di Adet Toni Novik*
Il caso Delmastro è emblematico del corto circuito che, a seguito della condanna del Sottosegretario, si è determinato negli ambienti politici: il pubblico ministero, che nel chiedere l’assoluzione dell’imputato si trovava in sintonia con i desiderata politici, è stato smentito dal tribunale. Ma come? È il pensiero inespresso. Noi stiamo combattendo una battaglia politica per avere il giudice terzo rispetto al Pm e vincere “il noto” appiattimento del giudice sulle richieste dell’accusa, e adesso la terzietà si rivolge a nostro danno? In realtà, il fenomeno che si è verificato con Delmastro è ben noto – e temuto dai difensori – nelle aule giudiziarie, ed è espresso dall’aforisma (in cui il soggetto parlante è l’imputato): “Parlò il pubblico ministero e chiese l’assoluzione, poi parlò il mio difensore e mi condannarono”.
Il caso Delmastro, tuttavia, è un’ulteriore dimostrazione che la separazione delle funzioni tra giudice e accusatore è già esistente nei fatti e la riforma è inutile in quanto, e mi ripeto, i problemi della giustizia penale non sono ordinamentali ma strutturali, ed originano dalla riforma del processo del 1989 che è fallita in tutti i suoi obiettivi. Ai compilatori sfuggì che il processo non è un’entità astratta, ma deve essere calata nella realtà in cui deve operare. Il processo cammina con le gambe di chi lo deve applicare e se le gambe non si muovono in sintonia, la destinazione è difficile da raggiungere. Il codice fu costruito su molte illusioni che non hanno retto alla prova dei fatti. Come sempre, le grandi idee camminano sulle gambe storte degli uomini e le imperfezioni o i difetti nelle persone ostacolano la capacità di raggiungere i risultati prefissi. Nessuno ha considerato il Fattore Umano.
La prima e fondamentale illusione riguarda i riti alternativi. Un processo di tipo accusatorio, costruito sulla falsariga di quello degli USA dove il 95/98% dei procedimenti termina con un patteggiamento, non deve arrivare alla fase del dibattimento, che è troppo lunga e costosa. Durante i lavori preparatori, nella sua relazione alla Camera (29 gennaio 1987), l’on. Casini, illustrando il patteggiamento, fece rilevare come “buona parte dell’efficienza del nuovo codice” fosse “affidata a questo istituto”, che consente non solo di risparmiare tutto il dibattimento, ma anche di eliminare un grado di impugnazione, vista l’inappellabilità della sentenza emessa su accordo delle parti”. Casini non considerava che in un Paese, afflitto da una criminalità associativa efferata, intriso di corruzione, evasione fiscale e malaffare in genere, in cui il differimento della decisione e la difesa dal processo sono sempre stati gli obiettivi principali dell’imputato nell’ottica dei benefici connessi al decorso del tempo (in primis, la prescrizione dei reati), concetti come “vantaggi per la deflazione e celerità della giustizia derivanti dal potenziamento, in generale, dei meccanismi processuali differenziati e, in particolare, di questa nuova specie di ” patteggiamento”, fossero estranei al costume e alla mentalità dei difensori.
La conseguenza è stata che nel biennio 2021-2022 – ultimo disponibile – su 324.632 reati si sono avuti 18.041 patteggiamenti, pari al 6% circa, inferiori all’8% di quello precedente e al 7% del 2018-2019: numeri trascurabili, ben lontani da quelli che erano stati previsti.
Per il giudizio abbreviato, nella Relazione si legge che: “L’innovazione, come si è detto, è determinata dalla finalità pratica di creare un incentivo alla richiesta di giudizi abbreviati da parte degli imputati ed è certo che l’assenza dell’incentivo renderebbe l’istituto pressoché inutile”. Ebbene, i dati statistici dicono che nei bienni sopra detti i giudizi abbreviati, nelle diverse declinazioni, sono stati circa il 9%. Anche qui, numeri trascurabili rispetto al volume dei reati.
Il registro delle illusioni è pieno
La possibile eventualità di una incompatibilità del Gip nelle diverse fasi del procedimento, fu scartata dai compilatori perché: ““di norma, e in osservanza del principio di “concentrazione” (v. legge-delega direttiva n. 40) l’operare del comma 2 dell’articolo in esame, finirà per rendere di fatto di assai limitata verificabilità, le situazioni in esame”.
