BUSTO ARSIZIO – Oltre il danno, la beffa e non solo. Il bruciante finale di gara a Gorgonzola, con il gol partita dei martesani viziato da un fallo in partenza non ravvisato al controllo FVS (Football Video Support), e con il successivo rigore assegnato ai tigrotti, ma poi invalidato al Var, ha lasciato inevitabili strascichi in casa Pro Patria.
L’espulsione per proteste del direttore sportivo biancoblù Sandro Turotti – peraltro per una reazione nemmeno esagerata per quanto visto dalla nostra postazione stampa, seppur antitetica alla panchina – verrà presto tramuta dal Giudice Sportivo in una squalifica (domani, verosimilmente, se ne saprà di più).
Per la Pro Patria, già colpita nella stagione corrente da una sanzione di 600 euro (scusate il ritardo) che aveva fatto quantomeno lasciato increduli (“per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti circa, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo“), il secondo provvedimento sanzionatorio è però arrivato, come dire, in anticipo, a seguito delle indagini della Procura Federale in relazione ad un episodio riconducibile alla passata stagione.
Il “caso” Giovanditti e le inibizioni
Il provvedimento di inibizione riguarda – proviamo a renderlo comprensibile, al di là dei termini giuridici – i massimi dirigenti della Pro Patria per il “caso” – se così possiamo definirlo – relativo al tesseramento di Giovanni Giovanditti, l’attuale responsabile del vivaio dei tigrotti che ai tempi (10.07.2024) dell’inizio della collaborazione con la Pro Patria (“in qualità di allenatore con incarico di collaboratore del settore giovanile”) risultava in realtà già tesserato come presidente (dall’8.5.2024) dell’ASD Città Samarate, oltre ad essere (dal 2.1.2024) osservatore per la società Atalanta Bergamasca Calcio.
Tecnicismi per dire che, per una sorta di responsabilità oggettiva (“per avere lo stesso consentito o, comunque, non impedito il tesseramento in favore della società Aurora Pro Patria 1919 S.r.I., nella stagione sportiva 2024
– 2025, a far data dal 10.7.2024, del Sig. Giovanni Giovanditti”), il Presidente Federale ha quindi deciso di sanzionare Sandro Turotti con 2 mesi di inibizione, Patrizia Testa per 3 mesi, Giovanni Giovanditti per 4 mesi; e di punire la società Aurora Pro Patria 1919 con un’ammenda di 1000 euro (250 euro all’A.S.D. Città di Samarate).
Non ci permettiamo chiaramente di entrare nelle more del provvedimento, nè tantomeno nelle logiche della sentenza: certo è che la Pro Patria, dalla scorsa stagione ad oggi, non sembra certo godere dei favori della Dea Bendata.
Il comunicato integrale della FIGC
“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1166 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Sandro TUROTTI, Patrizia TESTA, Giovanni GIOVANDITTI e delle società AURORA PRO PATRIA 1919 SRL e A.S.D. CITTA’ DI SAMARATE avente ad oggetto la seguente condotta:
Sandro TUROTTI, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito o, comunque, non impedito il tesseramento in favore della società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., nella stagione sportiva 2024-2025, a far data dal 10.7.2024, del Sig. Giovanni Giovanditti in qualità di allenatore con incarico di collaboratore del settore giovanile, nonostante lo stesso fosse già tesserato, nella medesima stagione sportiva, in qualità di presidente della società A.S.D. Città di Samarate;
Patrizia TESTA, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere la stessa consentito o, comunque, non impedito il tesseramento in favore della società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., nella stagione sportiva 2024 – 2025, a far data dal 10.7.2024, del Sig. Giovanni Giovanditti in qualità di allenatore con incarico di collaboratore del settore giovanile, nonostante lo stesso fosse già tesserato, nella medesima stagione sportiva, in qualità di presidente della società A.S.D. Città di Samarate;
Giovanni GIOVANDITTI, allenatore Uefa C, tesserato nella stagione sportiva 2023 – 2024, a far data dal 2.1.2024, quale osservatore per la società Atalanta Bergamasca Calcio e, a far data dall’8.5.2024, anche quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Samarate, nonché nella stagione sportiva 2024 – 2025 quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Samarate e, a far data dal 10.7.2024, anche quale allenatore per la società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 35, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. e dall’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., a) per essersi tesserato nella stagione sportiva 2023 – 2024, e precisamente a far data dall’8.5.2024, in qualità di presidente della società A.S.D. Città di Samarate, nonostante fosse già precedentemente tesserato, nella medesima stagione sportiva, per la società Atalanta Bergamasca Calcio con la qualifica di osservatore e senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la sospensione dall’Albo del Settore Tecnico; b) per essersi tesserato nella stagione sportiva 2024 – 2025, e precisamente a far data dal 10.7.2024, per la società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. in qualità di allenatore con incarico di collaboratore del settore giovanile, nonostante fosse già precedentemente tesserato, nella medesima stagione sportiva, quale presidente della società A.S.D. Città di Samarate;
AURORA PRO PATRIA 1919 SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Testa Patrizia, Turotti Sandro e Giovanditti Giovanni;
A.S.D. CITTA’ DI SAMARATE, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Giovanditti Giovanni;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
> Sig. Sandro TUROTTI,
> Sig.ra Patrizia TESTA,
> Sig. Giovanni GIOVANDITTI,
> Società AURORA PRO PATRIA 1919 SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Patrizia TESTA,
> Società A.S.D. CITTA’ DI SAMARATE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni GIOVANDITTI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
> 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Sandro TUROTTI,
> 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Patrizia TESTA,
> 4 (quattro) mesi di inibizione e di squalifica per il Sig. Giovanni GIOVANDITTI,
> € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società AURORA PRO PATRIA 1919 SRL,
> € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTA’ DI SAMARATE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato“.
Giana Erminio-Pro Patria: 2-1. Doppia beffa nel finale: tigrotti rossi di rabbia
