GALLARATE – Ancora una vittoria in tribunale per Andrea Cassani. Anche per la Corte d’appello di Milano il sindaco di Gallarate non diffamò i Sinti quando li accusò di allacciarsi abusivamente alla rete idrica e di minacciare i pubblici ufficiali.
Acqua rubata
Otto esponenti della comunità nomade di Gallarate avevano chiesto 250mila euro come come richiesta di risarcimento danni per le dichiarazioni rese da Cassani in articoli di giornale su Malpensa24 e in missive dirette a destinatari istituzionali. Nello specifico, disse che «Rubare l’acqua è un reato» commentando nel 2021 uno dei diversi tentativi dei Sinti di riappropriarsi del campo di via Lazzaretto allacciandosi abusivamente alla rete idrica.
La sentenza
Già in primo grado il tribunale di Busto Arsizio rigettò la domanda di risarcimento danni e condannò i Sinti al pagamento delle spese di lite per 9mila euro. Stessa sorte in Corte d’Appello di Milano, dove il ricorso è stato rigettato, dichiarando estinto il rapporto processuale e condannandoli al pagamento di ulteriori 8.400 euro a favore del Comune di Gallarate in quanto controparte in giudizio nella figura del sindaco. Nello specifico, i giudici di secondo grado sono stati ancora più espliciti nel considerare non diffamatore le dichiarazioni rese da Cassani.
Ecco un passaggio chiave della sentenza:
L’interesse pubblico del quadro di fatto nel quale si collocano le affermazioni oggetto di causa è d’immediata evidenza. Le dichiarazioni del Sindaco Cassani, riguardano un’Area Comunale che, il massimo organo politico cittadino, intendeva tutelare da occupazioni non sorrette (quantomeno nella di lui legittima interpretazione) da un titolo giuridico.
Interpellato dalla stampa su questioni di interesse collettivo, il Sindaco esercitava il diritto -che peraltro compete ad ogni cittadino – di esprimere la sua posizione; il diritto di critica e ancora di più quello di critica politica, lo autorizzava ad utilizzare un linguaggio diretto e d’immediata percezione da parte della collettività nel limite della continenza. Il requisito della continenza verbale difetta quando la critica è corredata da affermazioni volutamente oltraggiose e non collegate al tema in discussione, il che non è mai avvenuto nel caso di specie. Nelle dichiarazioni, sopra riportate, non vi sono affermazioni volutamente oltraggiose o astratte dal contesto oggettivo.
Il Sindaco manifestava il proprio dissenso rispetto ad una situazione ritenuta (per quanto si è detto, non infondatamente) antigiuridica e lesiva per la collettività: l’occupazione non autorizzata di suolo pubblico con utilizzo – anch’esso non regolamentato – di acqua.
Gallarate, rimosse le roulotte dei Sinti da via Padova. I residenti ringraziano
