L’Alto Varesotto “batte” il gioco d’azzardo: il Tar promuove le ordinanze anti-slot

LAVENA PONTE TRESA – Il Comune di Lavena Ponte Tresa rende noto che il Tar della Lombardia si è espresso a favore dell’ordinanza del 2018 con cui l’amministrazione comunale limitava gli orari di apertura delle sale gioco. Respinti due ricorsi presentati da due società, che dovranno anche pagare le spese processuali. Ma non è l’unico comune a vincere il ricorso: il Tar si è espresso a favore di altri 5 centri dell’Alto Varesotto.

Le ordinanze risalgono al 2018

A dicembre del 2018 diversi comuni della parte settentrionale della provincia di Varese si impegnavano infatti con un’ordinanza ad hoc nel contenimento del gioco d’azzardo e dei fenomeni di ludopatia. Oltre a Lavena Ponte Tresa il provvedimento veniva messo nero su bianco da altre amministrazioni dell’Alto Varesotto. Le ordinanze avevano lo scopo di limitare gli orari di apertura delle sale gioco, imponendo interruzioni dell’esercizio degli apparecchi del gioco lecito nelle fasce orarie dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21. Una decisione contro la quale alcune società che operano sul territorio hanno deciso di fare ricorso. Ora sono giunte le sentenze del Tar, che danno ragione a 6 distinti comuni: Lavena Ponte Tresa, Brezzo di Bedero, Marchirolo, Maccagno con Pino e Veddasca, Cunardo e Luino.

La decisione del Tar

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha rigettato i ricorsi, dando ragione quindi al contenuto delle ordinanze comunali. Le società ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali nella misura di 3000 euro oltre accessori cadauna. «La parità di trattamento invocata dalla parte ricorrente – si legge nelle sentenze del Tar – si risolverebbe nell’impossibilità per le amministrazioni comunali di arginare il fenomeno del gioco patologico a tutela delle fasce più esposte della comunità locale, anche con riferimento alle tipologie di gioco per le quali la legge riconosce loro facoltà di intervento. Per le ragioni che precedono il ricorso non è meritevole di accoglimento e va pertanto rigettato».