Da sudditi a cittadini, un passo auspicabile

novik giustizia pillole

di Adet Toni Novik

Qualcosa si agita nel pianeta Giustizia. Qualcosa che può finalmente modificare i rapporti di forza tra il potere pubblico e i diritti dei cittadini, fino ad ora relegati al ruolo di sudditi. Il 30 marzo è stato approvato dall’Aula della Camera a larghissima maggioranza l’emendamento alla legge europea sul recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva (Ue) 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza che “dovrebbe applicarsi a ogni fase del procedimento penale fino a che non diventi definitiva la decisione che stabilisce in maniera finale se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato” (punto 12 del Considerando).

Diversamente da quanto si ritiene comunemente, nel nostro ordinamento penale non esiste la presunzione di innocenza ma quella di non colpevolezza. Già anni fa, in un mio scritto, feci presente che i due concetti non si equivalgono, ma esprimono situazioni giuridiche diverse. Il non colpevole non è un innocente, ma è colui per il quale non sono state raggiunte prove di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Non è solo una questione nominalistica perché la presunzione di non colpevolezza abilita la parte pubblica a ricercare tutte le prove necessarie per superarla, mentre la presunzione di innocenza è per il cittadino uno scudo contro le illegittime intrusioni dell’autorità.

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Adet Toni Novik

La presunzione di innocenza in sostanza ha alla sua base il riconoscimento dei diritti del cittadino, libertà, onore, domicilio, corrispondenza e impone che per poterli limitare vi siano presupposti specifici. Vediamo come si esprime la Direttiva al punto 16 del Considerando “La presunzione d’innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l’indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l’idea che una persona sia colpevole. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato, come l’imputazione, nonché le decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono gli effetti di una pena sospesa, purché siano rispettati i diritti della difesa. Dovrebbero altresì restare impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l’indagato o imputato come colpevole. Prima di prendere una decisione preliminare di natura procedurale, l’autorità competente potrebbe prima dover verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell’indagato o imputato tali da giustificare la decisione e la decisione potrebbe contenere un riferimento a tali elementi”.

In attesa dell’intervento legislativo che dia concretezza alla Direttiva, vediamo quali implicazioni potrebbero derivarne.

1 – Come è stato osservato, dovrebbero essere vietate le conferenze stampa in cui gli inquirenti (pubblico ministero e investigatori) espongono i dettagli di una operazione compiuta, ponendo di fronte ai giornalisti le fotografie degli indagati, anticipando di fatto agli occhi del pubblico la loro colpevolezza;

2 – dovrebbero cessare le iscrizioni nel registro delle notizie di reato, atto produttivo di danno immediato per il soggetto coinvolto, in termini di spese e di onorabilità, come “atto dovuto” o a fini esplorativi: trattandosi di superare la presunzione di innocenza, l’iscrizione deve essere sostenuta da elementi di fatto concreti che supportino l’ipotesi che taluno abbia commesso un reato;

3 – la presunzione di innocenza tutela i diritti del cittadino costituzionalmente previsti: l’onore, la reputazione, la riservatezza, le comunicazioni, il domicilio. Tutti questi valori possono essere lesi dall’intervento dell’autorità giudiziaria con sequestri, perquisizioni, intercettazioni, sottoposizione a processo penale. Ebbene, cosa succede se, dopo il compimento di atti invasivi, il soggetto viene assolto con formula ampia o il procedimento viene archiviato? Si può far finta di niente? Ogni violazione di un diritto porta a un risarcimento danni. E in questo caso, quando è palese che è stata calpestata la presunzione di innocenza, è ammissibile che nessuno ne risponda?

4 – ancora, cosa ne sarà delle spese legali che l’imputato ha sostenuto per difendersi da una ingiusta accusa? Ci sono processi che sono costati centinaia di migliaia di euro in attività di difesa. Può essere sufficiente l’emendamento dell’onorevole Enrico Costa che prevede il rimborso delle spese legali per l’imputato assolto fino ad un massimo di 10.500 euro?

5 – infine, sarà compatibile con la presunzione di innocenza il processo indiziario, quello in cui la colpevolezza viene affermata sulla base di una prova logica, senza prove dirette (caso Stasi), o senza che l’imputato abbia partecipato all’assunzione dell’unica prova, il DNA, a base della condanna (caso Bossetti)?

Mi limito a pormi alcune domande e non azzardo risposte. A meno che, alla maniera italica, non trovi applicazione l’aurea regola del gattopardismo per cui «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi.»

novik giustizia pillole – MALPENSA24

 

 

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