di Adet Toni Novik*
Il diritto è complesso, lo sanno tutti, anche i non operatori. È complesso perché è complessa la vita di oggi, caratterizzata da un dinamismo inconcepibile negli anni passati, quando la ricchezza era agraria ed il contratto più studiato era la compravendita. Nuove tecnologie, nuove forme di espressione, nuovi modi di pensare, nuovi diritti. La legge non ha il tempo di adeguarsi a questi mutamenti ed è compito del giudice incasellarli nelle norme vigenti. Con le divergenze interpretative che conosciamo bene. Nonostante tutto, come ho ricordato spesso, è sempre valido l’insegnamento carneluttiano: il diritto è in primo luogo “sana logica e buon senso”. Sono gli elementi basilari, possiamo chiamarli “primordiali”. È implicita la coerenza.
All’indomani del disastro del Mottarone in molti ci interrogammo sui reati in ipotesi configurabili. Nel corso delle indagini, il riserbo è d’obbligo. Ma, adesso, la pronunzia sul merito dell’accusa del giudice che, recependo in larga parte le eccezioni delle difese – e dimostrando nei fatti la sua terzietà – ha invitato “il Pubblico Ministero a operare le necessarie modificazioni delle imputazioni”, apre lo spazio ai commenti. Per parte mia, ho sempre ritenuto che non ricorresse il reato di rimozione di presidi antiinfortunistici (contestato al Capo A), perché si tratta di reato proprio del lavoro in fabbrica, che vede al vertice un datore di lavoro garante della tutela dei dipendenti. Né poteva trarre in inganno il richiamo nella norma ai “disastri”, come se fuoriuscissero dal perimetro della prevenzione infortuni, dal momento che questo richiamo era necessario per consentirne l’applicazione anche agli infortuni più gravi – appunto, il disastro -, che coinvolgono un numero elevato di lavoratori (caso ThyssenKrupp). Come è noto, per le norme penali vale il criterio di stretta interpretazione per cui, se nella norma non fossero stati previsti anche i “disastri”, si sarebbe arrivati all’assurdo di non poter applicare questo reato ai casi più gravi. In coerenza con questa interpretazione, si pone quindi la decisione del Gup di Verbania di ordinare l’espunzione dai capi di imputazione, relativi alle morti e alle lesioni, delle aggravanti connesse alla prevenzione infortuni, in quanto, come si legge: “norme cautelari il cui scopo di tutela è rappresentato dalla “salute e sicurezza dei lavoratori” e non già della sicurezza del trasporto funiviario”. Correttamente, il Gup cita a sostegno la sentenza sul disastro ferroviario di Viareggio, ma la memoria storica può andare indietro nel tempo, al 1991, quando si verificò sul Monte Bianco la valanga che uccise 12 persone: anche in quel caso era stata contestata l’aggravante relativa alla prevenzione infortuni che però fu esclusa nel giudizio per le stesse ragioni del caso Viareggio.
Dicevamo che il diritto è “sana logica”. Se per le lesioni e le morti deve essere esclusa l’aggravante della prevenzione infortuni, per logica conseguenza deve cadere il reato collegato alla rimozione dei presidi antiinfortunistici, anch’esso riguardante il “rischio lavorativo”. Anche il Gup sembra essere di questo avviso quando, nel prosieguo, afferma che l’esclusione delle norme prevenzionistiche ha “evidenti necessari riflessi anche sulla tenuta dell’imputazione sub A)”. La questione è aperta e presenta questioni tecniche da risolvere.
Il Gup va oltre, ed esclude che nel fatto occorso sia possibile ravvisare un attentato ai pubblici trasporti (art. 432 del codice penale). L’Italia conosce bene questo reato: l’attentato al treno Italicus, quello di Bologna, quelli ai treni del 1969. Ha buon gioco il Gup a mettere in evidenza che l’intento di chi ha tolto il “forchettone” non era quello “di porre a repentaglio la sicurezza dei trasporti”, ma “agiva al fine di consentire un risparmio di costi alla società datrice di lavoro”. Ecco di nuovo il “buon senso” di Carnelutti. Ma io mi permetto di andare oltre e di esporre una ulteriore ragione giuridica che rafforza l’argomentazione del Gup. Il diritto è anche coerenza: come in un puzzle tutti i pezzi devono andare al loro posto, altrimenti l’immagine non si ricompone. La disarmonia indica che qualcosa nel ragionamento non funziona. Il Giudice spiega come “La normativa tecnica per prevenire il pericolo di rottura della fune traente in corrispondenza del punto di innesto al carrello della cabina (cd. giunto a testa fusa) prevede controlli periodici dell’integrità di quel tratto di fune. Inoltre, allo scopo, poi, di impedire, in caso di rottura o lesioni alla fune traente, il pericolo di precipitazione delle cabine, è previsto, “come dispositivo essenziale ed obbligatorio, un sistema frenante di emergenza posto su ogni cabina, rappresentato da un meccanismo, formato da due ganasce, collegato ad una centralina che, qualora riscontri un allentamento (superiore ad un predeterminato range di tolleranza) della fune trainante, “scatta” bloccando la fune portante, ed arrestando la corsa della cabina. Il dispositivo è corredato da uno strumento (chiamato in gergo “forchettone”) che, ove inserito, impedisce alle ganasce del freno di emergenza di chiudersi, in tal modo disattivando ed escludendo il sistema frenante; l’utilizzo di tale strumento (ogni cabina è dotata di due “forchettoni”) è previsto esclusivamente a cabina vuota, priva di passeggeri e/o personale di servizio, per corse di prova o di fine servizio ovvero di manutenzione, allo scopo di impedire che, ad esempio in caso di interruzione dell’energia elettrica ovvero di malfunzionamento dell’impianto, la cabina si blocchi lungo il percorso e debba essere poi recuperata con disagevoli e impegnative manovre”.

