Il Tar dà torto al Comune di Legnano sulle concessioni del suolo pubblico

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LEGNANO – No al rinnovo automatico delle concessioni del suolo pubblico. Lo ha stabilito il Tar-Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con la sentenza n. 2709/2022 in base a cui un Comune – nel caso, quello di Legnanonon può disporre il rinnovo automatico delle concessioni del suolo pubblico, ma deve procedere all’assegnazione solo a seguito di un’apposita procedura aperta, previa pubblicazione di un bando o di un avviso di indizione di gara.

«Rinnovo automatico illegittimo, serve gara»

Nella causa, patrocinata dallo studio legale A&A di Busto Arsizio, in particolare con gli avvocati Giorgio Albè e Maria Laviensi, il Tar ha ribadito che anche le amministrazioni locali sono tenute alla disapplicazione immediata delle norme che contrastano con le disposizioni dell’Unione europea sulla concorrenza. In particolare, sono da ritenersi illegittimi i rinnovi automatici delle concessioni disposti in applicazione dell’art. 181 comma 4 bis della legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020 e della deliberazione della Regione Lombardia n. XI/4054 del 16/12/2020, recante le disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche. Le norme che li prevedono, infatti, contrastano con i princìpi della libera concorrenza e con l’art. 12 della famosa “direttiva Bolkestein” (direttiva 2006/123/Ce).

Obiettivo: favorire la libera concorrenza

«La maggior parte delle amministrazioni locali in Lombardia – osserva lo studio legale – si è già adeguata a questo logico e motivato orientamento, disapplicando la normativa che prevede il rinnovo automatico delle concessioni del suolo pubblico e aprendo così il mercato a nuovi operatori, nell’interesse dalla libera concorrenza e soprattutto del pubblico dei consumatori».

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