di Adet Toni Novik*
L’amico, da decenni, Gianfranco Bottini mi ha chiesto con garbo e acume di prendere posizione su alcuni temi, di carattere giuridico, che nel mio scritto precedente non avevo affrontato per la precisa scelta di non dovermi addentrare (ricordo il latinorum di don Abbondio) in tecnicismi difficili da rendere fruibili ai lettori. Lo faccio adesso volentieri. Gianfranco, in sintesi, mi chiede come si concilia l’arresto del presidente della Liguria Toti con la “presunzione di innocenza” e il “rispetto del mandato popolare”.
La presunzione di innocenza, anche se io preferisco la locuzione che figura nella Costituzione di “considerazione di non colpevolezza”, è principio funzionale a garantire tanto una regola di trattamento dell’imputato, per cui nel corso del processo spetta al pubblico ministero provare la colpevolezza dell’imputato, quanto una regola di giudizio che assicuri sia la parità tra accusa e difesa, sia che, fino all’irrevocabilità della sentenza, l’imputato non sia indicato come colpevole. La presunzione di innocenza non è assoluta, funziona prima del processo (tutto quello che non è reato è lecito), ma è destinata a cedere quando nei confronti di taluno emergano indizi di reità (diversamente, nessuno potrebbe mai essere sottoposto ad arresto o solo ad indagini).
Questo aspetto è stato ben tenuto presente nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, con cui è stata recepita e data attuazione alla nota direttiva 2016/343/UE del 9 marzo 2016. Oltre a regolamentare le dichiarazioni pubbliche, con il decreto è stato introdotto nel codice di procedura l’articolo 115 bis, in cui è stato espressamente previsto che il pubblico ministero e il giudice in determinate situazioni, prima della sentenza, possono indicare l’imputato come colpevole: parliamo di sequestri, perquisizioni, intercettazioni, misure cautelari in cui, per espressa previsione di legge, occorre indicare, con un impegno mano a mano crescente, quali sono gli indizi da cui si ricava la colpevolezza della persona e la necessità di compiere quello specifico atto. Fino ad arrivare al decreto che dispone in giudizio che può essere emesso quando sia probabile la condanna dell’imputato.

Per stare al caso della misura cautelare, il pubblico ministero e il giudice devono indicare nell’atto quali sono gli elementi che, in quella fase, possono essere considerati “gravi indizi di colpevolezza”. Le ragioni per cui il Guardasigilli abbia evocato la “presunzione di innocenza” e la “colpevolezza dopo la condanna” (il giudizio di colpevolezza passa per vari gradi di giudizio ed è l’esecuzione della pena che segue la condanna definitiva) mi sfuggono, ma il sistema processuale è tale per cui ad ogni errore di valutazione c’è un rimedio (nel caso, il Riesame) e se, come si è verificato, lo stesso indagato non lo ha attivato, una ragione ci deve pur essere.
Con il secondo tema posto, il ”rispetto del mandato popolare”, in realtà si introduce l’annosa e dibattuta questione di una immunità in favore di chi esercita una funzione elettiva. La memoria storica, di cui entrambi siamo depositari (ci metto anche il Direttore), ci riporta agli anni in cui era in vigore l’autorizzazione a procedere per i reati commessi dai Parlamentari. Ricordiamo tutti i contrasti che portò alla sua abrogazione. Il ”rispetto del mandato popolare” postula di necessità la reintroduzione di una immunità, e non può che chiamare in causa il Parlamento. Spetta solo al potere legislativo assumersi la responsabilità di reintrodurre, con modifica costituzionale, una immunità del tipo di quella abrogata. È inutile chiamare in causa la Magistratura che sul tema non ha voce in capitolo e non può crearla da sé. Il Parlamento può fare tutto, magari, per evitare indebite invasioni di campo e che non si perpetui l’annosa diatriba tra Politica e Magistratura, finanche allargare la competenza del Tribunale dei Ministri ai Presidenti delle Regioni.
Per finire, così da focalizzare nei suoi esatti confini questo tema, riporto il pensiero di Joe Biden: “La condanna dell’ex presidente degli Usa Donald Trump dimostra che in America “nessuno è sopra la legge, neanche Trump“. Lo stesso presidente ha ricordato che la giustizia è uguale per tutti, “la pietra angolare del nostro Paese“. Questa affermazione, da parte di chi ha vissuto il tragico momento di Capitol Hill, evidenzia la distorsione concettuale che si realizza quando, impropriamente, si assimila il libero esercizio della giurisdizione, sempre sindacabile con i mezzi a disposizione, ad un vulnus alla democrazia quando colpisce “chi è legittimato da un voto popolare”. Un soggetto, cioè, che proprio per la sua posizione privilegiata, al contrario, deve essere di esempio per il comune cittadino, evitando che “il possesso della forza corromp(a) il libero giudizio della ragione”.
Sempre disponibile al confronto.
P.S. Caro Direttore, approfitto dello spazio che mi concedi per inviare un messaggio a tutti coloro (fortunatamente pochi) che, invece di confrontarsi legittimamente con una opinione critica sui temi che tratto (lo so che è difficile, ma ci possono provare), si esprimono con l’invettiva e l’ingiuria personale: ricordate che raglio d’asino non giunse mai in cielo (“Caelos non penetrato ratio, quam canis orat)”.
*già magistrato della Corte di Cassazione
