Ricorso al Tar sul turbogruppo di Borsano, prima sentenza a favore della Franco Tosi

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LEGNANO – Un ricorso pendente al Tar, su cui finora i giudici hanno dato ragione ai ricorrenti anziché alla società aggiudicatrice e a quella appaltatrice, cioè Neutalia. Non bastassero i dubbi e i timori espressi anche da amministratori locali dopo il report semestrale economico-finanziario, la società che gestisce l’inceneritore, pardon termovalorizzatore di Borsano è alle prese con una delicata partita sul piano della giustizia amministrativa: l’appalto milionario del nuovo turbogruppo dell’impianto, ossia il “cuore” per la produzione di energia e di calore per il teleriscaldamento.

Si tratta della fornitura con posa in opera del generatore di energia elettrica azionato dalla turbina alimentata dalla combustione dei rifiuti, “completo di ausiliari ed accessori”. Un appalto da quasi 9 milioni di euro (8.751.635,66) per il quale Neutalia ha emesso un bando attraverso Amga, sua socia. Il bando è stato aggiudicato lo scorso luglio con un ribasso di poco meno di 90 mila euro, pari all’1% della base d’asta, dalla Srl Comef di Tradate, ma sull’esito della procedura ha presentato ricorso al Tar la Franco Tosi Meccanica Spa di Legnano.

Accesso agli atti negato da Neutalia

Nelle fasi del ricorso su cui dovranno esprimersi i giudici amministrativi, Franco Tosi ha chiesto di accedere agli atti del provvedimento di aggiudicazione, ma Neutalia si è opposta adducendo ragioni “di tardività, inammissibilità e infondatezza”. Ragioni che però la sezione seconda del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha riconosciuto infondate.

Nell’ordinanza pronunciata lo scorso ottobre e finora resa pubblica solo sui canali ufficiali della giustizia amministrativa, i giudici – presidente Maria Ada Russo, consigliere estensore Giovanni Zucchini – hanno rigettato il provvedimento di diniego di Neutalia impugnato da Tosi e condannato la prima a esibire la documentazione richiesta, “vale a dire tutti i verbali, gli atti di gara e i provvedimenti emessi da Neutalia Srl relativi all’esclusione del ricorrente” oltre a quelli relativi all’offerta di Comef nella stessa procedura, comprensivi di “documentazione amministrativa, documentazione tecnica e offerta economica”.

Aggiudicazione in dubbio

Il punto segnato a proprio favore da Tosi nell’ambito della vertenza apre la strada alla potenziale “declaratoria – si legge ancora nell’ordinanza – di nullità, invalidità, inefficacia del contratto stipulato e il conseguimento dell’aggiudicazione in capo alla ricorrente, con suo eventuale subentro”. In altre parole, l’esito della gara è tutto da confermare. Franco Tosi Meccanica (Ftm) appare fermamente convinta a rimetterlo in discussione a proprio favore: a questo scopo ha presentato, oltre al ricorso principale, altri quattro successivi ricorsi per motivi aggiunti (l’ultimo lo scorso 6 novembre) dopo che l’offerta dell’aggiudicatario (Comef) “è stata parzialmente oscurata dalla stazione appaltante, alla luce della dichiarazione di Comef di segretazione della documentazione. A fronte del parziale diniego di ostensione – è scritto nell’ordinanza del Tar – Ftm ha proposto una seconda istanza di accesso” al che “Neutalia e Comef si sono costituite in giudizio a fronte di tale istanza, eccependone la tardività, l’inammissibilità ed in ogni caso l’infondatezza nel merito”.

Accolta l’istanza di Ftm

I giudici hanno confermato “la tempestività dell’impugnazione” sulla base delle norme processuali, come pure l’ammissibilità e la fondatezza dell’istanza presentata da Ftm. A sostegno della propria dichiarazione di segretazione di alcune parti dell’offerta, Comef l’aveva motivata spiegando che si trattava di “soluzioni ingegneristiche diverse da quelle proposte nel bando di gara”; ai giudici tale affermazione è però apparsa “generica” e “la stessa Neutalia, al momento di segretare seppure solo parzialmente la proposta tecnica, ha fornito una motivazione tutto sommato vaga, ripetendo che si tratta di soluzioni differenti e migliorative di quelle poste alla base della gara, senza però spiegare con chiarezza perché tali soluzioni dovrebbero essere coperte da segreto alla luce delle disposizioni di legge e del disciplinare” di gara.

In conclusione, la sezione seconda del Tar ha accolto l’istanza di accesso agli atti presentata da Ftm; pertanto Neutalia dovrà esibire i documenti richiesti entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza.

Neutalia, «situazione preoccupante. E che fine ha fatto l’indagine epidemiologica?»

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