Varese, l’avvocato: “Ciro Calemme non ha mai preso ordini da Nino Caianiello”

varese calemme caianiello
Nino Caianiello. Alle sue spalle Ciro Calemme in una delle tante occasioni che li hanno visti assieme

VARESE – Dall’avvocato Alberto Zanzi riceviamo e pubblichiamo:

“Inoltro la presente in nome e per conto del mio assistito sig. Ciro Calemme per significare quanto segue,

In data 09.02.2023 è stato pubblicato sul giornale online Malpensa24, edito da Gruppo Iseni Editori s.r.l. e diretto dal dott. Vincenzo Coronetti, un articolo intitolato “Varese, processo Aspem Reti; contro Calemme la parte civile chiama Caianiello” a firma della dott.ssa Simona Carnaghi, dai contenuti altamente diffamatori e lesivi della dignità, dell’onore e della reputazione del mio assistito.

Ed invero, la dott.ssa Carnaghi, in via del tutto inveritiera e pretestuosa, ha accostato vicende giudiziarie tra loro differenti che vedono, rispettivamente coinvolti, il sig. Nino Caianiello e il sig. Calemme, financo ad affermare con enfasi e certezza come “Caianiello, all’epoca dei fatti, era il “capo” di Calemme. Nessuno in provincia di Varese potrebbe dire il contrario tali erano, alla luce del sole, i rapporti tra i due”.

Sono stati, così, evidentemente travalicati sia strutturalmente sia sostanzialmente i limiti dell’esercizio del diritto di cronaca quali la verità dei fatti narrati, la pertinenza delle informazioni divulgate e della continenza dell’informazione, a discapito dell’onore, del decoro e della reputazione del sig. Calemme.

In primo luogo, nonostante la giornalista abbia affermato che “nessuno in provincia di Varese potrebbe dire il contrario tali erano, alla luce del sole, i rapporti tra i due”, non risulta a questo Difensore né che il sig. Caianiello sia mai stato il capo del sig. Calemme né che quest’ultimo nello svolgimento dell’attività politica fosse solito rispondere a ordini altrui.

Non si comprende, dunque, sulla base di quali informazioni o di quali fonti la dott.ssa Camaghi affermi con tanta certezza che il sig. Calemme fosse alle dipendenze del sig. Caianiello.

Trattasi di affermazioni non veritiere e infondate, che non trovano riscontro alcuno né nella realtà dei fatti né in provvedimenti giudiziari e che vanno ben oltre la finalità informativa del diritto di cronaca, superando persino il limite della pertinenza delle informazioni divulgate.

In tal senso, nell’articolo de quo viene fortemente strumentalizzata la vicenda giudiziaria del sig. Caianiello, avente ad oggetto eventi differenti, che hanno interessato territori diversi della Provincia rispetto ai quali il sig. Calemme è totalmente estraneo. Di talché, è di tutta evidenza come il richiamo operato nell’articolo dalla dott.ssa Carnaghi sia del tutto pretestuoso, oltre che infondato. Non vi è chi non veda, pertanto, come i fatti riportati nell’articolo de quo non siano rilevanti e di interesse per l’opinione pubblica.

Appare, peraltro, quanto meno singolare che a seguito di un’udienza dibattimentale durata un’intera giornata, il Giornale online abbia deciso, per il tramite della dott.ssa Carnaghi a onore del vero nemmeno presente in Aula, di dedicare alla vicenda giudiziaria del sig. Calemme poche righe volte a descrivere una testimonianza che neanche è stata resa dal sig. Caianiello, cui è rivolta la pressocché totalità dell’articolo. Non si comprende, infatti, come l’opinione pubblica, ove interessata all’esito del procedimento del sig. Calemme, possa vedere soddisfatti i propri interessi con un articolo che di tutto parla, tranne che dell’udienza svoltasi.

Si aggiunga, peraltro, come gli scritti della professionista nemmeno siano rimasti nei “giusti limiti della più serena obiettività”, così come richiesti dalla Suprema Corte affinché lo scritto giornalistico possa essere considerato rispettoso del criterio della continenza dell’informazione, che impone una correttezza formale nell’esposizione e nella valutazione dei fatti che, nel caso di specie, è mancata.

L’intero articolo, sia per come strutturato sia per le affermazioni ivi contenute, è fortemente lesivo della reputazione del mio assistito, la cui immagine è stata consegnata in maniera fuorviante all’opinione pubblica, così integrando gli estremi del reato di diffamazione p.p. ex art. 595 e 596 bis c.p, oltre che della violazione dell’art. 8 cod. deont. giornalisti.

Con la presente, sono, pertanto, a diffidarVi, ai sensi dell’art. 8 L. 47/1948, entro e non oltre 2 giorni dal ricevimento della presente, a provvedere alla rettifica della notizia pubblicata in data 09.02.2023, segnalando, sin d’ora, che anche eventuali nuovi comportamenti costituenti reato e violazione del codice deontologico dei giornalisti verranno prontamente e senza indugio denunciati alle competenti Autorità”.

Avvocato
Alberto Zanzi

***

“In verità ti dico, prima che il gallo canti mi avrai rinnegato tre volte”. Una parola in più sarebbe di troppo. (Vin.Co.)

varese caianiello calemme – MALPENSA24