Legionari arruolati dal Consolato di Milano per la guerra in Ucraina? Il giallo del post sparito

MILANO – Il Governo Italiano ha autorizzato l’apertura di un “ufficio arruolamento per la guerra”? Al Consolato Ucraino di Milano si arruolano volontari, ma questa attività senza autorizzazione non è illegale? Sono le domande di Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, postate sulla sua pagina Facebook a corredo dello screenshot di un post pubblico del Consolato Ucraino di Milano, con quale l’ente avrebbe pubblicizzato l’arruolamento di legionari, poi rimosso nel pomeriggio di ieri, mercoledì 2 marzo. Il post originale non si trova (il link postato apre una pagina dal contenuto ‘non disponibile’) e dal Consolato stesso non sono arrivate conferme o smentite su quanto accaduto.

Legionari e post spariti

Le porte del Consolato generale d’Ucraina a Milano sono aperte agli aspiranti legionari“, si legge nel post ‘incriminato’, “ringraziamo tutti coloro che si sono rivolti al Consolato con la richiesta di unirsi ai ranghi della Legione straniera della difesa territoriale dell’Ucraina”. Per “organizzare un colloquio presso il Consolato Generale d’Ucraina a Milano, vi preghiamo di inviare un’email”, oppure “di chiamare i nostri numeri”. Infine, dopo aver elencato numeri di contatto e indirizzi di posta elettronica, il post si conclude con la descrizione delle caratteristiche apprezzate nei possibili candidati: “portare con sé eventuali comprovanti documenti l’esperienza nel servizio militare o forze dell’ordine, partecipazione a conflitti armati, altri documenti che si ritiene siano importanti ai fini del colloqui, vi aspettiamo”.

La Procura intervenga

Acerbo, nel suo post, cita l’articolo 244 codice penale, che prevede che “chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l’ergastolo”. Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni”. Infine chiede alla “Procura della Repubblica di intervenire”.

milano consolato ucraina legionari – MALPENSA24