BUSTO ARSIZIO – Derivati: «non è finita qui». Il sindaco Emanuele Antonelli lo aveva annunciato in consiglio comunale, e ora arriva la conferma. Il Comune di Busto Arsizio porta in Tribunale a Milano la battaglia legale contro Deutsche Bank, per chiedere il disconoscimento della sentenza dell’Alta Corte di Londra, che ha dato ragione al colosso tedesco del credito. Costringendo Palazzo Gilardoni a pagare un salasso di spese legali, oltre 4 milioni di euro in tutto.
La secretazione degli atti
Lo si scopre dalla delibera di giunta con cui ieri, 19 ottobre, l’amministrazione comunale ha stabilito di «procedere allo scioglimento della clausola di segretezza» sulla precedente delibera dell’esecutivo con cui, lo scorso 12 settembre, veniva approvata la definizione del “quantum” delle spese legali della controparte da rifondere all’istituto di credito tedesco sulla base della sentenza di Londra. La secretazione degli atti era stata ritenuta necessaria «sino alla definizione del giudizio incardinato in Italia».
Il disconoscimento
Ora però la desecretazione della delibera permetterà di produrre il documento alla luce del «giudizio di disconoscimento incardinato dal Comune di Busto Arsizio avanti il Tribunale di Milano, il cui atto introduttivo è già stato notificato alla controparte». Il che significa che la partita giudiziaria contro Deutsche Bank si è spostata, come ventilato ma mai ufficializzato, di fronte ad una corte italiana. L’amministrazione comunale confida di poter ribaltare l’esito negativo della sentenza di Londra.
Le evoluzioni della giurisprudenza
Anche a partire dalle ultime evoluzioni della giurisprudenza in materia. Da un lato, la sentenza del Tribunale di Venezia dello scorso aprile che aveva dichiarato la nullità dei contratti derivati sottoscritti dal Comune di Venezia anche sulla base della mancata deliberazione consiliare. Dall’altro, la recentissima sentenza della High Court di Londra, emessa da una sezione diversa da quella che ha giudicato la causa di Busto Arsizio, che ha ritenuto nulli e inapplicabili i contratti derivati, essendo speculativi, anche ai sensi della legge inglese.
