Stagione teatrale al Tirinnanzi di Legnano, Tar accoglie il ricorso della società esclusa

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LEGNANO – Come nei migliori testi di teatro, il colpo di scena arriva quando uno meno se lo aspetta. Il Tar della Lombardia ha accolto ieri, martedì 14 novembre, il ricorso della società esclusa dalla programmazione della stagione di spettacoli al Teatro Tirinnanzi di Legnano (nella foto), assegnata dal Comune con una gara. La sentenza (disponibile qui) rimette così in gioco gli esclusi, a stagione già iniziata da due mesi ad opera di un’altra società.

Nella sentenza emessa dalla prima sezione del Tribunale amministrativo regionale, presieduta dal giudice Antonio Vinciguerra, si legge che essa “definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie” e condanna il Comune di Legnano al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.500 euro più gli oneri di legge.

«Sbagliato ricorrere a Pec anziché a Sintel»

La ricorrente in questione è la Società Cinematografica Valentino Srl, a suo tempo esclusa dall’assegnazione degli spettacoli per le stagioni teatrali 2023/24 e 2024/25 per cui il Comune aveva stanziato un importo complessivo di 432.000 euro, da assegnare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nonostante si fosse qualificata in gara al primo posto in graduatoria, considerato che la sua offerta era risultata “anormalmente bassa”, il Comune di Legnano l’aveva invitata a giustificarne la congruità, precisando che quanto richiesto sarebbe dovuto pervenire a mezzo Pec entro il 21 giugno, pena la sua esclusione. Il 30 giugno la gara fu aggiudicata alla seconda classificata, AD Management Srl, costituitasi nel giudizio davanti al Tar, che due mesi dopo firmò il contratto con il Comune.

La società esclusa ha fatto leva su alcuni errori della procedura, riconosciuti dal Tar. In particolare, la documentazione relativa all’anomalia dell’offerta doveva essere trasmessa a mezzo Sintel (l’apposita piattaforma elettronica di Regione Lombardia per le gare degli enti pubblici) come imponeva la norma di gara, e non a mezzo Pec. Richiedendo la Pec, il Comune «ha leso il legittimo affidamento» degli spettacoli, avendo richiesto la trasmissione della documentazione attraverso un mezzo telematico diverso da quello previsto dal disciplinare di gara: per i giudici amministrativi è «illegittima la richiesta di depositare documentazione di gara utilizzando differenti canali esterni» e tale richiesta «non è idonea a far decorrere il termine perentorio». Quanto alla domanda volta ad ottenere l’inefficacia del contratto, o in subordine, il subentro in quello già stipulato con l’altra società, «è inammissibile, in quanto contenuta in una memoria non notificata» e «infondata, considerato che l’effettiva possibilità per la ricorrente di conseguire l’aggiudicazione, alla luce dei vizi riscontrati, è subordinata all’esito del predetto procedimento di verifica dell’anomalia della sua offerta, a cui la stazione appaltante (il Comune) procederà, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza».

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