di Adet Toni Novik*
“Tu che sei stato Magistrato cosa ne pensi della separazione delle carriere?”. È una domanda che in questo periodo mi sono sentito porre molte volte. Quando ero in servizio ero fortemente contrario. Negli anni, avevo incontrato molti colleghi che da pubblici ministeri erano diventati giudici e viceversa, e avevo constatato come si fossero immediatamente adeguati alle nuove funzioni. Anzi, il cambio si era rivelato particolarmente utile quando il giudice era passato nel ruolo inquirente, in quanto aveva impresso nel DNA il culto delle garanzie individuali. Era il periodo in cui tutti avevamo una conoscenza complessiva del diritto ed eravamo in grado di fronteggiare le molteplici situazioni che il lavoro richiedeva. La situazione in seguito era mutata sia con la maggiore richiesta di specializzazione, sia con il cambiamento delle regole che avevano reso difficile il passaggio di funzioni, da Pm a giudice e viceversa. Nei fatti ormai si sono creati ruoli separati tra pubblici ministeri e giudici. Quindi, una legge costituzionale che rendesse stabile questa separazione mi sembrava inutile. Motivo per cui anche di recente mi ero detto contrario, non sembrandomi questo il momento più adatto per un cambiamento di ordinamento.
Sento adesso la necessità di ritornare sull’argomento, divenuto di stretta attualità, anche per contrastare fake news propalate da chi non ha nessuna conoscenza dei meccanismi interni che regolano la progressione “in carriera” dei magistrati. Come quella, che si commenta da sé, per cui la riforma sarebbe necessaria perché il giudice è portato a dare ragione al Pm per non inimicarsi la componente inquirente che lo valuta nel CSM. Con questo metro, io sarei ancora al nastro di partenza e in dibattimento non ci sarebbero il 50% di assoluzioni.
Secondo il mio modo di vedere, la separazione delle funzioni è inutile e con il tempo sarà dannosa per tutti perché porterà il Pm alle dipendenze dell’esecutivo. È la Storia che lo dice. Un Pm che si comporta da poliziotto diventerà tale. Come la polizia è alle dipendenze di un Ministro (Interno, Difesa, Finanza) sarà difficile giustificare che solo il Pm non deve rispondere delle sue azioni a nessuno. Ciò però non significa che oggi si possa dire Tout va bien Madama la Marquise. Il codice Vassalli ha voluto che in udienza il Pm sieda sullo stesso piano dell’avvocato difensore, innovando l’assetto logistico precedente quando il Pm si trovava su un ripiano innalzato a fianco del giudice, ad evidenziare la supremazia del potere statuale. Come se la diversa e paritaria collocazione spaziale portasse nel processo ad una uguaglianza di poteri delle parti. Il che non è, perché è a tutti chiaramente visibile che nelle indagini il protagonista è solo il Pm. È nella sua funzione che sono racchiusi tutti i poteri, di fronte ai quali il difensore poco può fare.
L’obiettivo che la separazione, se diventerà attuale, deve raggiungere deve essere quello di spezzare il diffuso concetto di colleganza tra giudice e Pm, per cui il primo è portato a credere che la prova fornita dal Pm sia maggiormente credibile, perché proviene da un organo di giustizia, rispetto a quella del difensore che fa gli interessi dell’imputato. Invece, anche il Pm è, e deve essere considerato, una parte che ha un interesse a difendere le proprie indagini. Quanto meno, nel migliore dei casi – ma ne abbiamo visti di peggiori – come ricompensa per lo sforzo compiuto. Ma, se questo al giudice non è chiaro, ne potrà risultare inquinata tutta la conduzione del processo ove vi sia una sopravvalutazione dei risultati delle indagini rispetto alle tesi delle difese. Il caso Padovano in questi giorni in programmazione su Sky ne è una evidenza (ho letto la sentenza della Cassazione, molto critica nei confronti dei giudici di merito che avevano condannato il calciatore).
Si faccia pure la separazione, ma è tutto inutile se non si agisce su un riequilibrio dei poteri nelle indagini, punto debole di tutto il processo. Come ha scritto sul Giornale del 24 dicembre 2024 l’avvocato Caiazza a proposito del processo Salvini: “… un fatto è certo: il naufragio del nuovo codice di procedura penale, introdotto nel 1989, è dovuto proprio al fallimento del gip-gup […] Il Pm fa quello che gli pare. E il gip-gup lo asseconda quasi sempre. Sulle intercettazioni: il Pm chiede e il gip quasi sempre le concede; stessa musica per il capitolo arresti e per la proroga delle indagini. Poi si arriva all’udienza preliminare, che dovrebbe essere un filtro, o se si preferisce uno sbarramento, e la barriera non c’è: c’è, come per Salvini, un rinvio a giudizio che poggiava su gambe esilissime, come si è capito dal verdetto che ha assolto il vicepremier con una formula tranchant: perché il fatto non sussiste”.
Sul Corriere di oggi è riportata l’intervista che il 26/9/1979 Oriana Fallaci fece a Khomeini. Mi ha colpito questo apologo con cui K. riassume il suo concetto di democrazia: “Quando Alì divenne successore del Profeta e capo dello Stato Islamico, e il suo regno andava dall’Arabia Saudita all’Egitto, e comprendeva gran parte dell’Asia e anche dell’Europa, e questa confederazione aveva tutto il potere, gli accadde di avere una divergenza con un ebreo. E l’ebreo lo fece chiamare dal giudice. E Alì accettò la chiamata del giudice. E andò. E vedendolo entrare il giudice si alzò in piedi, ma Alì gli disse adirato: “Perché ti alzi quando entro io e non quando entra l’ebreo? Davanti al giudice i due contendenti devono esser trattati nell’identico modo!”. Poi si sottomise alla sentenza che gli fu contraria.
Se la Giustizia non tende all’uguaglianza delle Parti cosa rimane?
*già magistrato della Corte di Cassazione
