Busto, udienza per il caso Coop: il giudice si riserva sull’ammissione degli atti penali

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BUSTO ARSIZIO – Causa Coop, il giudice si è riservato sulle richieste messe sul piatto dalle parti in causa. Così come era prevedibile vista la complessità della vicenda che vede Coop Lombardia chiedere un risarcimento di oltre 5 milioni di euro al Comune di Busto Arsizio, per i danni patiti in seguito a una serie di presunti episodi di ostruzionismo burocratico e istituzionale che avrebbero “rinviato con dolo nel tempo” l’apertura del supermercato su viale Duca D’Aosta.

Gli atti penali nella causa civile

La vicenda è nota. Sul fronte Comune  sono 5 gli attori chiamati in causa, tra cui il sindaco Emanuele Antonelli (FdI) e l’allora vicesindaco e oggi europarlamentare Isabella Tovagliari (Lega). La querelle tra Comune e Coop ha avuto, però, anche uno sbocco penale conclusosi in questi giorni con l’archiviazione dell’accusa di abuso d’ufficio mossa al sindaco Antonelli da Coop. Il pm, anche questa è storia nota, nelle motivazioni della richiesta di archiviazione ha specificato come questa fosse dovuta alla depenalizzazione del reato contestato sancita dal decreto Semplificazioni. Depenalizzazione che azzerava gli spazi per esercitare l’azione penale, di qui la richiesta del pubblico ministero Martina Melita. Il gip Stefano Colombo, nel dichiarare inammissibile l’opposizione presentata da Coop (mancante di indagini suppletive) ha fatto proprie le ragioni del pm e, in un passaggio dell’ordinanza ha scritto: «Le risultanze di indagine hanno consentito di appurare esclusivamente la commissione di una serie di atti che – secondo quanto riferito dai testi escussi – proverrebbero dalle direttive impartite dall’odierno indagato, nella sua qualità di sindaco pro tempore di Busto Arsizio, volti a dilatare i tempi e ad ostacolare la realizzazione di una rotatoria da parte della Coop Lombardia, realizzazione prodromica alla concessione del certificato di agibilità per l’apertura di un nuovo supermercato in viale Duca D’Aosta; tale condotta (ferma restando la sua eventuale rilevanza in ambito civilistico sul piano del risarcimento del danno per la parte offesa) non assume connotazioni penalmente rilevanti ai sensi dell’art.23 c.p. così come novellato in seguito alla legge numero 76 del 16 luglio 2020 che ha ristretto la portata applicativa della norma incriminante».

L’opposizione del Comune

Coop nell’udienza celebrata oggi, venerdì 10 giugno, ha chiesto l’ammissione dell’ordinanza del Gip e delle testimonianze rese al pm in fase di indagine che andavano a confermare il presunto ostruzionismo del sindaco nella causa civile. Ritengono infatti i legali di Coop che gli atti in questione provino il dolo alla base della richiesta risarcitoria. L’ordinanza del Gip Colombo non è una sentenza di colpevolezza a carico del primo cittadino: l’accusa è stata archiviata e non c’è stato un processo. Tuttavia, a parere dei legali Coop, appare evidente la rilevanza delle conclusioni di due magistrati al fine di esercitare l’azione risarcitoria.  Richiesta alla quale si sono opposti i legali del Comune. Il nodo da sciogliere, in punto di diritto, è estremamente complesso e il giudice si è riservato.

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