Vergiate è turistica. Il Tar boccia il ricorso degli albergatori sulla tassa di soggiorno

tassa di soggiorno gallarate

VERGIATE – Tassa di soggiorno a Vergiate: il Tribunale amministrativo di Milano dà ragione al Comune. Respinta in toto la richiesta degli albergatori, che hanno trascinato l’ente locale davanti al giudice per ottenere l’annullamento delle delibere legate all’istituzione dell’imposta e alle relative tariffe. Ma la sentenza del Tar è chiara: «Il ricorso deve essere integralmente respinto».

Vergiate turistica

L’ultimo aggiornamento dell’elenco dei Comuni considerati turistici, redatto da Regione Lombardia, aveva incluso anche Vergiate. Un’occasione che l’amministrazione del sindaco Daniele Parrino ha voluto cogliere introducendo la tassa di soggiorno e le relative tariffe, oltre ad approvare il regolamento per la corretta applicazione. Provvedimento che è stato però maldigerito dalle società che gestiscono strutture di tipo alberghiero in paese. E che «hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione incidentale, delle delibere».

Le richieste di annullamento e risarcimento

In sostanza, riepiloga la sentenza emessa dal Tar, «i ricorrenti hanno contestato la reintroduzione dell’imposta di soggiorno e l’adozione del relativo Regolamento di disciplina da parte dell’amministrazione convenuta». Il tutto, «dopo avere ripercorso la lunga vicenda processuale che ha infine portato questo tribunale a ritenere legittima l’approvazione regionale dell’elenco dei Comuni turistici e delle città d’arte, come presupposto per l’applicazione della imposta di soggiorno». Non solo, gli albergatori hanno infine «chiesto il risarcimento del danno che gli atti impugnati avrebbero determinato – in relazione al “dirottamento” della clientela verso Comuni limitrofi – alle strutture da loro gestite».

Vince Vergiate

Nessuna delle richieste è stata accolta. Di più: «Alla accertata legittimità delle disposizioni impugnate consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria, per insussistenza del necessario carattere di illiceità nella condotta complessiva tenuta dal Comune resistente». Ne consegue che «il ricorso deve dunque essere integralmente respinto, mentre sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità e novità della vicenda esaminata, per compensare le spese di lite tra le parti».

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