Petizione sui Fontanili, Gnocchi (Ocg): «Illegittimo non discuterla in aula»

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GALLARATE – «La deliberazione assunta in Commissione capigruppo è palesemente illegittima». Annuncia battaglia il capogruppo di Obiettivo comune Gallarate Massimo Gnocchi dopo la decisione, presa dalla maggioranza di centrodestra, di non portare in consiglio comunale per la discussione la petizione popolare “per il rilancio e la tutela dell’area verde dei Fontanili, ricompresa tra i Comuni di Gallarate, Besnate e Cavaria con Premezzo”, sottoscritta da oltre 600 cittadini di Gallarate e protocollata lo scorso 25 giugno. 

Annullare in autotutela 

Gnocchi invoca la partecipazione democratica e chiede che la decisione della capigruppo venga annullata in autotutela e «riadottata nella forma corretta». 
Di seguito la lettera integrale inviata al presidente del consiglio comunale Giuseppe De Bernardi Martignoni: 

Egregio Presidente, 

dopo la pec mail inviatole lo scorso 29 settembre rimasta priva di riscontro, stamattina ho ricevuto la sua nota citata in oggetto via posta ordinaria. Orbene essendo lei come da regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale “il responsabile della regolare osservanza dell’iter stabilito per le petizioni come previsto dallo Statuto Comunale e dall’apposito regolamento” (art.9 comma m) le scrivo per significarle quanto segue. 

1) ritengo la deliberazione assunta in commissione capigruppo sul punto palesemente illegittima in quanto in evidente violazione del dettato dell’articolo 27 dello Statuto. La stessa andrebbe quindi annullata in autotutela e riadottata nella forma corretta. 

2) la decisione di dare corso al dettato dell’articolo 5 del regolamento sulle petizioni, infatti, ritengo sia un evidente errore di applicazione della norma in quanto come già segnalatole, quel regolamento datato 2008 ai punti 3-4-5 essendo in palese contrasto con la disciplina dello Statuto non poteva essere adottato in quella forma e quindi tutt’ora privo di efficacia (tra le altre si veda Tar Basilicata numero 554 del 28-7-2017) 

3) come anche la sua nota del 13 luglio faceva emergere, laddove si parlava di contrasto tra Statuto e Regolamento per quanto concerne il numero delle firme, la norma Statutaria prevale e così deve essere anche per l’ulteriore disciplina di dettaglio salvo il caso di esplicita diversa indicazione. L’articolo 27 dello Statuto in vigore, infatti, è categorico nell’affermare che “le istanze di cui alla lettera a) (petizioni ndr) sottoscritte da almeno 200 cittadini, una volta ammesse dalla commissione consiliare competente sono trasmesse al consiglio che ne discute nella prima seduta utile da convocarsi entro 90 giorni dalla data del deposito della petizione”. Nessuna forma di regolamento di dettaglio, ancorché ovviamente posteriore alla adozione dello Statuto peraltro successivamente più volte modificato ma mai nell’articolo in argomento come ben poteva accadere, dicevo nessuna forma di regolamento poteva e può derogare da questo principio affermato dalla “costituzione” dell’ente come anche chiaramente affermato dall’articolo 7 dello stesso testo unico degli enti locali che qui si riporta integralmente: “l. Nel rispetto del principi fissati dallo legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di proprio competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.” 4)  Il richiamo -sempre nella sua del 13 luglio scorso,  all’art 42 del testo unico enti locali quanto alle competenze del consiglio sulla base del quale decidere a quale organo affidare la petizione sulla base di queste valutazioni è, a mio avviso, privo di efficacia. Ciò stante la volontà espressa dallo Statuto, adottato dal Consiglio Comunale nell’esercizio delle sue facoltà e decisioni proprio sulla base del testo unico enti locali, che nel 2001 compì appunto la scelta di stabilire che ogni petizione con 200 firme che superasse l’iter previsto dovesse comunque arrivare per principio in consiglio comunale nei termini temporali indicati (90 gg). Era una scelta, quella, non dovuta ma che fu presa così a prescindere dal fatto che il contenuto della petizione stesse riguardasse competenze consigliari o meno esattamente come ogni altra mozione generica di mera iniziativa consigliare. E’ una scelta ovviamente modificabile, ma solo attraverso un intervento sullo Statuto. Viceversa, come ho già avuto modo di scriverle io, sarebbe ben più corretto, giusto e veloce, anche a difesa e chiarezza dell’istituto della partecipazione democratica sulle petizioni, ricalibrare il regolamento sulle petizioni stesso, eliminando le parti in disarmonia con lo Statuto e magari rivedendo i tempi di raccolta delle 200 firme con autentica (diminuendoli per esempio a 45 giorni). 

Resto in attesa di una sua urgente risposta – se del caso con opportune ufficiali determinazioni dei funzionari della struttura dell’ente – in assenza delle quale, nell’esercizio delle mia funzioni di consigliere, mi riserverò di sottoporle a superiori verifiche perché un conto è la politica un altro sono le regole che la disciplinano. 

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