Malpensa, abusi su hostess. I giudici: «Il tempo non è consenso»

Hostess sindacalista processo malpensa

MALPENSA – Il ritardo nella reazione della vittima non può essere interpretato come consenso. I pochi secondi trascorsi vengono ricondotti dai giudici al contesto di un’azione improvvisa e inattesa, e non a una presunta possibilità della donna di opporsi.

La vicenda

La vicenda nasce da un episodio del 2018, quando una hostess si rivolse a un ex sindacalista attivo a Malpensa per una vertenza di lavoro. Secondo la ricostruzione dell’accusa, durante l’incontro negli uffici sindacali l’uomo avrebbe compiuto nei suoi confronti atti sessuali non consensuali. La donna denunciò l’episodio alcuni mesi dopo. Dopo due assoluzioni, in primo e secondo grado, la Cassazione aveva annullato con rinvio la seconda sentenza, disponendo un nuovo processo. Il 10 luglio, nel secondo grado bis, la Corte d’Appello lo ha condannato a un anno e due mesi. Alla vittima è stata riconosciuta anche una provvisionale di 10mila euro.

Otto anni lunghi ed estenuanti

«Oggi è stato ribadito con chiarezza ciò che la Suprema Corte aveva già scritto quasi due anni fa, demolendo in toto tutte le motivazioni che avevano portato alla doppia assoluzione dell’imputato, ora finalmente condannato. Ci sono voluti otto lunghi ed estenuanti anni per arrivare a questo risultato. Anni in cui spesso mi sono ritrovata a pensare :“Ma chi me lo ha fatto fare di denunciare?”. Per fortuna ho potuto contare sulla solidarietà e la vicinanza di persone che mi hanno sostenuto e mi hanno spinto a non mollare. Fondamentale il sostegno del mio legale, di tutte le testimoni di questo processo, dell’opinione pubblica, dei media che non mi hanno mai giudicata (salvo poche eccezioni) raccontando con dignità questa storia complessa, e di chi si è speso e continua a spendersi affinché questo caso mantenga accesi i riflettori sulla necessità di una legge che stabilisca nero su bianco che senza consenso è violenza. Sempre. Le donne italiane che denunciano, non meritano il calvario che ho passato io», queste le dichiarazioni della vittima.

Il consenso

In materia di libertà sessuale, il consenso deve essere libero, attuale, specifico e perdurante. È responsabilità di chi compie l’atto accertarsi che tale consenso esista. Non esiste inoltre una durata minima perché un atto possa configurare violenza sessuale: la violenza, sottolineano i giudici, prescinde dal tempo.

La reazione

Il ritardo nella manifestazione del dissenso non equivale ad acquiescenza. Può invece essere espressione di una condizione di disorientamento o di “difesa passiva”, riconducibile al fenomeno del “freezing”. La donna avrebbe successivamente manifestato il proprio dissenso in modo deciso e inequivocabile.

L’azione e la condotta

Secondo la Corte, l’imputato avrebbe agito in modo “improvviso e rapidissimo”, avvicinandosi alle spalle della donna mentre era concentrata su altro. Una condotta descritta come veloce e fulminea, tale da coglierla di sorpresa e impedirle una reazione immediata. La vicenda si sarebbe verificata durante un incontro di lavoro, al quale la donna aveva partecipato per affrontare una questione sindacale. È in questo contesto, sottolineano i giudici, che sarebbe avvenuto l’avvicinamento alla vittima. Nelle motivazioni, la Corte definisce la condotta dell’imputato espressione di una volontà “sessualmente prevaricatrice”.

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