Falcone di Gallarate, bocciato per un 3 in matematica.  Fa ricorso al Tar e perde 

Gallarate Falcone bocciato tribunale

GALLARATE – Non ammesso alla classe quinta dopo un 3 in matematica durante le prove di recupero estive. Una ingiustizia secondo uno studente del Falcone di Gallarate che ha deciso di ribellarsi alla bocciatura andando dall’avvocato e trascinando la scuola e il ministero dell’Istruzione davanti a un giudice. Ma la Sezione Quinta del Tar della Lombardia ha respinto il ricorso. 

Il ricorso 

Lo studente, iscritto all’indirizzo “grafica e comunicazione”, ha innanzitutto contestato la prova, in quanto doveva tenersi dalle 8 alle 10 (ma è durata soltanto 75 minuti) e perché erano presenti esercizi di calcolo di derivate speciali, spiegate dall’insegnante solo nelle ultime settimane di scuola e mai oggetto di verifica in classe durante l’anno. Secondo i giudici, però, i motivi addotti dall’avvocato sono infondati, in quanto la durata della prova rimane di appannaggio dell’istituto scolastico e poiché, ai fini della validità della prova, è sufficiente che verta su argomenti del programma didattico

La sentenza 

A nulla è valso anche portare davanti ai giudici la pagella di fine anno, dalla quale emerge che lo studente aveva conseguito voti sufficienti in tutte le altre materie – incluse quelle di indirizzo – assestandosi su una media pari a 6,27. Per il tribunale amministrativo di Milano, si legge nella sentenza, «il mancato recupero anche di una sola insufficienza comporta automaticamente la non ammissione alla classe successiva, per la quale è necessario aver riportato una votazione sufficiente in tutte le materie, mentre non è richiesta una valutazione complessiva dello studente, neppure alla luce dei voti conseguiti nelle altre discipline». I ricorrenti infine hanno accusato il Falcone di non aver attivato idonee strategie di recupero nella materia di matematica, ma anche in questo caso la censura è stata ritenuta infondata, in quanto «In base a un consolidato insegnamento giurisprudenziale, la mancata espletazione di attività di recupero non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, il quale si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento punitivo – sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente». 

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