Urbanistica a Milano: annullate le misure interdittive per gli indagati

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MILANO – La Corte di Cassazione ha definitivamente respinto il ricorso presentato dalla Procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta per corruzione che ha scosso il settore urbanistico del capoluogo lombardo. La decisione della Suprema Corte conferma la libertà di Manfredi Catella, Ad di Coima, Alessandro Scandurra, architetto ed ex membro della Commissione paesaggio di Milano, e Andrea Bezziccheri, di Bluestone. I tre erano stati sottoposti a misure cautelari (domiciliari per Catella e Scandurra, carcere per Bezziccheri) lo scorso luglio, ma erano stati successivamente scarcerati dal Tribunale del Riesame.

Nessuna prova di corruzione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura, accogliendo le motivazioni delle tre ordinanze del Riesame che avevano revocato le misure per assenza di gravi indizi di colpevolezza. I giudici hanno, di fatto, dato ragione alle tesi difensive sostenute dagli avvocati Adriano Raffaelli e Francesco Mucciarelli (legali di Catella), Andrea Soliani (difensore di Bezziccheri) e Giacomo Lunghini (avvocato di Scandurra). La pronuncia della Cassazione riguarda anche le misure interdittive che erano state disposte nei confronti di altri indagati eccellenti, tra cui l’ex assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi, l’ex presidente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella. Anche per loro, le misure sono state annullate.

La posizione della Procura Generale

La richiesta di rigetto del ricorso era stata avanzata nei giorni scorsi anche dalla Procura generale della Corte di Cassazione, rappresentata dalla sostituta pg Cristina Marzagalli. Nella sua requisitoria scritta, la Procura generale aveva sottolineato come il Riesame avesse vagliato in modo razionale e completo tutti gli elementi di prova, incluse le intercettazioni e le chat tra gli indagati, senza trascurare alcuna circostanza. Secondo la pg Marzagalli, il provvedimento del Riesame non presentava vizi logici né carenze, pur evidenziando l’eccessiva vicinanza e l’alto numero di contatti, definiti “impropri“, tra la parte pubblica e la parte privata. Tale vicinanza, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente per configurare la gravità indiziaria necessaria per sostenere l’ipotesi di un accordo corruttivo.

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