BUSTO ARSIZIO – Quarta sanzione stagionale in casa Pro Patria: dopo il caso Giovanditti (Pro Patria: il danno, la beffa e pure la multa. Testa e Turotti inibiti), la società biancoblù – in vista della partitissima di domenica (stadio “Speroni” ore 20.30) contro il Brescia – torna di nuovo protagonista delle cronache sportive, ma non del campo (nè per colpa dei tifosi).
Ora però – a seguito del comunicato ufficiale della Figc, pubblicato in data odierna proprio mentre l’ufficio stampa della Pro Patria lanciava l’intervista a Luca Masi nell’ambito dei “profili da tigri” – il conto economico delle multe in via Ca’ Bianca ha subito – in un colpo solo – un’autentica impennata di ben 15.600 (2 mesi di inibizione commutati in € 4.800,00 di ammenda per la Sig.ra Patrizia Rossana TESTA; due mesi di inibizione commutati in € 4.800,00 di ammenda per il Sig. Luca BASSI e € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per la società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.), toccando la quota complessiva di 17.700 euro.
Senza addentrarci nei dettagli tecnici (“requisiti di onorabilità e solidità”) della sanzione, reperibili dal comunicato di seguito riportato integralmente, ci limitiamo soltanto a rimarcare che la multa ha fatto in certo senso uscire ufficialmente allo scoperto – forse non nel modo migliore… – il nome di Luca Bassi, il manager bustocco da mesi dietro al “mistero” – se così possiamo ancora definirlo – della Finnat Fiduciaria, fino ad oggi rappresentata dall’avvocato Rosanna Zema, compagna di scuola proprio dell’attuale partner and co-head of the technology financial and business di Bain Capital.
Il comunicato ufficiale n. 162/AA
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1294 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Patrizia Rossana TESTA, Luca BASSI e della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
Patrizia Rossana TESTA, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., dal 10/12/2024: in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., affinché venisse depositata alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa a:
A) i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., di:
1) TOFANELLI Marco, alla data dell’acquisizione Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Banca Finnat Euramerica S.p.A., detentrice dell’intero pacchetto azionario della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.; la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la richiesta documentazione;
2) NATTINO Arturo, alla data dell’acquisizione Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Banca Finnat Euramerica S.p.A., detentrice dell’intero pacchetto azionario della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., oltreché Presidente del C.d.A., Legale rappresentante e socio di maggioranza della Nattino Holding S.r.l. (detentrice dell’81,17% delle azioni della Banca Finnat Euramerica S.p.A.); la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la richiesta documentazione;
3) NATTINO Andrea, alla data dell’acquisizione Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.; la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20- bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la richiesta documentazione;
4) MENNINI Luigi, alla data dell’acquisizione Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.; la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la richiesta documentazione;
5) BASSI Luca, alla data dell’acquisizione, fiduciante della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.; la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivodi 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la richiesta documentazione;
B) i requisiti di solidità finanziaria, di cui al 6° comma, lett. A1, dell’art. 20 bis delle N.O.I.F. relativi all’acquirente Finnat Fiduciaria S.p.A. e pertanto ai soggetti rappresentanti che nella fattispecie vanno così identificati:
1) NATTINO Andrea, alla data dell’acquisizione Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.; la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la attestazione rilasciata dalla Banca Finnat Euramerica S.p.A. in favore dell’acquirente Finnat Fiduciaria S.p.A. e dichiarazione della stessa datata 13 marzo 2025 con cui si afferma “intestataria fiduciariamente in via c.d. statica di una quota pari a nominali euro 4.900,00 del capitale sociale della Società Aurora Pro Patria S.p.A.” , il cui titolare effettivo, come dalla stesso confermato, è il sig. Luca Bassi;
2) MENNINI Luigi, alla data dell’acquisizione Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.; la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la attestazione rilasciata dalla Banca Finnat Euramerica S.p.A. in favore dell’acquirente Finnat Fiduciaria S.p.A. e dichiarazione della stessa datata 13 marzo 2025 con cui si afferma “intestataria fiduciariamente in via c.d. statica di una quota pari a nominali euro 4.900,00 del capitale sociale della Società Aurora Pro Patria S.p.A.” , il cui titolare effettivo, come dalla stesso confermato, è il sig. Luca Bassi;
Luca BASSI, in qualità di fiduciante della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver depositato alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità; la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la richiesta documentazione;
AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria ai sensi dell’art. 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dai seguenti soggetti:
⋅ Sig.ra Patrizia Rossana TESTA,
⋅ Sig. Luca BASSI,
⋅ Società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Patrizia Rossana Testa;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
⋅ 2 (due) mesi di inibizione commutati in € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) di ammenda per la Sig.ra Patrizia Rossana TESTA,
⋅ 2 (due) mesi di inibizione commutati in € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) di ammenda per il Sig. Luca BASSI,
⋅ € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per la società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.;
