Mercato in piazza Repubblica: il tar non respinge. Mancano i presupposti

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Spett.le Redazione,

con riferimento all’articolo che avete pubblicato intitolato “Varese, il tar respinge il ricorso. dopo Pasqua mercato in piazza Repubblica“, in qualità di legale dell’ambulante the ha presentato ricorso al Tar, a fronte dell’inesattezza delle informazioni riportate nel precitato articolo, ritengo doveroso, al fine di tutelare il diritto dei lettori ad una corretta informazione, segnalare quanto segue.

In data 30.03.2021, è stato notificato dalla scrivente al Comune di Varese un ricorso giurisdizionale con istanza di sospensione cautelare monocratica, al fine di ottenere l’annullamento della Determinazione dirigenziale n. 350 del 17.03.2021 e dell’annessa graduatoria definitiva riferita alla giornata di mercato del lunedì.

La parte ricorrente, dunque, non si è affatto opposta, come indicato nell’articolo (in cui si legge: “Nei giorni scorsi, infatti, un ambulante si è opposto al cambio di sede del mercato e ha depositato un ricorso al Tar”), al cambio della sede del mercato, bensì ha rilevato come, a suo avviso, la procedura di formazione delle graduatorie definitive non fosse, per una serie di motivi indicati in ricorso, corretta.

A seguito della notifica del ricorso, il Comune, in data 31.03.2021, ha adottato e depositato in giudizio la Determinazione dirigenziale n. 453, con cui ha disposto che “temporaneamente e sino all’approntamento della nuova area mercatale di piazzale De Gasperi” l’area di piazzale Kennedy per la giornata di lunedì verrà riservata, per il periodo di tre mesi, ai 41 operatori non assegnatari di posteggio.

Con Decreto presidenziale del 02.04.2021, il Tar, letta la memoria costitutiva del Comune, a fronte della possibilità riconosciuta dal Comune ai 41 operatori non assegnatari di banco di poter operare medio tempore in Piazzale Kennedy, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la richiesta misura d’urgenza.

Il ricorso, pertanto, non risulta respinto: il Tar ha semplicemente ritenuto che, a fronte dell’adozione, successivamente alla presentazione del ricorso, della summenzionata Determina, fosse venuto meno il presupposto per l’accoglimento della domanda cautelare monocratica. Il giudizio, dunque, è ben lungi dal potersi dire concluso (ne, tantomeno, respinto dal momento che nessuna decisione nel merito è stata ad oggi presa), alla luce di quanta sopra, si chiede di voler rettificare quanta riportato nel Vostro articolo dal momento che le informazioni ivi contenute sono inesatte.

Avvocato Sara Cazzulli