Mensa dei Poveri, le motivazioni delle assoluzioni in Appello: «Nessuna prova»

Carmine Gorrasi e Lara Comi

MILANO – «Gli elementi probatori esaminati, depurati dal contenuto delle chat e delle comunicazioni inutilizzabili, non consentono, in conclusione, di affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che a monte del conferimento dell’incarico vi fosse un accordo corruttivo». Lo scrive la Corte d’Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 15 gennaio, ha assolto l’ex europarlamentare di Forza Italia Lara Comi dall’accusa di corruzione e da uno dei due episodi contestati di presunta truffa ai danni dell’Unione europea, rideterminando la pena, sospesa, in un anno.

La sentenza

Nelle 460 pagine di motivazioni, i giudici del collegio composto da Bernazzani, Siclari e Rinaldi hanno ridotto in modo significativo la condanna di primo grado, pari a quattro anni e due mesi. Comi era assistita dall’avvocato Antonio Bana e dal professor Gianluca Varraso. Tra gli elementi chiave c’è anche la questione sull’utilizzo delle conversazioni mail e Whatsapp tra Lara Comi e gli altri imputati: il collegio configura un «vizio di inutilizzabilità patologica» per i messaggi acquisiti «in violazione di norme costituzionali e sovranazionali».

Nessuna retrocessione

Secondo la Corte, emerge «l’assenza di prova di retrocessioni» di denaro e manca la dimostrazione che l’imputata «abbia mai aderito alle richieste» di Nino Caianiello, all’epoca coordinatore provinciale di Forza Italia a Varese. I giudici escludono inoltre che Comi «si sia mai attivata nei confronti» dell’avvocato civilista Maria Teresa Bergamaschi, assolta insieme all’ex direttore generale di Afol, Giuseppe Zingale, in uno dei filoni dell’inchiesta “Mensa dei poveri”.

Assolti Gorrasi e Aliverti

Per quanto riguarda invece l’accusa di truffa ai danni del Parlamento Europeo in merito al contratto del suo portavoce Andrea Aliverti, la Corte ha assolto Comi, lo stesso Aliverti e l’ex coordinatore provinciale di Forza Italia Carmine Gorrasi perché «non può affermarsi che il Parlamento Europeo sia stato tratto in inganno, avendo corrisposto somme da ritenersi congrue alla quantità e qualità del lavoro svolto, come confermato dalla consulenza agli atti». Che aveva stabilito come l’importo del contratto fosse «non solo congruo ma anche conveniente».

La posizione di Orrigoni

L’inchiesta Mensa dei Poveri nel 2019 travolse anche Paolo Orrigoni, patron di Tigros che dopo l’arresto si dimise dalla carica di consigliere d’opposizione che ricopriva in Comune a Varese e ai vertici dell’azienda di famiglia. Orrigoni fu assolto con formula piena in primo grado. L’accusa era di corruzione: l’imputato era infatti accusato di aver pagato una mazzetta per ottenere una variante al Pgt al fine di spostare sull’area di via Cadore a Gallarate messa in vendita da Pier Tonetti (l’imprenditore, a sua volta indagato, ha patteggiato a un anno) per realizzarvi un supermercato. La prima assoluzione è stata confermata anche in Appello dopo l’impugnazione del primo verdetto da parte della Procura milanese. Impugnazione che ha visto il Comune di Gallarate costituirsi in giudizio come parte civile contro Mister Tigros anche in secondo grado. Va detto che in Appello lo stesso Pg aveva chiesto l’assoluzione di Orrigoni.

Nessuna prova

I giudici di secondo grado del resto scrivono: «Quanto alla tesi del Pm secondo cui Orrigoni non poteva non accorgersi della retrodatazione e della natura sospetta dell’incarico (affidato a Estro Ingegneria, in orbita Bilardo/Caianiello) essa rimane una congettura basata su valutazioni soggettive e non su prove». Sul fronte della testimonianza di Tonetti, che aveva accusato Orrigoni i giudici scrivono: «Il tribunale l’ha sottoposta a un esame critico rilevando contraddizioni, elementi di inattendibilità e la mancanza di riscontri oggettivi. L’accusa pretende di fondare la responsabilità penale quasi esclusivamente su tale deposizione, ma le affermazioni di un soggetto portatore di interesse personale nell’operazione non possono, in assenza di riscontri, fondare una condanna per corruzione».

La variante non serviva

Rilevando che, in realtà, la variante al Pgt in oggetto non era nemmeno necessaria per la realizzazione del supermercato i giudici demoliscono il ricorso del Pm «fondato su sospetti e inferenze, ma non su quadro accusatorio grave. Non c’è accordo illecito, non c’è pubblica amministrazione coinvolta, non c’è provvista, non c’è atto contrario né dolo».

Appello Mensa Poveri, pioggia di assoluzioni. Per Comi nessuna corruzione

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