SESTO CALENDE – Il Consiglio di Stato ha chiuso in via definitiva la controversia tra la start-up Manta Aircraft di Sesto Calende e il governo, confermando la legittimità del veto imposto nel 2024 dal governo Meloni e la decisione del Tar del Lazio in merito alla joint venture con il gruppo cinese Shenyang Aviation Industry.
La Provincia con le Ali
La vicenda nasce dal progetto presentato nel 2021 a Volandia e sviluppato da una società che è stata capace di mettere assieme alcune delle migliori esperienze della Provincia con le Ali, attiva nel settore dell’“advanced air mobility”. Si tratta di un velivolo ibrido, progettato per unire le caratteristiche degli aerei ad ala fissa e degli elicotteri: decollo e atterraggio verticali, ma anche capacità di volo ad alta velocità. Una tecnologia che, secondo le valutazioni riportate negli atti, potrebbe avere applicazioni rilevanti nel trasporto passeggeri, soprattutto su tratte regionali.
Gli investitori cinesi
Nonostante il potenziale, il progetto non aveva trovato interlocutori disponibili in Italia. Manta Aircraft si era rivolta a diversi soggetti istituzionali e industriali, tra cui Leonardo, Cassa depositi e prestiti e l’Aeronautica militare, senza ottenere manifestazioni di interesse concrete. A quel punto volse lo sguardo all’estero, con successo: l’accordo con il partner cinese prevedeva invece un investimento per lo sviluppo e la costruzione di due prototipi civili del velivolo, destinati al mercato interno orientale.
Il Golden Power
L’operazione è stata notificata al governo italiano, che nell’ottobre 2024 ha esercitato il golden power, bloccando integralmente l’intesa. Secondo l’esecutivo, il trasferimento del know-how verso una società costituita in Cina avrebbe comportato rischi per gli interessi strategici nazionali. Manta Aircraft ha impugnato il provvedimento davanti al Tar del Lazio, sostenendo che sarebbero state sufficienti eventuali prescrizioni per limitare usi non civili della tecnologia. Il tribunale amministrativo ha però respinto il ricorso, decisione ora confermata anche in appello.
La sentenza
Uno degli aspetti centrali della sentenza riguarda proprio la natura del patrimonio tecnologico della società. Manta non disponeva di un brevetto già consolidato, ma di competenze tecnico-scientifiche che avrebbero trovato piena applicazione solo attraverso lo sviluppo industriale previsto nella joint venture. Secondo i giudici, il trasferimento di questo know-how all’estero avrebbe potuto tradursi nella sua acquisizione da parte di un soggetto riconducibile a un Paese extra-UE.
La pronuncia chiarisce inoltre che il golden power può essere applicato anche in assenza di un investimento straniero diretto in Italia. Nel caso in esame, infatti, non era previsto l’ingresso di capitali cinesi nel capitale di una società italiana, ma il trasferimento all’estero di un asset tecnologico. Un’operazione che rientra comunque nell’ambito di intervento dei poteri speciali, estendendone di fatto la portata anche ai flussi “in uscita”.
Altro elemento rilevante è quello legato al possibile utilizzo duale della tecnologia. Il Consiglio di Stato ha ribadito che non è necessario dimostrare un impiego militare attuale: è sufficiente che tale possibilità non sia esclusa a priori. Nel caso del velivolo sviluppato da Manta Aircraft, la natura aeronautica del progetto lo rende plausibile. A questo si aggiunge la difficoltà di verificare e far rispettare eventuali condizioni una volta che le attività si fossero svolte interamente in territorio cinese.
La tutela dell’interesse nazionale
La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale già consolidato, che riconosce ampia discrezionalità al governo nell’esercizio del golden power, purché basata su presupposti definiti dalla legge. I giudici hanno inoltre ribadito che lo strumento non viola la libertà di iniziativa economica, in quanto interviene solo in casi specifici legati alla tutela dell’interesse nazionale e senza prevedere indennizzi.
Il caso, pur riguardando un’operazione di dimensioni limitate, assume un rilievo più ampio perché chiarisce i margini di intervento dello Stato in materia di trasferimento di tecnologie sensibili. In particolare, conferma una linea di attenzione crescente verso operazioni che coinvolgono Paesi extra-UE e settori potenzialmente strategici, come quello aeronautico.
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