La fine è nota: la concentrazione è sparita perché nella fase delle indagini, con plurime riforme, è stato introdotto il principio opposto della completezza delle indagini (come nel vituperato codice Rocco) e nel dibattimento il principio si è scontrato con la necessità di rinnovazione del dibattimento in caso di sostituzione del giudice: evenienza questa molto comune quando un giudice è trasferito ad altra sede o altro incarico o impedito per malattia o gravidanza (cui solo di recente hanno cercato di porre un argine le Sezioni Unite della Cassazione).
Inoltre, in contrasto con quanto affermato nella Relazione, con 27 (salvo errori) sentenze di incostituzionalità, la Corte costituzionale ha stravolto il codice, introducendo tra giudici incompatibilità che hanno reso insufficiente l’organico esistente e determinato continue perdite di conoscenza dei processi trattati. La spiegazione è chiara: con l’obiettivo di preservare la verginità intellettuale del giudice (pomposamente presentata come necessità di vincere la forza della prevenzione, per cui il giudice che ha arrestato l’imputato è portato nel giudizio a mantenere ferma questa convinzione e condannare), è stato fatto sì che un singolo processo fosse esaminato da più giudici, creando disfunzioni, soprattutto nei piccoli e medi uffici.
Come se non bastasse, si è assistito alla proliferazione processuale dei processi, quando, in quelli con più imputati, ciascuno esercitava il suo insindacabile diritto ad accedere ad un diverso rito, determinando la creazione di nuovi fascicoli con connesse incompatibilità ed esiti contrastanti.
In questa confusione, si situa il caso Delmastro. Ancora una volta, il Fattore Umano ha esplicato la sua nefasta influenza. Il codice del 1989 ha previsto un nuovo istituto: l’opposizione alla richiesta di archiviazione. Nel caso in cui il Pm chieda l’archiviazione del processo, il Gip, in funzione di controllo, d’ufficio o su sollecitazione della parte privata, nel caso in cui non accolga la richiesta può chiedere che il Pm compia nuove indagini e/o disporre l’imputazione coatta. Nel caso Delmastro, il Gip aveva imposto al Pm l’imputazione coatta ed un altro Gup, disattendendo ancora una volta la richiesta di proscioglimento avanzata dal Pm e dal difensore, aveva disposto il rinvio a giudizio dell’imputato. Il Tribunale, all’esito del dibattimento, come è noto, ha ancora una volta dato torto al Pm e al difensore, ed ha emesso una sentenza di condanna.
Nella mia esperienza, ho esercitato molte volte il potere di richiedere ulteriori indagini al Pm e qualche volta ho disposto l’imputazione coatta. Nella maggior parte dei casi, il Pm ha persistito nella richiesta di archiviazione; pochissime volte, l’imputazione coatta ha avuto un esito dibattimentale favorevole. Questo procedere si spiega con il fatto che la tanto dannosa forza della prevenzione, addebitata al giudice dalla Corte costituzionale, funziona anche dalla parte del Pm: anche questi, come essere umano, è restio ad ammettere di aver sbagliato e tende a mantenere fermo il suo primigenio convincimento. Non voglio parlare di arroganza o di braccio di ferro, ma ci siamo vicini e di recente qualche caso eclatante si è visto.
Concludendo: si vada pure avanti sulla separazione della carriere, anche se il Fattore Umano potrà riservare brutte sorprese per chi la auspica, dal momento che nessuno è in grado di prevedere quali saranno le conseguenze della modifica costituzionale – è certo che i difensori non avranno mai i poteri di indagine del Pm e questi vedrà accresciuti i già cospicui poteri di cui dispone -, ma si metta soprattutto mano a questo Codice che è ormai privo di ogni razionalità, ridisegnando la fase preliminare: da un lato, incrementando la partecipazione delle difese e i poteri del Gip, dall’altro introducendo la motivazione scritta nei decreti di rinvio a giudizio, perché solo la redazione di un atto è lo strumento per saggiare la solidità del quadro probatorio e la probabile condanna dell’imputato nel giudizio. Può essere anche un modo per attenuare la drammatica statistica giudiziaria, che vede un imputato su due portato a giudizio e poi assolto. Poi, se veramente si vuole rendere efficace il sistema, si metta mano all’esecuzione penale, da cui dipende la certezza della pena, e si chiarisca quale deve essere nel processo il ruolo del difensore, perché 14.239 dichiarazioni di inammissibilità e 1.598 rigetti su 18.972 ricorsi per cassazione, solo nel primo semestre del 2024, ci dicono che anche dal lato degli avvocati, strenui propugnatori della separazione delle funzioni, qualcosa non funziona.
*già magistrato della Corte di cassazione
