MILANO – L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è stata condannata a quattro anni per evasione fiscale è autoriciclaggio. La Corte d’Appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, ribadendo anche la confisca di oltre 3,4 milioni di euro, cifra già posta sotto sequestro durante la fase investigativa.
Nonostante il verdetto, Pivetti si è dichiarata “tranquilla” e ha professato nuovamente la sua innocenza, annunciando il ricorso in Cassazione non appena saranno depositate le motivazioni. “Mi sarei aspettata un esito diverso, ma sono anche molto tranquilla, perché la verità prima o poi verrà fuori”, ha commentato Pivetti.
Il caso Only Italia e le Ferrari
Il processo ha acceso i riflettori su una complessa rete di transazioni commerciali risalenti al 2016, gestite dalla società Only Italia, riconducibile a Irene Pivetti, per un ammontare complessivo di circa dieci milioni di euro. Al centro dell’inchiesta, figura la presunta intermediazione in una serie di compravendite di tre Ferrari Granturismo. Secondo l’impianto accusatorio, le operazioni celavano un meccanismo finalizzato al riciclaggio di proventi illeciti e all’occultamento di beni al Fisco. Questo, sempre secondo la Procura di Milano, con un duplice intento: da un lato permettere al pilota di rally Leonardo Isolani (condannato anche lui a due anni con pena sospesa), gravato da un debito fiscale di cinque milioni di euro, di sottrarre le auto e altri beni all’erario, e dall’altro consentire a Pivetti di speculare sull’operazione.
L’elemento chiave sarebbe stata una presunta finta vendita delle Ferrari e di un logo (il marchio Scuderia Isolani abbinato al logo Ferrari) al gruppo cinese Daohe. I magistrati milanesi sostengono che Pivetti abbia acquistato il marchio per 1,2 milioni di euro, per poi rivenderlo alla società cinese a dieci milioni, senza comparire direttamente nell’affare. La sentenza di primo grado aveva già sottolineato come l’ex presidente della Camera avesse “realizzato un meccanismo particolarmente capzioso, pur di scongiurare il rischio che le somme conseguenti alle operazioni commerciali con il contraente cinese fossero soggette a tassazione”.
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