Coronavirus, a Gallarate un numero telefonico per dare informazioni

GALLARATE – «Istituito in Comune un numero a cui dalle 07.30 alle 24 risponderà un operatore comunale che potrà chiarire le disposizioni previste dall’ordinanza ministeriale. Questo servizio nasce soprattutto per fornire un supporto alle attività commerciali e ai pubblici esercizi». E’ il sindaco di Gallarate Andrea Cassani a segnalare attraverso la propria pagina Facebook il provvedimento in merito all’ordinanza regionale causa Coronavirus. Chiunque, e in particolare attività commerciali e esercizi pubblici abbia necessità di chiarimenti sui contenuti dell’ordinanza ministeriale, e dei precetti di contenimento del Coronavirus, potrà chiamare lo 0331.285900 per avere tutte le informazioni necessarie.

https://www.facebook.com/andrea.cassani.sindaco/videos/1274850899374710/

Basta eccessi di allarmismo

Cassani ha scelto il mezzo più diretto per informare i cittadini in un momento di caos dovuto alla psicosi da Coronavirus, ovvero i canali social. Cassani informa così la cittadinanza di quanto sta accadendo: «Non abbiate timore, non voglio eccessi di allarmismo. Regione Lombardia sta facendo tutto ciò che è necessario fare. Ogni situazione sarà chiarita passo a passo», aggiunge Cassani.

Ecco cosa prevede l’ordinanza regionale

Fatto salvo quanto già disposto con le norme e le ordinanze sopra indicate per i Comuni di Codogno, Castiglione D’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le disposizioni contenute alle lettere c), d), e), f) ed i) dell’articolo 1, comma 2 del decreto legge 22 febbraio 2020, n. 6 ovvero:
c) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo
all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
g) (sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità), l’applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni / assembramenti.
h) (applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali), verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.
j) (chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità), le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:
– bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;
– per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
– per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

gallarate coronavirus numero telefonico – MALPENSA24