Commissione paesaggio Varese, le osservazioni dell’Ordine degli Architetti

VARESEL’incontro che era stato richiesto più di un mese fa non è ancora stato convocato dal Comune, e così l’Ordine degli Architetti di Varese ha deciso di inviare una lettera all’amministrazione comunale per presentare le sue osservazioni in merito alle modifiche sul regolamento della Commissione paesaggio. Tema che sarà all’esame del consiglio comunale in programma per la prossima settimana.

Nessun incontro

«In data 10 giugno 2022 il Consiglio dello scrivente Ordine ha chiesto al Comune di Varese audizione – si legge nella comunicazione firmata dalla presidente degli architetti varesini Elena Brusa Pasqué – purtroppo, non essendo stati ancora convocati, i Consiglieri dell’Ordine hanno deliberato di inviare ai destinatari della presente le proprie osservazioni, approvate all’unanimità, e supportate da un dettagliato parere legale». Il lavoro di valutazione è stato coordinato dalla Commissione cultura ambiente e paesaggio dell’Ordine degli Architetti di Varese, in collaborazione con colleghi membri di Commissioni del paesaggio in altri comuni della provincia. «Il nostro contributo – ribadisce la presidente – ha rilevanza non solo per l’attività professionale volontaristica dei nostri iscritti ma anche per l’interesse pubblico e per una più generale garanzia di trasparenza e imparzialità nei processi che hanno ricadute sulla città».

Le osservazioni

La prima osservazione riguarda il numero di componenti della Commissione paesaggio (articolo 2): secondo gli architetti per un comune come Varese è troppo basso il numero di cinque componenti individuato, e sarebbe opportuno aumentarlo a nove componenti, così suddivisi: uno/due esperti in materie agronomiche/forestali; un geologo per le problematiche di dissesti ambientali e/o di invarianza idraulica; due/tre figure tecniche esperte in materie edilizie; tre esperti in materia architettonica e paesaggistica, di cui almeno uno esperto in “architettura bioclimatica” e principi di sostenibilità; un esperto in materia storico architettonico e restauro. Per l’articolo 3 (nomina e durata) si propone di avvalersi del supporto degli ordini e dei collegi professionali nel procedimento in individuazione delle possibili candidature, anche attraverso la preselezione di un elenco di candidati idonei, nonché di procedere alla nomina a seguito di una procedura con evidenza pubblica. Quindi si propone di valutare la riduzione del tempo di nomina anziché a cinque anni a tre anni più tre.

Casi di incompatibilità

In merito alle proposte modificazioni all’Articolo 4 (Casi di incompatibilità – obbligo di astensione) lo scrivente costata che l’obbligo di astensione professionale dei membri della Commissione Paesaggio stabilito nel vigente Regolamento comunale si basa correttamente sui fondamentali principi di civiltà giuridica dell’imparzialità e della trasparenza (vedi in via generale già il primo comma dell’articolo 1 della Legge 7 agosto 1990,n.241). Detto questo, qualora codesta Amministrazione intenda comunque procedere alla abrogazione dell’obbligo di astensione per i commissari dall’assumere incarichi professionali nel territorio del Comune, al fine di garantire i principi di imparzialità e trasparenza, lo scrivente propone di inserire, nel Regolamento in oggetto, una disposizione, come quella prevista nel regolamento della Commissione Paesaggio del Comune di Milano all’art 4 comma 5, che prevede l’obbligo per i membri della Commissione del Paesaggio di attestazione e pubblicazione, sul sito del Comune, della rendicontazione dell’attività professionale svolta nell’ambito del territorio comunale, in un predeterminato arco temporale, prima di assumere I’incarico e annualmente per tutta la durata dello stesso. Inoltre, lo scrivente propone di inserire nell’articolo 10 una disposizione che stabilisca per i componenti della Commissione l’esclusione da incarichi pubblici non elettivi da parte dell’Amministrazione comunale per tutta la durata del loro mandato.

Validità delle sedute

In merito alle proposte di modificazioni all’Articolo 10 (Validità delle sedute e delle decisioni) lo scrivente propone di mantenere la vigente suddetta disposizione in quanto maggiormente aderente all’obbligo di diligente vigilanza istruttoria e di efficace controllo dell’attività edilizia che la legge pone in capo all’Amministrazione, si chiede di modificare I’ultimo comma della non condivisibile disposizione con la seguente Norma aggiuntiva per non delegittimare il lavoro dei Commissari: “Il parere della commissione e obbligatorio ma non vincolante. I provvedimenti adottati in difformità del parere espresso dalla commissione devono essere adeguatamente motivati dal RUP. L’unità organizzativa preposta al rilascio del titolo edilizio, in caso di accertata carenza di motivazione nel parere espresso dalla Commissione dovrà rimettere alla Commissione medesima il parere unitamente alle proprie osservazioni e con I’invito a riesaminare il progetto e formulare la motivazione mancante”.