia molto complicato. Prevedo, sperando di sbagliare, polemiche per ogni cosa e la segnalazione di molti problemi sull’impianto da sistemare”. Per questo, concludeva, “chiederei ai legali di iniziare a valutare se c’è la possibilità per Leitner di uscire da questo contratto“.

Ma dopo quella email non ci fu più alcuna comunicazione in tal senso da parte di Perocchio né, si rileva in sentenza, dichiarazioni in merito all’intenzione di rinunciare all’incarico di direttore di esercizio.

“Perchè Leitner e Rabenser non hanno responsabilità”

Per quanto riguarda Martin Leitner, sottolinea il giudice, una procura risalente al 2019 rilasciata a Rabanser “lo solleverebbe da ogni potenziale coinvolgimento quand’anche fosse possibile configurare a suo carico una posizione di garanzia”.

A proposito di Rabanser, sottolinea Macchioni, “non è dato di cogliere gli elementi necessari per poter configurare a suo carico una posizione di garanzia rispetto all’operato di Enrico Perocchio“, perché dalla procura ricevuta discendeva la “responsabilizzazione rispetto a mansioni che egli doveva dirigere personalmente, non la sua responsabilizzazione rispetto alle mansioni che Perocchio doveva svolgere come direttore di esercizio dell’impianto”.

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