di Marcello Bertucci*
La vicenda dell’inseguimento che ha portato alla tragica morte di Ramy Elgaml il 24 novembre scorso richiede una riflessione approfondita, non solo sul piano umano ma anche su quello giuridico. Secondo quanto riportato dalla stampa, la Procura di Milano ha concluso che non vi siano state violazioni di norme o protocolli nelle modalità operative dell’inseguimento da parte delle forze dell’ordine.
Da un punto di vista giuridico, senza voler entrare nel merito della fase finale dell’azione, per cui sono ancora in corso gli approfondimenti da parte degli inquirenti, le conclusioni della Procura, circa la legittimità dell’inseguimento, appaiono coerenti con le previsioni normative.
L’articolo 55 del Codice di Procedura Penale dispone che “la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale”. Tale norma conferisce agli operatori di polizia un dovere di intervento tempestivo, che si concretizza anche nella possibilità di inseguire soggetti sospetti al fine di evitare che si sottraggano a un controllo o che portino a termine attività illecite.
Nel contesto operativo, gli inseguimenti da parte delle forze dell’ordine, inclusi i Carabinieri, sono disciplinati da specifici protocolli che mirano a garantire un bilanciamento tra l’efficacia delle azioni di polizia e la sicurezza pubblica. Tra le principali disposizioni rilevanti, oltre al citato art. 55 del Codice di procedura penale, si annoverano:
- Circolare del Ministero dell’Interno n. 220009900 del 29.3.2022, che stabilisce linee guida operative per gli inseguimenti ad alto rischio, prevedendo:
- La valutazione in tempo reale della necessità dell’inseguimento rispetto ai rischi connessi per il pubblico e per i soggetti coinvolti.
- L’obbligo di mantenere costante comunicazione con la centrale operativa per coordinare le operazioni e, se necessario, interrompere l’inseguimento qualora il rischio superi i benefici operativi.
- Codice della Strada, in particolare l’articolo 177, che regola l’uso di dispositivi acustici e luminosi da parte dei veicoli di emergenza, imponendo agli altri utenti della strada di agevolarne il passaggio, e l’articolo 192, che impone l’obbligo di fermarsi all’alt delle forze dell’ordine.
- Protocolli interni delle Forze dell’Ordine, che prevedono l’obbligo di rispettare i principi di proporzionalità e necessità, secondo cui ogni intervento deve essere calibrato in base al contesto e alle circostanze, limitando al massimo i rischi per terzi.
Nel caso specifico, Ramy Elgaml si trovava come passeggero su uno scooter condotto da Fares Bouzidi, che avrebbe ignorato un posto di controllo e l’alt intimato dai carabinieri. Tale comportamento configura una situazione di sospetto che consente agli operatori di polizia di agire per accertarne le cause. Le motivazioni dietro una fuga possono essere molteplici, dal semplice timore per infrazioni amministrative alla possibilità di reati più gravi, come, ad esempio, il trasporto di sostanze illecite o il coinvolgimento in altre condotte delittuose.
Occorre considerare che il militare non può conoscere a priori le ragioni che abbiano determinato il soggetto a darsi alla fuga ed ha, quindi, il compito di inseguirlo al fine di accertarlo. Inoltre, gli inseguimenti si svolgono molto velocemente e richiedono agli agenti di valutare rapidamente e con precisione le azioni più appropriate da intraprendere, mantenendo un equilibrio tra efficacia e sicurezza. Gli agenti delle forze dell’ordine, durante un inseguimento, operano entro un margine di discrezionalità che consente loro di adattare le proprie azioni a situazioni di emergenza, purché tali azioni non si traducano in condotte che superino i limiti della proporzionalità e della necessità.
La valutazione della Procura, quindi, suggerisce che le modalità operative adottate non abbiano superato tali confini, rispettando le normative e i protocolli previsti.
Nel caso di specie, di particolare rilevanza è il comportamento del conducente durante l’inseguimento. Non solo non ha ottemperato all’ordine di fermarsi, ma avrebbe violato diverse norme del Codice della Strada, tra cui, come riportato dalla stampa, aver guidato contromano, mettendo in pericolo la sicurezza pubblica. Una condotta simile è altamente pericolosa e costituisce un elemento aggravante nel quadro complessivo delle violazioni.
Inoltre, risulta che Ramy abbia perso il casco durante la fuga, un fatto che il conducente, con alto grado di probabilità logica, non appare potesse ignorare. La giurisprudenza, come ribadito dalla Cassazione penale nella recente sentenza n. 46566/24, sottolinea la responsabilità del conducente nel garantire che i passeggeri rispettino le norme di sicurezza. Tale obbligo non è solo morale, ma trova fondamento giuridico in norme specifiche del Codice della Strada che impongono la verifica delle condizioni di sicurezza dei trasportati.
La citata sentenza, in un caso sovrapponibile a quello oggetto di analisi, ha ritenuto responsabile per la morte del trasportato il conducente che non aveva verificato che tutti i passeggeri indossassero le cinture di sicurezza. In questi casi, sostiene la Cassazione, il conducente deve rifiutarsi di partire o fermarsi in caso di rifiuto. Tale principio appare pienamente applicabile anche al caso in esame, considerando che il mancato uso corretto del casco rappresenta una grave negligenza che può avere conseguenze fatali.
La perdita del casco da parte di Ramy potrebbe essere attribuibile a un casco di misura non adeguata o a un utilizzo improprio, come il mancato allacciamento. Il conducente avrebbe dovuto fermarsi immediatamente, tenendo conto del rischio aggiuntivo per il passeggero. Questo comportamento, invece, ha ulteriormente aggravato la situazione, aumentando il pericolo per il trasportato.
In ogni caso, è presumibile che la decisione di darsi alla fuga e di non fermarsi allo stop dei carabinieri, sia che sia stata presa dal solo conducente sia che sia stata presa con il consenso del trasportato, avrà delle conseguenze sul piano penale per la persona che conduceva il motoveicolo. La fuga e la mancata ottemperanza agli ordini delle forze dell’ordine rappresentano condotte che non possono essere giustificate e che configurano responsabilità rilevanti sia sul piano amministrativo che penale.
Emerge, dunque, che la decisione di procedere all’inseguimento del motociclo sia stata adottata nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità. L’inseguimento, effettuato con i lampeggianti attivati e in costante contatto con la sala operativa, è stato intrapreso in risposta a una fuga che poteva indicare la commissione di un illecito più grave. Il comportamento del conducente, inclusa la guida contromano, ha rappresentato un rischio concreto per la sicurezza pubblica, rendendo proporzionato l’intervento. L’azione era necessaria per tutelare la sicurezza collettiva e accertare le ragioni della fuga. L’eventuale interruzione di un inseguimento in situazioni analoghe potrebbe infatti consentire al sospetto di eludere un controllo o di portare a termine attività illecite.
In conclusione, l’inseguimento condotto dai carabinieri appare conforme alle norme giuridiche vigenti e coerente con i doveri istituzionali della polizia giudiziaria.
Tuttavia, queste conclusioni non devono escludere una riflessione più ampia sul bilanciamento tra sicurezza pubblica e tutela della vita umana. L’assenza di profili penali non esime dalla necessità di verificare l’efficacia e l’adeguatezza delle procedure operative e dei protocolli applicati in contesti ad alto rischio come gli inseguimenti. È essenziale domandarsi se esistano margini per migliorare tali protocolli, al fine di minimizzare i rischi per tutti i soggetti coinvolti, compresi gli stessi operatori di polizia.
*avvocato
rami inseguimento carabinieri – MALPENSA24
