Zona rossa, tutti i chiarimenti ufficiali del governo: sono arrivate le FAQ

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ROMA – Il pranzo della domenica dai parenti? No. La spesa fuori dal proprio comune di residenza? Solo per beni necessari che non sono reperibili negli esercizi presenti nel proprio comune. Il parrucchiere fuori dal proprio comune? Sembrerebbe di no. Lasciare i figli dai nonni? Si può, ma è fortemente sconsigliato: meglio usufruire dei congedi. La cena nel ristorante convenzionato con l’albergo? No. Sono solo alcune delle risposte ai dubbi più frequenti che stanno sorgendo a proposito del Dpcm che ha istituito la zona rossa. Nelle scorse ore il governo ha pubblicato le FAQ (altro termine ormai d’uso comune dai tempi del lockdown), ovvero le risposte alle domande più frequenti sull’applicazione delle restrizioni entrate in vigore da ieri, venerdì 6 novembre. Di seguito alcuni dei chiarimenti, l’elenco completo delle FAQ, regione per regione, è reperibile sul sito del Governo.

I chiarimenti ufficiali

È possibile fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita?

«È possibile spostarsi in altri comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di necessità (o per motivi di salute. Laddove quindi il comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati». Pertanto, salvo ulteriori chiarimenti, non sarebbe consentito uscire dal proprio comune per andare dal parrucchiere e per andare a fare la spesa, a meno che non ci sia necessità di acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune, comunque nel posto più vicino a casa.

Si può uscire per andare a trovare parenti o congiunti?

«Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso».

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?

«Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile».

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?

«Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori».

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro?

«È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da Covid-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi».

Con la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è possibile entrare o restare in luoghi adibiti a tali attività?

«È consentito entrare solo per la ristorazione con asporto, laddove consentito fino alle ore 22, sempre con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ed evitando assembramenti».

Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?

«No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina».

È possibile raggiungere la seconda casa? 

«In considerazione del divieto di spostarsi, l’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni».

La sospensione delle attività di ristorazione si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati?

«I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva, il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo».

Nelle zone rosse le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm) e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l’acquisto anche di beni non inclusi nel predetto allegato?

«No. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo».

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