Ad Azzate vietati botti e spari per Capodanno: l’ordinanza del sindaco

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AZZATE – Ad Azzate no a botti e spari per l’arrivo del nuovo anno: l’ha disposto ieri, venerdì 30 dicembre, il sindaco Raffaele Simone con un’ordinanza che vieta l’uso e il gettito di materiale esplodente, a eccezione dei materiali pirotecnici non concepiti per causare esplosioni e rumori molesti e limitati alla produzione di effetti luminosi. Ecco il testo completo:

Il sindaco, considerato che durante il periodo festivo, e in particolar modo in occasione del Capodanno, è consuetudine effettuare l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, ecc., e che tale condotta può incidere sensibilmente sulla sicurezza dei cittadini per il loro utilizzo spesso incontrollato anche da parte di minorenni,
rilevato che gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o simili che, oltre a creare pericolo per la cittadinanza e comportamenti imprevedibili negli animali, notoriamente sensibili a forti rumori, provoca inquinamento atmosferico,
ricordato a tutti gli esercenti il divieto di vendita di articoli pirotecnici al di fuori della normativa “CE”, nonché espressamente il divieto di vendita di articoli pirotecnici ai minorenni,
vista la necessità di adottare un provvedimento al fine di salvaguardare la pubblica incolumità,
vista la particolare natura del territorio comunale e ritenuto di estendere il divieto all’intero territorio, visti gli artt. 703 del codice penale, 57 del Tulps e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, ordina l’inibizione assoluta dell’uso e il gettito di qualsivoglia materiale esplodente in aree pubbliche e sulla pubblica via dei centri abitati cittadini in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno nei giorni 30-31 dicembre 2023 e primo gennaio 2024, fatta eccezione per i materiali pirotecnici consentiti che per loro natura e funzione non siano concepiti per causare esplosioni e rumori molesti e che siano limitati alla produzione di effetti luminosi.

Il sindaco dispone l’invio della presente ordinanza al sig. prefetto di Varese oltre che agli organi preposti al controllo e al rispetto della presente ordinanza. Le violazioni al suddetto divieto saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro. Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, il ricorso al T. A. R. . La tempestiva trasmissione al sig. prefetto della provincia di Varese ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell’art. 54, 2° periodo e per le valutazioni di cui al successivo comma 9.
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al tribunale amministrativo regionale della Lombardia. Dall’entrata in vigore del presente provvedimento, sino alla decadenza, si intendono revocate tutte le precedenti ordinanze sindacali e/o dirigenziali del Comune di Azzate incompatibili con il presente.

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