Mensa dei poveri: Comi-Bonometti, accuse archiviate. Non fu finanziamento illecito

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Nella foto l'ex europarlamentare forzista Lara Comi e il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti

MILANO – Inchiesta Mensa dei Poveri: Bonometti – Comi inchiesta archiviata. Cade l’accusa di finanziamento illecito. Il Gip ha archiviato la posizione di Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, e quella dell’ex europarlamentare di Forza Italia Lara Comi, nei confronti della quale vanno avanti le due accuse di truffa ai danni dell’Unione Europea, per una delle quali gli inquirenti hanno sequestrato conti per un valore di oltre mezzo milione di euro.

Consulenza da 31mila euro

Secondo l’ipotesi accusatoria formulata dai Pm milanesi Bonometti avrebbe effettuato un finanziamento illecito per 31 mila euro, con un meccanismo particolare: la cifra sarebbe stata riconosciuta in cambio di un testo di poche pagine che però risulta scaricabile anche sui siti di tesi di laurea online. La procura contestava una fattura da 31 mila euro, appunto, emessa nel gennaio 2019 da Omr holding alla società Premium consulting srl, tra i cui soci figura Lara Comi. Bonometti avrebbe finanziato due studi per l’espansione in Europa dei mercati.

Basso valore scientifico

Per il gip di Milano la consulenza offerta da Bonometti a Comi  è “di basso profilo scientifico” e il pagamento non è stato ritenuto un finanziamento illecito ad un esponente politico. L’archiviazione è arrivata a seguito delle indagini effettuate che hanno riscontrato come quei soldi siano rimasti  nel patrimonio della stessa società e non utilizzati poi dall’ex parlamentare europea a fini politici.

Le indagini difensive scagionano Comi

«Lara Comi, ex parlamentare europeo, ha appreso con soddisfazione che l’accusa di aver ricevuto finanziamenti illeciti disposti dal presidente Bonometti è stata archiviata», commenta Gian Piero Biancolella, difensore di Comi. Ieri, giovedì 8 luglio, l’avvocato Gian Piero Biancolella difensore della dottoressa Comi nell’ambito dell’udienza preliminare ha illustrato i motivi ed i documenti che consentono pur in presenza dei limiti di valutazione del giudice dell’udienza preliminare, che questi pronunci sentenza di non luogo a procedere. In particolare la difesa ha sottolineato le molteplici contraddizioni intrinseche che si rinvengono nelle dichiarazioni di chi l’ha accusata, contrastate anche da documenti e che documentalmente è stata anche provata l’insussistenza di tutti gli addebiti mossi.

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