Gallarate, piscina Moriggia: Amsc vince il primo round. L’ex gestore perde il ricorso

apertura piscina Moriggia Gallarate

GALLARATE – «Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente costituita, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge». La Terza Sezione Civile del Tribunale di Busto Arsizio chiude con questa sentenza del giudice Nicola Cosentino il contenzioso aperto tra Sporting Club Verona (società ex gestrice della piscina Moriggia) e Amsc.

Sentenza netta: a Spv toccano le spese legali

Una sentenza netta arrivata con lo scioglimento dell’iniziale riserva del giudice che vede Sporting Club Verona perdente (suo il ricorso rigettato) con ulteriori 4mila euro da pagare, mentre Amsc va ad incassare un parere del tutto favorevole che le consentirà ora di procedere con tutte le azioni necessarie ad incassare quanto SPV deve ancora versare a copertura dei debiti accumulati durante la non vincente gestione della Moriggia. Sporting Club Verona aveva fatto ricorso in tribunale contro l’esclusione dalla riscossione della polizza fideiussoria da 75mila euro. Ricorso ovviamente impugnato da Amsc.

Ricorso bocciato: ecco le motivazioni

In altri termini, l’escussione della garanzia non arreca di per sé alcun pregiudizio all’operatore economico sotto il profilo considerato, per il semplice fatto che sono le carenze ovvero l’inadempimento qualificato della concessione ovvero del contratto a rilevare in via diretta, ben potendo l’esclusione operare a prescindere dalle vicende della garanzia prestata in favore della stazione appaltante ovvero del concedente.
Né rileva, ai fini del periculum, il mero fatto dell’escussione e pagamento della garanzia. In tal caso, infatti, il pregiudizio economico che la concessionaria viene a subire deriva evidentemente dalla conseguente azione di rivalsa della garante nei suoi confronti. Tale rivalsa, tuttavia, espone la concessionaria ad un esborso certamente ripetibile, non rileva se nei confronti della garante ovvero della concedente garantita, all’esito del giudizio.
Il pregiudizio denunciato viene così a meglio delinearsi in relazione a detto esborso, la cui attitudine ad arrecare un pregiudizio irreparabile (come richiesto dalla previsione di cui all’art. 700 c.p.c.), richiede uno sforzo assertivo e probatorio specifico da parte del ricorrente. Occorre, infatti, dedurre e provare le ragioni per le quali tale esborso non sarebbe sostenibile dall’impresa, finendo per comprometterne la stessa sopravvivenza o quantomeno la sua capacità operativa ovvero per le quali i soggetti eventualmente chiamati al rimborso potrebbero risultare insolventi o non facilmente aggredibili all’esito del giudizio di merito.
Di tali prospettazioni non v’è traccia nel ricorso introduttivo e nemmeno nelle deduzioni d’udienza della ricorrente, ben potendo la ricorrente disporre di un patrimonio e di un’operatività aziendale del tutto idonei ad escludere che l’escussione della garanzia, o meglio ancora il pagamento dei debiti (sebbene contestati in giudizio) nascenti dal rapporto controverso, le arrechi un pregiudizio irreversibile.

Pronti al recupero del resto del credito

«Questa sentenza è ovviamente una buona notizia – commenta il sindaco di Gallarate Andrea Cassani – Una buona notizia che arriva in un momento positivo per Amsc, che presenta il primo bilancio in attivo e che ha individuato il nuovo gestore dell’impianto, e che adesso potrà procedere con il recupero della restante parte che Sporting Club Verona ancora deve all’azienda, ovvero 225mila euro circa».

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