Controlli periodici e ganasce frenanti costituiscono, quindi, un complesso unitario preposto ad impedire la precipitazione delle cabine. Devono stare insieme entrambi. L’inserimento dei “forchettoni” costituisce la condotta del reato di attentato. Ma, chi compie un attentato si rappresenta e vuole (dolo) quelle che sono le conseguenze del suo agire. Chi mette una bomba sul treno o toglie pezzi di binario sa bene cosa succederà ai passeggeri in caso di deragliamento del treno. Chi manomette il sistema di volo di un aereo sa benissimo che la probabile caduta del velivolo determinerà la morte dei passeggeri. Lo stesso ragionamento vale per la funivia: chi “attenta” all’impianto, vuole la precipitazione, e prevede che deriverà la morte dei passeggeri. Coerenza vuole che le morti siano considerate volontarie, alla stregua di omicidi dolosi, e non colposi. Né può valere l’argomento: “Nessuno prevedeva la rottura della fune” perché allora la domanda successiva sarebbe: “Se non era prevedibile la rottura della fune a cosa servivano le ganasce e dove è il pericolo di precipitazione della cabina?”.
Anche su un altro punto di diritto, relativo al capo C (artt. 113, 449, comma 1, 432, comma 3) la valutazione del Gup è logica. Il Giudice, posto che “la norma di cui all’art. 432 c.p. non pare attagliarsi al fatto emerso dalle risultanze processuali” ritiene che il fatto sub C) sia stato “correttamente già contestato in diritto” e richiedesse soltanto una integrazione e specificazione delle condotte, in linea quelle già contestate negli altri capi. L’opinione del Gup è che: “se il disastro si verifica per colpa, è punito ai sensi degli artt. 449, 432 co. 3 c.p. (anche nella forma omissiva, da parte di persona titolare di posizione di garanzia ex art. 40 cpv. c.p.)”. Al Giudice non è sfuggito che senza questa operazione di ortopedia giuridica, agli imputati la stessa condotta sarebbe addebitata due volte, una a titolo di dolo e altra a titolo di colpa, e i due reati “certamente non possono convivere” per contrasto con la regola per cui ad ogni condotta corrisponde un solo reato: “l’alternativa, tuttavia, non può che essere quella di un’unica incolpazione nella quale semmai selezionare le condotte aventi rilevanza causale, e non della formulazione di plurime imputazioni che sanzionino la produzione del medesimo evento “disastro” segmentando le condotte ascritte ai medesimi imputati, il che concreta una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale”. Tuttavia, questa logica notazione potrà trovare soluzione solo con una operazione di sintesi che rimedi a questa antinomia. Operazione che compete in prima battuta al pubblico ministero, ma che può non essere da questi condivisa, nel qual caso, come si legge nell’art. 423, la parola tornerà al Gup: “Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d’ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero”.
Quel che può accadere, se gli atti dovessero essere restituiti al pm, è difficile da prevedere. L’unica cosa certa è che: “Tale ordinanza determina la regressione del procedimento e la chiusura della fase in corso davanti al giudice che l’ha emessa, sicché la valutazione di merito insita in essa può assumere una valenza “pregiudicante” rispetto alla fase – distinta e ulteriore, anche se omologa – che si aprirà all’esito delle iniziative del p.m. (il quale dovrà esercitare nuovamente l’azione penale, sempre che ne ravvisi i presupposti). Corte cost. sent. n. 18 del 2017”: in sintesi, scrive la Corte, può sorgere una situazione di incompatibilità del Gup. Però, la stessa Corte più volte ha posto l’accento sulla doverosa collaborazione tra gli organi di rilevanza costituzionale. È auspicabile che questa non manchi anche in questo caso. Sono passati più di tre anni dalla caduta della funivia e il processo non è ancora iniziato. Si prevede che sarà lungo e complesso (basta guardare ai fatti di Genova), complicato da gestire in un piccolo Tribunale come quello di Verbania. Come sempre la coperta è corta e bisogna lottare contro la prescrizione dei reati (che è pericolosamente breve).
*già magistrato della Corte di Cassazione
