Busto, il condominio vince al TAR: tocca al Comune la manutenzione del parco Piazza

Il parco di via Carlo Maria Piazza e, in basso, il condominio

BUSTO ARSIZIO – Il Tar di Milano annulla una clausola di manutenzione “perpetua” di un parco e di un parcheggio pubblico a carico dei privati: il Comune di Busto Arsizio perde il ricorso e dovrà prendersi carico degli oneri di manutenzione del parco di via Piazza, ai Frati. La clausola era prevista in una convenzione urbanistica risalente a vent’anni fa. E ora rischia di crearsi un precedente.

La clausola

La vicenda riguarda il “parco pubblico Carlo Maria Piazza”, in fondo all’omonima via nel cuore del quartiere dei Frati. La convenzione urbanistica stipulata ai tempi della costruzione del condominio che si affaccia sul parco aveva previsto, a carico dei proprietari del palazzo, una clausola che impone “in perpetuo” – e quindi a tempo indeterminato – la manutenzione ordinaria dei parcheggi e del verde pubblico realizzati a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

La battaglia legale

Clausola che il condominio aveva contestato fin dal 2005, da quando aveva acquisito la proprietà, e gli oneri previsti dalla convenzione, dalla società immobiliare che aveva realizzato l’intervento edilizio. Chiedendo di fissare una scadenza (inizialmente al 2016) per quell’obbligo “perpetuo”. Richiesta che il Comune di Busto Arsizio ha sempre respinto. Così il condominio, difeso dall’avvocato amministrativista bustocco Antonio Chierichetti, si è rivolto al Tar per annullare la clausola e chiedere un risarcimento danni rispetto ai costi di manutenzione sostenuti negli ultimi sei anni.

La sentenza del TAR

Nei giorni scorsi è stata depositata la sentenza, che dà ragione al condominio per la parte relativa alla clausola, ritenuta in contrasto con l’ordinamento italiano che «non ammette vincoli contrattuali perpetui». Per il tribunale amministrativo regionale, infatti, la clausola che «pone a capo del Condominio un obbligo “in perpetuo” alla manutenzione ordinaria dei parcheggi e del verde pubblico, deve reputarsi nulla o comunque non più giuridicamente efficace». Nullità estesa anche al successivo comma della convenzione che imponeva ai privati «l’onere di acquisto e collocazione di elementi di arredo urbano quali cestini o porta rifiuti».

Un precedente?

Cosa succede ora? La sentenza, non appena notificata, libera da subito il condominio dall’obbligo di manutenzione del parco Piazza e del parcheggio pubblico sulla via. Compito che a questo punto passa automaticamente al Comune. E potrebbe costituire un precedente, se ci fossero altri casi analoghi di convenzioni che prevedono clausole di manutenzione perpetua rispetto alle opere di urbanizzazione realizzate a carico dei privati. Resta invece da capire se il Comune intenderà opporsi alla sentenza facendo appello al Consiglio di Stato.

busto arsizio tar parco piazza – MALPENSA24