di Adet Toni Novik*
Nel Leviatano, il mostro biblico del Libro di Giobbe, il filosofo inglese Thomas Hobbes, vissuto tra il 1588 e il 1679, afferma che lo Stato esiste per tutelare la vita e la sicurezza dei cittadini che ad esso si rivolgono per trovare la protezione che li liberi dalla paura. Lo Stato, quindi, nasce da un contratto, da un patto sottoscritto simbolicamente tra i singoli individui (allora maschi), grazie al quale questi convengono di uscire dallo stato di natura, dove sono sì eguali e liberi, ma privi di garanzie, soprattutto se sono lupi gli uni per gli altri, secondo la sua celebre formula homo homini lupus. In un ipotetico stato di natura gli uomini commetterebbero ingiustizia gli uni contro gli altri, si sbranerebbero come lupi; per evitare un esito così catastrofico si accordano appunto volontariamente per formare una società civile. Nasce lo Stato moderno che assume su di sé i compiti di Governo e, per quanto ci interessa, la difesa dei cittadini da aggressioni ai beni e alla vita. Quando lo Stato non può intervenire il cittadino aggredito nei suoi beni può difendersi. È la legittima difesa.
Cosa dice il codice
Il codice Zanardelli del 1889 prevedeva la legittima difesa nell’articolo 49 e dichiarava non punibile chi aveva commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sé o altri una violenza attuale o ingiusta o per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo grave e imminente alla persona, alla quale non aveva dato volontariamente causa e che non si poteva altrimenti evitare.
Il codice attuale, continuando la tradizione del codice Zanardelli, all’art. 52, primo comma prevede che “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”. La Legge 26 aprile 2019, n. 36 ha aggiunto all’articolo 52 l’ipotesi della legittima difesa domiciliare – che in questo caso non interessa – che ricorre quando l’aggressione avviene violando il domicilio domestico o lavorativo.
L’interpretazione del primo comma dell’articolo 52 è chiara:
punti fermi sono che la difesa è legittima quando chi è aggredito:
- è costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui
- contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta,
- sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Necessità, attualità e proporzione sono così i cardini della legittima difesa ordinaria.
Non è legittima una difesa non necessaria: chi si difende deve trovarsi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa mediante aggressione;
non è legittima una difesa se il pericolo non sia attuale: la reazione difensiva deve porsi rispetto ad una condotta aggressiva o minacciosa in essere o concretamente imminente;
non è legittima una difesa non proporzionata: la proporzione riguarda il rapporto tra beni che viene meno, nel caso di beni eterogenei in conflitto, quando la consistenza dell’interesse leso, quale la vita e l’incolumità della persona, sia enormemente più rilevante rispetto ad un interesse patrimoniale difeso. Non è possibile togliere la vita per difendere un bene materiale: a nessuno verrebbe in mente di uccidere un bambino che sta sottraendo le mele dall’albero.
Regole internazionali
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha reiteratamente precisato come il ricorso alla forza, tale da poter condurre a provocare, anche involontariamente, la morte di un uomo, sia da ritenersi giustificato – alla luce dell’art. 2, par. 2, lett. a), CEDU – soltanto se “assolutamente necessario” per assicurare la difesa delle persone da una violenza illegale. Ed analogo dovere di protezione del diritto alla vita da parte della legge degli Stati è sancito dall’art. 6, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 e ratificato con I. 25 ottobre 1977, n. 881, del pari fonte di quegli obblighi internazionali che, a norma dell’art. 117, comma 1, Cost., vincolano il legislatore nazionale e l’interprete.
Quali giustificazioni?
Se questo è lo stato del nostro diritto, la domanda è: in che modo può trovare giustificazioni giuridiche e etiche il comportamento del gioielliere Mario Roggero che esercitando una giustizia privata rincorre per strada e, violando i princìpi sulla legittima difesa, spara contro i rapinatori che erano già in fuga, uccidendone due e ferendone un terzo? La risposta è semplice: in nessun modo. E la condanna nel giudizio, peraltro nei limiti minimi, non fa altro che riflettere lo stato oggettivo dei fatti. Senza possibilità di equivoco.
La richiesta di grazia
Quanto al fatto, messo in evidenza come presupposto della richiesta di grazia –ancora non è stata scritta la motivazione della sentenza della Cassazione -, che la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione abbia riguardato un uomo di 72 anni, sicuramente non può che destare l’umana comprensione, ma non può far dimenticare che in Italia nel 2025 ci sono stati 1.348 detenuti ultrasettantenni (Fonte, XXII Rapporto Antigone), e non mi pare che il dato abbia scosso le coscienze.
Il modello tedesco
Si può cambiare? Certo, tutto si può fare ma non legiferando come al solito sull’onda dell’emotività (o per esigenze elettorali). La Germania ci offre un modello di legittima difesa al quale possiamo ispirarci (articolo di Paolo Crucianelli su Il Riformista del 21 luglio 2026). Il codice penale tedesco non richiede proporzionalità, ma solo la necessità: mi difendo con quello che ho; chi eccede i limiti della difesa per paura non è punito; il derubato nell’immediatezza del fatto può riprendere il maltolto con la forza.
Sono princìpi troppo lontani dal nostro modo di pensare? Adeguiamoli alla nostra tradizione giuridica, ma ricordiamo a tutti che la chiarezza delle norme è indispensabile: la poca chiarezza genera sentenze contrastanti che non aiutano. La sicurezza della persona non è un valore di una sola parte politica, ma è un diritto inviolabile del cittadino che trova il fondamento nell’articolo 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…”. Chi può seriamente contestare che uno dei doveri primari dello Stato è quello di garantire la sicurezza dei cittadini?
*già magistrato della Corte di cassazione
gioielliere legittima difesa – MALPENSA24
